Commento:
Il caso in esame riguarda l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis cpc per la verifica la presenza di infiltrazione di acqua meteorica nel manto di copertura condominiale e verifica la correttezza o meno delle opere realizzate.
La parte convenuta e il terzo chiamato hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per atp a fini conciliativi, rilevando che era pendente tra le parti un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
La parte convenuta e il terzo chiamato hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per atp a fini conciliativi, rilevando che era pendente tra le parti un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- il ricorso ex art. 696 bis cpc è stato depositato pochi giorni prima della notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall’odierna parte resistente;
- la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi non ha natura cautelare, ma ha lo scopo di favorire la definizione della controversia prima della fase processuale;
- il ricorso ex art. 696 bis cpc è esperibile allorquando le parti non abbiano già instaurato un procedimento giudiziale avente il medesimo oggetto o una questione connessa;
- di conseguenza, il ricorso ex art. 696 bis cpc è incompatibile con la pendenza di un giudizio di merito con il medesimo oggetto.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696 bis cpc e condannato parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite delle controparti. *


