“Chiunque … partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo” (art.9 comma 1 D. Lgs. n.28/2010).
“Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale …, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio” (art.10 comma 1 D. Lgs. n. 28/2010).
LA RATIO DELLA NORMA
La norma sembra non avere bisogno di alcuna interpretazione. Ad una prima lettura il suo carattere appare, infatti, tombale ed inequivocabile.
Se, poi, se ne ricerca la ratio non sembra possano esserci dubbi: il legislatore appare infatti ben consapevole che la costruzione di un accordo in un terreno che non è vergine (come lo è invece quello in cui si instaurano tutte le contrattazioni che partono da zero), ma desolato e devastato da un dissidio talvolta pluriennale, necessita di un ambiente protetto.
Questo comporta che TUTTI i soggetti che entrano in questa comfort zone devono usare una serie di cautele e premure.
I guanti, le mascherine e gli altri strumenti di protezione (a tutela- si rammenti- non del soggetto che entra in questo ambiente, bensì dei pazienti ivi ricoverati, come le parti in conflitto), sono costituiti dagli obblighi esplicitati sia dagli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n.28/2010, sia dalla previsione che “il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo” e “gli avvocati che assistono [le parti] cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse” (art.8 comma 6 D.Lgs. n.28/2010).
Ma, si sa, nessuna cura è possibile senza la cooperazione del malato; ed infatti il menzionato comma 6 estende alle parti stesse l’obbligo di cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Di tutto ciò il mediatore stende un verbale.
LA VERBALIZZAZIONE
E qui si pone un primo apparente limite alla riservatezza.
La stesura, infatti, di un verbale stona ed in certa misura confligge con la necessità di non riportare all’esterno ciò che accade all’interno di quell’aula “insonorizzata”.
E’ inutile ricordare la funzione del verbale.
La procedura di mediazione è, per l’appunto, una “procedura” e come tale anch’essa vive di atti e di forme. A ciò si aggiunga che essa non può prescindere dall’uso della forma scritta, essendo uno strumento di definizione delle controversie alternativo al processo, connotato dall’idoneità a costituire nella maggior parte dei casi un titolo esecutivo e, nei casi residui, un contratto.
Da ciò ne discende che se da un lato la riservatezza viene limitata dalla verbalizzazione, dall’altro, la verbalizzazione deve fare i conti e dev’essere limitata dall’osservanza dell’obbligo di riservatezza.
Quindi, come è giusto che sia, essendo il verbale un atto procedimentale del mediatore, è lui il primo a dover entrare in gioco: questo perché, se è pur vero che l’obbligo è non solo suo (l’art.9 comma 1 sancisce infatti che “Chiunque … partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza”), il verbale, invece, è solo suo.
Ma, mentre il dovere di tutelare la riservatezza è un dovere che investe lo svolgimento della procedura di mediazione, il mediatore civile e commerciale del nostro ordinamento ha un obbligo che investe la natura stessa della procedura di mediazione e la sua funzione alternativa rispetto al processo.
Il dovere è quello di verificare e attestare che la procedura sia svolta effettivamente e consenta di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda nei casi di cui all’art.5 del D. Lgs. n.28/2010.
E’ lui, quindi, il custode della funzione stessa della mediazione, il cui corollario è, in caso di fallimento, quello di fornire al giudice gli strumenti per comprendere se la condizioni di procedibilità sia stata assolta e se le parti abbiano o meno cooperato in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Questa esigenza aiuta a comprendere come la riservatezza non possa essere intesa come silenzio assoluto ed incondizionato su ciò che accade nell’ambito del procedimento di mediazione.
Ma il limite è solo apparente. Infatti, a ben vedere, non è la verbalizzazione a limitare la riservatezza ma esattamente l’opposto: è l’obbligo di riservatezza che deve limitare la verbalizzazione.
Ed in ciò il mediatore è solo contro tutti. Contro tutte le parti ed i loro legali che, di fronte alla nave che affonda, pensano (umanamente) a salvare il salvabile; ed il “salvabile”, in questo caso, è rappresentato dall’apparire davanti al giudice come i “buoni”, quelli che “tanto avrebbero voluto trovare un accordo; un accordo fallito solo per colpa della controparte”. Questo per evitare la mannaia delle sanzioni processuali.
DICHIARAZIONI E COMPORTAMENTI NON COPERTI DA RISERVATEZZA
Chiarito questo, bisogna verificare nel dettaglio cosa sia coperto da riservatezza e cosa non lo sia.
In primo luogo, considerata la ratio della norma, si reputa che non siano coperti da riservatezza tutti i comportamenti e le dichiarazioni rese nell’ambito della procedura di mediazione, che abbiano rilevanza penale e disciplinare.
Estendere la riservatezza anche a comportamenti e dichiarazioni rilevanti penalmente o deontologicamente, costituirebbe un abuso del diritto e una violazione dei principi fondanti la mediazione stessa, che -si rammenta- oltre che connotata da una effettiva cooperazione leale ed in buona fede, dev’essere rispettosa dell’ordine pubblico e delle norme imperative.
Fermo ciò, il primo limite alla verbalizzazione è indicato dall’art.9 che, come detto, vieta la verbalizzazione delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in mediazione.
Di questo costituisce corollario l’art.11 quando prevede che, “quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto a verbale e può formulare una proposta”. Ne discende che non è coperta da riservatezza (e, vista la funzione, non potrebbe essere diversamente) la proposta del mediatore. Ma non solo.
La peculiarità della mediazione civile e commerciale, determina un’ulteriore deroga all’obbligo di riservatezza.
Il mediatore deve, infatti, riportare a verbale quanto necessario affinchè il giudice sia in grado di decidere se la condizione di procedibilità sia stata assolta e se le parti abbiano cooperato in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Ma ciò deve fare senza verbalizzare le dichiarazioni rese dalle parti (ivi comprese le loro, disponibilità conciliative, proposte e controproposte) e le informazioni acquisite durante la mediazione.
L’importanza di questa non verbalizzazione e di una verbalizzazione rispettosa della riservatezza appare evidente dalle previsioni dell’art.10 su cui si tornerà a breve.
Se, quindi, per espressa previsione normativa, la riservatezza non si estende alla proposta del mediatore bensì solo alle proposte delle parti, la giurisprudenza in più occasioni ha chiarito, limitandola, la portata delle dichiarazioni e delle informazioni coperte da riservatezza.
In una recentissima sentenza del 12.01.2026 il Tribunale di Vallo della Lucania (n.1202/2026), nella fase cautelare/sospensiva di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, ha infatti ritenuto non coperta da riservatezza la proposta conciliativa autonomamente formulata e deliberata da una Assemblea Condominiale, in quanto atto esterno al procedimento di mediazione “non inclusa nel contenuto confidenziale del procedimento di mediazione”.
Si è poi ritenuto che non siano coperte da riservatezza le consulenze tecniche di parte, sebbene prodotte in mediazione.
Risultano poi meritevoli di attenzione alcune pronunce relative alla produzione e all’utilizzo in giudizio della relazione peritale stesa da un tecnico super partes incaricato in mediazione (c.d. C.T.M.).
In senso favorevole si è espresso il Tribunale di Roma, con la sentenza n.1094/2022, in una controversia avente ad oggetto la regolarità di bilanci condominiali (da cui era scaturita un’azione monitoria nei confronti di un condomino moroso e la sua opposizione). Nell’occasione il giudice capitolino, richiamando un precedente del medesimo ufficio risalente al 2014, ha ritenuto che “la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso del procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole della riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento delle esigenze di riservatezza, che ispira il procedimento di mediazione, e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all’interno di tale procedimento (in questo senso T. Roma 17.03.2014)”.
Per meglio comprendere la portata di queste pronunce non si può prescindere dal diritto vigente all’epoca. Infatti questa giurisprudenza del Tribunale di Roma è anteriore alla Riforma Cartabia che ha espressamente disciplinato la fattispecie prevedendo che “Al momento della nomina dell’esperto (cui si può avvalere il mediatore), le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’art.9. In tal caso la relazione è valutata ai sensi dell’art.116 1° comma c.p.c.” (art.8 comma 7 D. Lgs. n.28/2010).
Il legislatore ha quindi inequivocabilmente attribuito alle parti (e solo alle parti) il potere di decidere se rendere producibile ciò che ex art.9 sarebbe improducibile.
Questa previsione, non si trascuri, è in linea con lo stesso dettato dell’art.9 che dopo avere escluso la producibilità ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in mediazione, ha concesso alle parti il potere di derogarvi: rimarcando il carattere disponibile delle stesse.
In senso analogo si è espresso alcuni anni fa anche il Tribunale di Verona (ordinanza 27.03.2023), sebbene il caso affrontato si discostasse da quello di cui sopra, sotto un profilo: il giudice, infatti ha ritenuto la CTM utilizzabile quale prova atipica anche nei confronti di un soggetto (Agenzia delle Entrate) che, convenuto e costituito in giudizio, non aveva invece aderito né partecipato alla precedente mediazione.
La differenza non è di poco conto e ci aiuta ad interpretare la norma.
Infatti, nel caso affrontato dal Tribunale scaligero, essendo l’Agenzia delle Entrate soggetto rimasto estraneo al procedimento di mediazione, non può applicarsi nei suoi confronti un vincolo di riservatezza che può operare solo nei confronti delle parti della mediazione, né appare applicabile nei suoi confronti la previsione dell’ultimo comma dell’art.8, in quanto la sua assenza in mediazione non può interpretarsi né come assenso nè come dissenso alla produzione della relazione peritale/C.T.M. nel successivo giudizio.
Il Tribunale di Modena, poi, ha ritenuto (correttamente) non coperto da riservatezza il patto transattivo concluso tra le parti al di fuori della mediazione (sentenza n.842/2025).
Riguardo, ancora, alle C.T.P., in dottrina si è evidenziato che pur non essendo le stesse coperte da riservatezza, in quanto non formate in mediazione, sarebbero coperte da riservatezza tutte le dichiarazioni di assenso o critica alle relazioni di parte (così come alla CTM) formulate dalle parti nel procedimento di mediazione medesimo.
Per concludere, conseguenza del principio in oggetto è che qualunque prova documentale formatasi al di fuori della mediazione non è coperta da riservatezza e può essere liberamente prodotta ed utilizzata in giudizio, anche nel caso in cui sia stata prodotta o esibita in mediazione.
Una simile conclusione si concilia anche con la previsione che le parti ed i loro avvocati sono tenuti a “cooperare con lealtà e buona fede” per il raggiungimento dell’accordo, in un “confronto” che dev’essere “effettivo”; e che tale non potrebbe essere se non condividessero le informazioni che ciascuno possiede.
Non potrà invece dedursi alcuna prova testimoniale (né deferire giuramento) con riguardo a dichiarazioni, ammissioni, commenti formulati in mediazione inerenti i fatti oggetto di controversia, le relazioni peritali o altri elementi probatori.
VERBALE DI MEDIAZIONE IN SPREGIO DEL CANONE DI RISERVATEZZA
Problema di non poco conto è se sia o meno producibile il verbale di mediazione che riporti dichiarazioni o informazioni fornite dalle parti, la cui esternazione e diffusione non è stata da loro consentita.
Ferma in tal caso la responsabilità civile e deontologica del mediatore (nel caso si tratti di un mediatore avvocato), bisogna valutare se la parte possa liberamente produrre quel verbale; verbale, si rammenti, che può essere indispensabile a fornire al giudice prova dell’assolvimento della condizione di procedibilità.
Prima di rispondere alla domanda bisogna, però, fare un passo indietro.
L’ABUSO DEL DIRITTO
Come sappiamo, sul contenuto delle dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale né giuramento decisorio.
La prescrizione va letta in combinato con la prima parte del medesimo comma, che prevede che le parti “non possono utilizzare nel giudizio” quelle dichiarazioni ed informazioni: salvo che, come detto, queste non integrino un illecito penale o deontologico o, restando nell’ambito del lecito e del disponibile, vi sia il consenso della parte che le ha rese o le ha fornite.
Questo però non significa che chi ha reso una dichiarazione possa riferirla nei successivi atti di causa.
Consentire alla parte di riportare negli atti processuali le dichiarazioni che ha reso in mediazione, così come le proposte che ha formulato, costituisce, come detto, un abuso ed un travisamento della norma mirando a fornire al giudice una rappresentazione del confronto in mediazione finalizzato unicamente a porre in cattiva luce la controparte, per una finalità prettamente processuale, quale quella dell’ottenimento di una sentenza favorevole e del sanzionamento della controparte.
Consentire ciò finirebbe per vanificare totalmente la funzione della mediazione, che si risolverebbe in un teatrino in cui le parti si limitano a recitare un copione: un copione in linea con la posizione che andranno ad assumere nel successivo processo.
A ciò si aggiunga che, come detto, le informazioni su ciò che è avvenuto in mediazione (affinchè il giudice possa compiutamente decidere in merito alla procedibilità della domanda giudiziale, desumere argomenti di prova ex art.116 c.p.c. e condannare) devono provenire al giudice solo dal mediatore, essendo lui l’autore ed il responsabile del verbale.
Si consideri poi che se lealtà e la buona fede devono connotare l’attività di cooperazione e confronto tra gli avvocati in sede di mediazione, queste persistono e continuano anche nel successivo giudizio, e verrebbero lese da comportamenti che costituiscano forme abusive del diritto.
Il divieto, poi, di non utilizzare nel processo le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in mediazione (posto in primis dall’art.10 comma 1 della legge), estendendo il limite sancito per le prove orali anche al verbale che eventualmente le riporti, mira a scongiurare il rischio che una delle parti possa eludere l’obbligo alla riservatezza semplicemente producendo un verbale non correttamente steso dal mediatore.
CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE
Ma quali sono le conseguenze dell’eventuale produzione e violazione del canone di riservatezza?
Può prodursi il verbale di mediazione che contenga dichiarazioni ed informazioni riservate non autorizzate?
L’eventuale responsabilità del mediatore, certamente non può automaticamente giustificare e legittimare condotte illecite delle parti.
Certo grave sarebbe la responsabilità del mediatore che, con la sua negligente verbalizzazione, favorisca il comportamento illecito degli avvocati, che producano in giudizio quel verbale sentendosene autorizzati, dovendo dare atto dell’assolvimento della condizione di procedibilità.
Passando ad esaminare la posizione dell’avvocato che violi il canone della riservatezza, è interessante una pronuncia del Tribunale di Milano (n.6826/2023), che, dopo avere segnalato che “l’attrice negli atti ha anche dichiarato di riferire le difese asseritamente avanzate dal convenuto durante il procedimento di mediazione obbligatorio preventivo, con patente violazione dell’art.10 d.lgs. n.28/2010”, rimarcando incidentalmente “il profilo disciplinare di possibile illecito disciplinare per violazione dell’art.13 codice deontologico forense”, con conseguente trasmissione degli atti al competente COA per l’apertura del relativo procedimento disciplinare, ha altresì condannato la parte ex art.96 ultimo comma c.p.c., per abuso del processo.
Sotto il profilo disciplinare, poi, oltre alla violazione rimarcata dal giudice milanese, si ricorda il canone dettato dall’art. 28 C.D.F., che, lungi dal riferimento alla tutela degli interessi del proprio assistito, impone all’avvocato il segreto ed il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni, non solo fornitegli dal cliente e dalla parte assistita, ma anche “su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”: ivi comprese quindi anche quelle provenienti da terzi o dalle stesse controparti, in mediazione, così come fuori dalla mediazione.
Pertanto, l’avvocato che riporti nei propri atti il contenuto di dichiarazioni (proprie o altrui), o riferisca di comportamenti ed informazioni ricevute in mediazione è responsabile sotto il profilo deontologico.
Ma la sua responsabilità non è solo disciplinare.
Deve, infatti ritenersi responsabile anche civilmente, trattandosi di comportamento doloso o colposo che cagiona alla controparte un danno ingiusto e che costituisce un non corretto adempimento del mandato professionale.
Questa responsabilità è, infatti, aquiliana nei confronti della controparte e professionale/contrattuale nei confronti del proprio assistito e comporterà un obbligo risarcitorio nella misura in cui abbia causato un danno (ad esempio in termini di condanna alle spese o ex art. 92 o 96 c.p.c.), oltre a compromettere lo stesso diritto al compenso nei confronti del proprio assistito.
Sotto il primo profilo si rammenta infatti che il giudice “può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese … che, per trasgressione al dovere di cui all’art.88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità in giudizio), essa ha causato all’altra parte” (art.92 c.p.c.).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art.96 c.p.c., “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave …” (mala fede e colpa grave anche processuali), la parte può essere condannata anche d’ufficio al risarcimento dei danni, nonché alla sanzione di cui all’ultimo comma sino a €. 5.000).
La responsabilità insorge, poi, sia nel caso in cui l’avvocato violi la riservatezza nei propri scritti o con le produzioni, ma anche nel caso in cui, sui fatti riservati deduca prova per testi o giuramento.
L’illiceità e colpevolezza del comportamento sussiste infatti anche nel caso in cui il giudice rigetti l’istanza istruttoria formulata.
A tal riguardo si osserva che la portata dell’art.10 D. Lgs. n.28/2010 deve intendersi anche processuale. Questo significa che quando il legislatore prescrive che “sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio”, sancisce l’inammissibilità della prova.
Da ciò consegue che l’eventuale ammissione della prova vizia irrimediabilmente la successiva sentenza e costituisce motivo di impugnazione.
Analogo vizio inficia la sentenza che si fondi su documenti riservati, come tali improducibili in virtù delle citate prescrizioni di legge.
Per concludere e tornare all’ipotesi che il mediatore riporti nel verbale conclusivo dichiarazioni e informazioni riservate e non autorizzate dalla parte:
una prima valutazione da farsi è rappresentata dal valore che dovrebbe darsi alla sottoscrizione del verbale da parte dell’avvocato e/o della parte che quelle dichiarazioni ha reso o che quelle informazioni ha fornito.
Ben potrebbe, infatti, ritenersi che con la sottoscrizione, la parte abbia accettato la verbalizzazione e, quindi, acconsentito alla diffusione delle dichiarazioni rese e delle informazioni fornite.
Se invece si ritenesse che la sottoscrizione del verbale valga solo come conferma della presenza e dei fatti verbalizzati, ma non implichi alcuna forma di consenso o accettazione della verbalizzazione viziata, il problema permarrebbe.
Idem nel caso in cui la parte (la cui riservatezza è stata violata) non sottoscriva il verbale.
Come è noto, la produzione del verbale ha quale funzione tipica quella di fornire prova documentale dell’assolvimento della condizione di procedibilità della domanda. L’avvocato incorrerebbe quindi in una responsabilità civile e deontologica nei confronti del proprio cliente ove non depositi il verbale.
Bisogna però rammentare che le produzioni costituiscono solo uno strumento di prova a sostegno delle deduzioni e conclusioni formulate dalla parte.
Si deve quindi distinguere il caso dell’avvocato che, producendo il verbale, deduca in via esclusiva l’assolvimento della condizione di procedibilità senza sfruttare in alcun modo le dichiarazioni e le informazioni riservate, da quello che deduca anche comportamenti, dichiarazioni e condotte della controparte riportate nel verbale ma non autorizzate.
Si reputa che le responsabilità civili e deontologiche del difensore ricorrano solo in questo secondo caso, non potendosi il difensore reputare responsabile di condotte illecite non sue ma del mediatore.
Considerato poi che, per espressa prescrizione di legge, la riservatezza rientra, come detto, nella disponibilità delle parti che possono autorizzare la diffusione di dichiarazioni ed informazioni da loro provenienti, l’avvocato potrebbe produrre in prima battuta solo un estratto del verbale al fine di provare l’assolvimento della condizione di procedibilità, omettendo tutte le verbalizzazioni lesive della riservatezza e riservando l’eventuale allegazione del verbale completo, solo nel caso in cui la controparte sollevi eccezioni e contestazioni.
In tal modo la controparte, che ben sa che nelle parti omesse ci sono le sue dichiarazioni o informazioni riservate, è posta nella condizione di esprimersi sulla diffusione delle stesse nell’ambito del processo.
Sassari 29.04.2026
Avv. Silvio Zicconi
Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto comme...
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