Il mediatore può proporre una soluzione conciliativa estesa a questioni e soggetti rimasti estranei al giudizio ma interessati al suo esito.

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Avv. Carla Marcantelli

Tribunale di Pavia, ordinanza 17.6.2015

A cura del Mediatore Avv. Carla Marcantelli da Frosinone.
Letto 2022 dal 30/06/2015

Commento:

La mediazione, anche quella c.d. obbligatoria, è una procedura in larga misura informale e come tale non è necessario che il suo oggetto sia rigorosamente determinato al pari di un giudizio civile ordinario, tanto che il mediatore ben potrebbe proporre alle parti di estendere il negoziato sia a crediti relativi a domande rimaste fuori dall’oggetto del giudizio e non fatte valere nel processo, o addirittura a parti rimaste fuori dal rapporto giudiziale e tuttavia interessate al suo esito (per esempio, e per rimanere nell’ambito di questo giudizio, l’occupante senza titolo dell’immobile in Borgo Lavezzaro, è soggetto che non è parte del presente giudizio ma è molto probabilmente interessata al suo esito). E’ evidente che l’eventuale soluzione conciliativa raggiunta in sede di mediazione potrebbe definire l’oggetto del conflitto tra le parti, intese in senso lato come centri di interesse, che non necessariamente coincide con il conflitto tra le parti processuali e potrebbe definire l’oggetto della mediazione, che non necessariamente coincide con l’oggetto del giudizio. D’altro canto, è certo che la sentenza in questo giudizio non potrebbe definire, per il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, altro che l’oggetto di questa controversia.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile – dott. Marzocchi
Nel giudizio di opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, cpc
promosso da
C. E., con l’avv. G. T. con studio in Mortara, P. M. n.. 3/B
Attore
contro
G. O., con l’avv. P. C., con studio in Vigevano, Via C. n. -
                                                                                                                                              Convenuta
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15.06.2015;
Visto l’art. 185 bis, cpc; vista la natura della causa, lo stato dell’istruttoria, il valore della lite e le questioni di diritto non particolarmente complesse che vengono in considerazione nel presente giudizio; vista la disponibilità avanzata dalla parte attrice all’udienza del 15.06.2015;
 
Si propone alle parti di definire amichevolmente la lite con la seguente proposta conciliativa:
 
L’attore sig. E. C. provveda al pagamento della somma di € 99.314,15 alla convenuta sig.ra O. G. autorizzata a riceverla mediante escussione della fideiussione bancaria depositata presso la Corte di Appello di Milano o, in alternativa, provveda al trasferimento dell’immobile sito in Borgo Lavezzaro attualmente occupato dalla sig.ra A. R., con spese del trasferimento immobiliare a carico di quest’ultima. Con il pagamento dell’indicata somma, o con l’alternativo trasferimento immobiliare, nessuna parte avrà più nulla a pretendere dall’altra per il titolo dedotto in giudizio.
Si invitano i difensori, ove valutino accettabile la sopra esposta proposta di definizione amichevole o altra che le parti intendessero perseguire nell’esercizio della loro autonomia negoziale, a prendere contatto tra loro per definire le concrete modalità dell’accordo invitandoli, ove preferissero perfezionare l’intesa in un verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell’udienza.
La proposta giudiziale sopra formulata è un suggerimento alle parti e ai difensori ad avviare una trattativa negoziale della quale si è indicato il possibile contenuto, restando le parti, nella loro autonomia negoziale, libere di valutarne la convenienza e di non concludere l’accordo.
Ove non fosse raggiunto un accordo amichevole entro il 31.08.2015, invita le parti ad avviare ad una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, con le modalità e i termini di cui infra.
Osserva a tal fine
Considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti, come emerso dagli atti;
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite alla luce degli elementi di fatto e di diritto risultanti dagli atti e della proposta sopra formulata;
Ritenuto inoltre che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei loro rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all’interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15; Trib. Vasto, Sent. 9.03.15);
La mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i legali delle parti, ancorché i legali si presentino muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale, come definita dall’art. 5, co. 1-bis e co. 2, D.Lgs. 28/2010, è di mera assistenza alla parte comparsa e non può essere, per il buon funzionamento dell’istituto, di rappresentanza di una parte assente;
Giova, ancora, ricordare come la mediazione, anche quella c.d. obbligatoria, sia una procedura in larga misura informale e come tale il suo oggetto non è necessario sia rigorosamente determinato al pari di un giudizio civile ordinario, tanto che il mediatore ben potrebbe proporre alle parti di estendere il negoziato sia a crediti relativi a domande rimaste fuori dall’oggetto del giudizio e non fatte valere nel processo, o addirittura a parti rimaste fuori dal rapporto giudiziale e tuttavia interessate al suo esito (per esempio, e per rimanere nell’ambito di questo giudizio, l’occupante senza titolo dell’immobile in Borgo Lavezzaro, è soggetto che non è parte del presente giudizio ma è molto probabilmente interessata al suo esito). E’ evidente che l’eventuale soluzione conciliativa raggiunta in sede di mediazione potrebbe definire l’oggetto del conflitto tra le parti, intese in senso lato come centri di interesse, che non necessariamente coincide con il conflitto tra le parti processuali e potrebbe definire l’oggetto della mediazione, che non necessariamente coincide con l’oggetto del giudizio. D’altro canto, è certo che la sentenza in questo giudizio non potrebbe definire, per il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, altro che l’oggetto di questa controversia;
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
Invita  le parti ad avviare un procedimento mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, l’esperimento della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la condizione di procedibilità non potrà considerarsi avverata con un semplice incontro preliminare tra i difensori;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 co. 3, cpc, invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che parteciperanno all’incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia libera all’istanza di avvio della mediazione o all’adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza;
Fissa nuova udienza in data 25.01.2016 ore 9,30, per la verifica dell’esito della mediazione e, in caso esito negativo, per la precisazione delle conclusioni;
Assegna alle parti il termine perentorio del 21.09.2015 per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo di mediazione, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Pavia, 17 giugno 2015
Dott. Giorgio Marzocchi

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Chi è l'autore
Avv. Carla Marcantelli Mediatore Avv. Carla Marcantelli
Iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, abilitata all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche, si occupa prevalentemente di diritto civile, con particolare interesse per il diritto di famiglia, svolge intensa attività stragiudiziale.La mediazione rappresenta una risposta differente alla domanda di giustizia e richiede un cambiamento culturale profondo rispetto al concetto stesso di giurisdizione. Risulta pertanto essenziale che anche gli avvocati sia...
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