La Corte costituzionale investita del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15-quinquies, comma 3, Dlgs 28/2010 (scelta dell’avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio) rimette gli atti al giudice a quo per ius superveniens

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Avv. Federica Vignolo

Corte Costituzionale, 12.01.2026, sentenza n. 28

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 30 dal 23/04/2026

Commento:

Il giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (nel testo ratione temporis vigente e cioè introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – “riforma Cartabia” prima del “correttivo”) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione è stato promosso dal Tribunale ordinario di Livorno in composizione monocratica con l’ordinanza del 22 aprile 2024.
L’art. 15bis nel testo allora vigente prevedeva che la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potesse nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente.
Il sig. Tizio aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore Caio presso l’Organismo di Livorno indicando l’avvocato Mevio del Foro di Pisa. L’istanza era stata accolta. Dopo la conclusione del procedimento, decidendo sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata dall’Avv. Mevio, il Consiglio dell’Ordine aveva revocato l’ammissione dando atto dell’originaria insussistenza di un presupposto (iscrizione del difensore nominato nell’albo tenuto presso il consiglio dell’ordine territorialmente competente).
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione in materia civile e commerciale ricalcava quella del processo civile, eccezion fatta che per il requisito di ammissione previsto dalla norma censurata.
 
La norma oggetto del giudizio è stata introdotta in seguito alla sentenza n. 10 del 2022 della stessa Corte costituzionale, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 83, comma 2, t.u. spese di giustizia nella parte in cui non prevedevano che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato si applicasse anche all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo.
 
Nel processo civile la parte ammessa al patrocinio può avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità, in tale caso, delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
Secondo il rimettente la diversità di disciplina dell’accesso al patrocinio in caso di mediazione, rispetto a quanto previsto in ambito giudiziale, non appare sorretta da alcuna valida giustificazione, con il rischio di una dispersione di conoscenza e di una ingiustificata compressione del diritto di difesa.
 
Successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lettera p), numero 3), del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita). Il nuovo testo recita:
3-bis. Quando l’avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
 
La riforma ha dunque esteso al procedimento di mediazione obbligatoria la possibilità, per l’interessato, di farsi assistere da un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e dell’indennità di trasferta.
 
In presenza di disposizioni sopravvenute (ius superveniens) che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, quando lo ius superveniens possa «condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo» (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2020 e n. 230 del 2019), ovvero muti in modo sostanziale «i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo» (sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018; in tal senso anche sentenza n. 236 del 2018) o, comunque, intacchi «il meccanismo contestato» dal rimettente (sentenze n. 51 del 2019 e n. 194 del 2018).
La Corte restituisce dunque gli atti al giudice a quo, al quale compete una rinnovata valutazione circa la rilevanza e – se del caso – la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.°

 
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
Amo la mia professione e, in particolare, la dimensione umana della stessa.
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