Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2022 promossa da:
(...), con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in (...) 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. (...)
ATTORE contro
(...), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...); , elettivamente domiciliato in VIA (...) 40121 (...) presso il difensore avv. (...)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica; per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) impugnava la delibera condominiale del 9.12.2020, chiedendo, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della stessa e, in via principale, la dichiarazione di annullamento della delibera impugnata.
L'attore esponeva che in data 05/11/2021 riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 4160/2021 unitamente gli veniva notificato pedissequo atto di precetto, su istanza di (...) che gli ingiungeva di pagare la somma di Euro 4.065,89=, oltre interessi, spese del procedimento monitorio e del precetto;
A mente di parte attrice vi era una delibera dell'assemblea condominiale invalida, ossia quella del 9.12.2020, il cui avviso di convocazione mai era stato effettuato, nei termini di legge, nella sua qualità di "comproprietario al 50%" (pagina 2 atto di citazione).
In seguito, l'attore lamentava come la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comportasse l'annullabilità/invalidità della delibera, di tal ché in data 24.11.2021-nel rispetto del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c. decorrente dalla conoscenza della delibera assembleare, intervenuta nel caso di specie in data 5.11.2021 - presentava all'Organismo degli Avvocati di (...) istanza di mediazione -obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010- per l'impugnazione al fine dell'annullamento della delibera assembleare in oggetto.
Nel giudizio così radicato, si costituiva il (...) in persona dell'amministratore, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione di parte attrice.
Il Condominio convenuto opposto esponeva la mancata simmetria tra il petitum del presente giudizio (impugnazione delibera assembleare del 09/12/2020) e quello del procedimento di mediazione preventivamente attivato dal sig. (...), avente ad oggetto genericamente "impugnazione delibera condominiale per mancata convocazione di condomino"; nel merito contestava che l'attore non fosse mai stato informato delle delibere assembleari del condominio via (...), in particolare di quella del 09/12/2020.
La causa in assenza di prova orale ed acquisita, previa anche implicita ammissione, la documentazione prodotta hic et inde, era posta in decisione con discussione in data odierna.
- Premesso, che la titolarità attiva non è contestata (cfr sent. Cass. SU n. 2951/2016), con riferimento ai motivi di invalidità della delibera condominiale vanno richiamati i principi espressi dalla S.C. con sentenza a S.U. n. 9839/2021: "in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni", contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume" e n. 4806/2005 "in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto".
Nella fattispecie in esame la doglianza sollevate da (...) alla luce della citata pronuncia della S.C. costituisce solo motivo di annullamento e pertanto va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dal condominio costituitosi il 10/06/2023 rispetto alla data di udienza del 30/06/2023 e tale eccezione non è fondata.
Infatti la delibera è del 09/11/2020 e, mancando la prova dell'invio della convocazione presso la residenza/domicilio dell'attore/nudo proprietario per la quota di 1/2, deve ritenersi corretta la data di conoscenza del verbale di assemblea indicata dal (...) il 05/11/2021; di poi è pacifico che l'istanza di mediazione è stata avanzata il 24/11/2021; sennonché la mediazione si è conclusa con esito negativo nella fase del primo incontro del 24.03.2022 e l'atto di citazione è stato notificato entro i 30 gg. dal 24/3/2022 e cioè 28/03/2022.
Né può darsi una diversa interpretazione al comma 6 del vecchio art. 5 del decreto legislativo 28/2010 secondo cui: "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo" o al secondo comma del nuovo art. 8 del decreto legislativo 28/2010 che recita: "Dal momento in cui la
comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1" da leggersi in correlazione con il quarto comma del nuovo art. 5 che dispone: "Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione".
Sia che trovi applicazione la vecchia normativa che la nuova, in assenza di diverse disposizioni, il nuovo termine di 30 gg. decorre dalla data del primo incontro con esito negativo, a cui ha partecipato anche il (...), nè può assumersi, come dedotto dal condominio che il nuovo termine decorra dal 21/12/2020, data della email o degli incontri con cui "si parlava e veniva reso edotto dei lavori già conclusi e degli impegni che ne erano conseguiti" (pag. 3 comparsa di costituzione).
- È provato dalla produzione documentale ed in particolare dalla visura catastale (doc. 6 parte attrice) che la parte attrice riveste la qualità di condomino del (...), con la sola precisazione che (...) risultano rispettivamente nudo proprietario in ragione di 1/2 e usufruttuaria in ragione dell'intero 1/1 e nuda proprietaria in ragione di 1/2 della medesima unità immobiliare.
Questo giudice rileva la fondatezza dell'eccezione di quest'ultimo, mancando la prova dell'invio della convocazione presso la residenza/domicilio del medesimo in vista dell'assemblea del 09/11/2020.
Le decisioni assunte nel corso dell'assemblea del 09/11/2020 vanno annullate perché assunte nel difetto della convocazione del condomino (...), nudo proprietario e come tale titolare di una situazione giuridica soggettiva distinta da quella dell'usufruttuaria (...).
L'omissione è stata puntualmente rilevata dall'avente diritto ed il (...) come precipuo onere probatorio non ha provato di averlo convocato.
Né del resto la prova testimoniale richiesta dal (...) è sufficiente a colmare la lacuna probatoria documentale.
In atti risulta prodotta dalla difesa del condominio la delega, che si assume conferita dai condomini (...) ma che in realtà, come è agevole desumere dalla lettura del documento, essa può ritenersi tutt'al più conferita dalla sola (...) che ne è l'unica firmataria e conferente (cfr. doc. 4 (...)).
Pertanto la decisione de qua travolge l'intero decisum assembleare nei confronti di tutti i condomini.
- Occorre osservare che in virtù dell'art. 67 disp. att. c.c., gli usufruttuari ed i nudi proprietari di uno o più immobili hanno diritto a un solo voto, da esercitarsi in via alternativa a seconda dell'attinenza ad ordinaria amministrazione o meno delle specifiche delibere, comunque
vincolanti per entrambi in quanto solidalmente obbligati verso il condominio.
Ai sensi dell'art. 67 disp att. c.c., all'usufruttuario di un immobile a vocazione condominiale spetta l'esercizio del diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni, mentre permane in capo al proprietario il voto nelle altre deliberazioni straordinarie.
Dunque, la titolarità del diritto di voto esercitabile in assemblea varia in base alla tipologia di deliberazioni da adottarsi.
Eguale criterio vale, infatti, per i comproprietari di uno o più immobili, in conformità alle previsioni dell'art. 67 disp. att. c.c. secondo cui, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, con facoltà di esprimere un solo voto vincolante per tutti i comproprietari (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. II, Sent., ud. 16/03/2017, 12-06-2017, n. 14584): in tal caso rilevano le unità immobiliari, e non il numero di proprietari. Quindi, se un condomino è proprietario di più unità immobiliari, egli conterà per uno solo; ugualmente per uno conteranno i più proprietari della o delle unità immobiliari in comproprietà (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 124 del 12/01/1978).
Ogni condomino intervenuto in assemblea può esprimere un solo voto, quale che sia l'entità della quota millesimale che rappresenta e indipendentemente dal fatto che questa sia costituita da una sola o più unità immobiliari, stante l'autonoma rilevanza attribuita al voto personale rispetto al valore della quota rappresentata dal singolo condomino (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6671 del 09/12/1988 Rv. 460952 - 01).
Tale criterio è coerente con la previsione dell'art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., il quale
prevede che, qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a noma dell'art. 1106 cc e ogni rappresentate esprime un solo voto, che vincola entrambi i comproprietari (Cass. n. 14584/2017).
Da ciò discende in estrema sintesi, che in presenza di una pluralità di soggetti e/o immobili tra loro legati da particolari "relazioni giuridiche" (come per l'appunto nei casi di immobile oggetto di comproprietà od usufrutto e nuda proprietà, ovvero di più immobili in capo ad unico proprietario), tali da rappresentare un singolo "centro d'interessi" distinto rispetto al condominio, unico e indiviso debba considerarsi il rapporto tra tale "entità" ed il condominio stesso: con conseguente preclusione, da un lato, per il singolo individuo di poter rappresentare in assemblea più "teste" per ogni diverso immobile di cui detiene la proprietà, comproprietà o titolarità di diritti reali e, dall'altro, per più soggetti di esprimere voti distinti in rapporto al medesimo immobile di cui sono contitolari.
Ai nostri fini, sono deliberazioni straordinarie quelle concernenti lavori di ristrutturazione straordinari di rilevante entità, posti in votazione nell'assemblea in esame.
Orbene, nei casi di deliberazioni ordinarie il diritto di voto spetta all'usufruttuaria dell'immobile di proprietà anche del sig. (...) in ragione di 1/2.
Nelle deliberazioni di carattere straordinario il diritto di voto spetta ai nudi proprietari ((...) e (...) nudi proprietari in ragione di 1/2 ciascuno).
Ciò posto è evidente che occorre annullare le decisioni,
- Anche l'ulteriore doglianza non sposta la decisione assunta essendo infondata.
Il (...) convenuto si duole del fatto che "..... mai, all'amministratore del condominio, la sig.ra (...) né il sig. (...) comunicavano la residenza del sig. (...) né contestavano la prassi di convocare entrambi i comproprietari indirizzando la convocazione presso la residenza della sig.ra (...) in (...) (pag 5 comparsa di costituzione) Risulta dalla visura catastale (all.6 della produzione condominio) che l'immobile era caduto in successione testamentaria nel 2014 con indicazione di tutti gli accettanti l'eredità (tra cui anche l'attore, indicato, nel detto all. 6, come nudo proprietario in ragione di 1/2).
All'assemblea del 9.11.2020 dovevano dunque essere convocati tutti i comproprietari dell'immobile contraddistinto in NCEU di (...) al fg. 149, p.lla 716, sub. 15 in via (...) piano S1-1.
L'art. 1130 comma 6 c.c. stabilisce che "L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili"; la novella del 2012 ha introdotto un preciso obbligo di legge a carico del legale rappresentante dell'ente collettivo di individuare presso i pubblici registri, in caso di mancata collaborazione, gli aventi diritto a partecipare alle assemblee e di aggiornare l'anagrafe condominiale.
L'art. 67 comma 2 disp. att. c.c. prevede, a sua volta, che "qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice".
Se ne deduce che, in tali casi, l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale va comunicato a ciascun comproprietario al fine di consentire a tutti i partecipanti alla comunione di esprimere la loro volontà circa l'individuazione del loro rappresentante, stabilendo al contempo i suoi poteri ed i suoi obblighi.
L'omessa convocazione da parte dell'amministratore del Condominio di un partecipante alla comunione, avente diritto di esprimere la propria preferenza circa la persona da delegare per l'assemblea condominiale e le direttive a cui attenersi, costituisce vizio procedimentale idoneo ad inficiare l'intera assemblea del Condominio, in quanto, a norma dell'art.1136 comma 6 c.c. "l'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati".
E fra gli "aventi diritto" ci sono senz'altro gli "interessati" a cui fa riferimento l'art. 67 comma 2 disp. att. c.c.; la Cass. 17294/2020 ha opportunamente ribadito che vi è "legittimazione di ciascun condomino a far valere sia i vizi che concernono la propria specifica posizione sia quelli che riguardano gli altri compartecipi" in ragione della "natura speciale dell'art. 1137, comma 1, cod civ. rispetto alla generale disposizione dell'art. 1441 cod. civ.".
D'altra parte anche le Sezioni Unite con la sentenza n.4806/2005 aveva statuito che "Sono inficiate da un vizio di forma le deliberazioni quando l'assemblea decide senza l'osservanza delle forme procedimentali stabilite dalla legge per assicurare la partecipazione di tutti i condomini alla formazione della volontà collettiva per gestire le cose comuni".
Ciò perché una delibera condominiale non è un contratto, bensì un atto collegiale che si forma in assemblea nel rispetto delle inderogabili regole enunciate dalle disposizioni imperative contenute nell'art.1136 c.c., ed in materia di azioni di annullamento a legittimazione tipizzata - come l'annullabilità delle deliberazioni del condominio, l'annullabilità delle deliberazioni consiliari, l'annullabilità delle deliberazioni della comunione, l'annullabilità delle deliberazioni dell'associazione, l'annullabilità delle deliberazioni (...) (oltre che l'annullabilità delle disposizioni testamentarie, l'annullabilità del matrimonio, l'annullabilità del testamento che pure presentano caratteristiche di ordine pubblico e sono state espressamente ricondotte dal legislatore al medesimo paradigma) -l'interesse di un condomino ad agire ex art. 1137 comma 2 c.c. per la rimozione di delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio si sostanzia nello stesso accertamento dei vizi di cui le medesime sono affette.
Dal che ne deriva anche l'infondatezza dell'eccezione, svolta dal convenuto, di difetto di interesse ex art.100 c.p.c., essendo, in tali casi, sufficiente che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione.
Il Condominio non ha contestato di non aver convocato l'attore; sul punto si è difeso in diritto sostenendo che non fosse necessaria la sua convocazione giacché "la proprietà (...) era perfettamente rappresentata in assemblea dalla sig.ra (...) la quale ha partecipato alla riunione del 09/12/2020, anche a nome del sig. (...) come si evince dalla delega ..."(pag. 4 comparsa di costituzione)
Tale affermazione appare superata dalle superiori argomentazioni.
Deve aggiungersi che l'onere della prova di aver convocato tutti gli aventi diritto grava su di esso (...) non potendosi addossare a chi deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo (ex plurimis Cass. 24132/2009).
La non contestazione ex art. 115 cpc sulla detta circostanza di fatto costituisce prova della mancata convocazione dell'assemblea ed è - per ciò stesso - causa di illegittimità della delibera assunta nell'assemblea del 09/12/2020 che va pertanto annullata.
- Le spese, comprese quelle per la fase di mediazione, devono essere addebitate in base alla soccombenza.
5.1 Non si ravvisano gli estremi per una condanna ai sensi dell'art. 96 cpc, come espressamente invocato dall'attore in ragione della mancata allegazione e prova di uno specifico danno oltre quello ipotizzabile nelle spese di lite, che trovano diversa collocazione nel codice di rito. In parte qua è imprescindibile il soddisfacimento dell'onere probatorio, non avvenuto.
Quanto da ultimo affermato rende, poi, inoperante la previsione dell'art. 96,3A co., cpc. non ravvisandosi nella condotta del (...) mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ANNULLA la delibera condominiale del 09/12/2020;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA altresì la parte (...) a rimborsare alla parte (...) le spese di lite, che si liquidano in Euro 174,80 per spese, Euro 3.120,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti; Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale. Bologna, 14 marzo 2024.