Il termine per impugnare la delibera dell’assemblea condominiale decorre da capo dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo

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Avv. Franca Quagliotti

Corte d'Appello di Palermo, sentenza del 25 maggio 2017

A cura del Mediatore Avv. Franca Quagliotti da Torino.
Letto 1926 dal 09/04/2018

Commento:
Il IV comma dell’articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda giudiziale deve essere proposta entro il “medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell’organismo”.
Al fine di interpretare correttamente il concetto di “medesimo termine” è necessario inquadrare la notifica della convocazione in mediazione nella famiglia degli atti interruttivi del termine di impugnazione.
Aderendo a tale interpretazione, quindi, la decorrenza del termine di 30 g per impugnare la delibera assembleare si interrompe con la notifica della convocazione in mediazione, per poi ricominciare a decorrere da capo dal momento in cui il verbale di mediazione viene depositato.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Franca Quagliotti Mediatore Avv. Franca Quagliotti
Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimen...
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