Il rifiuto di discutere la disputa in mediazione può comportare una sanzione pecuniaria immediata.

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Dott. Vincenzo Vivona

Tribunale di Perugia, provvedimento del 04.05.2021.

A cura del Mediatore Dott. Vincenzo Vivona da Cagliari.
Letto 1234 dal 27/09/2021

Commento:

Interessante pronuncia del Tribunale di Perugia reso alla prima udienza cartolare.
Il Giudice ha rilevato il rifiuto della parte convenuta di discutere la vertenza in sede di mediazione, nonostante si trattasse di una vertenza soggetta a mediazione obbligatoria.
Secondo l’Autorità Giudiziaria il comportamento della parte convenuta corrisponde, di fatto, alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, poiché impedisce che si realizzi lo scopo dell’istituto.
Per tale ragione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010, il Tribunale di Perugia ha immediatamente condannato il convenuto al pagamento dell'importo pari al contributo unificato versato per il giudizio da versare in favore della Cassa delle Ammende, riservandosi di valutare poi la condotta dalla parte convenuta anche in virtù dell’art. 116 c.p.c. e, quindi, desumendone quindi argomenti di prova nel giudizio, e dell’art. 96 c.p.c. e, quindi, applicando la sanzione del risarcimento del danno per responsabilità aggravata. *

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
 
Tra

X Attore
E

Y Convenuto
Il 4 maggio 2021, dovendosi tenere l'udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 221 della legge n. 77/20 in materia di misure di contenimento dei contagi da Covid19.
Il Giudice lette le note di udienza depositate telematicamente dalle parti, da considerarsi parte integrante del presente verbale, e rilevato che parte convenuta non si è resa disponibile a discutere la causa in sede di mediazione, avendo rifiutato di dare inizio alla discussione (cfr. verbale in atti): tenuto conto del carattere obbligatorio della mediazione in questione e considerato che il contegno di parte convenuta rappresenta, di fatto, una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l'istituto in esame, letto l'art. 8 del d.l. n. 28/10 condanna (...), al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 518,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restando la valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 cpc.
Concede poi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc e rinvia la causa al 21/04/2022, ore 10.30 per il prosieguo.

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Chi è l'autore
Dott. Vincenzo Vivona Mediatore Dott. Vincenzo Vivona
“Amo aiutare gli altri!
per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti.
Dove tutti devono poter trovare strade pacifiche per ottenere il giusto e possibile riconoscimento.
Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica.
Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le person...
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