Il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Antonio  Nenzioni

Tribunale di Forlì, 25.09.2023, sentenza n. 619, giudice Estensore Maria De Ruggiero

A cura del Mediatore Avv. Antonio Nenzioni da Bologna.
Letto 253 dal 29/02/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione, nella quale parte resistente ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatoria di mediazione, alla quale parte ricorrente si è opposta deducendone la tardività e l’infondatezza.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • dagli atti depositati in giudizio, la mediazione risulta esperita ante causam;
  • il mediatore ha altresì verificato la corretta e regolare convocazione delle parti;
  • il verbale di mediazione fa piena prova fino a querela di falso;
  • il mediatore ha la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti;
  • alcuna querela di falso è stata assunta;
  • le deduzioni di parte resistente sull’irregolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria appaiono pretestuose;
  • peraltro, i resistenti non hanno giustificato la loro assenza alla conciliazione, che si è conclusa con esito negativo.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'eccezione di improcedibilità non può essere accolta. *

Testo integrale:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa ___ de ___ ha pronunciato e_ art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile di I ___ iscritta al n. r.g. 2940/2022 promossa da:
Ricorrenti
contro
Resistenti
 
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierno: la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria e diversa domanda, istanza ed eccezione: - preliminarmente: rigettare l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata da controparte circa l'asserito mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione poiché inammissibile in quanto tardiva ed, in ogni caso infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni espresse; - in via principale: dichiarare la cessazione del contratto di locazione, di cui in ricorso, in relazione all'immobile sito in ___ ___, via A. Canova n. 6 int 21, per legittimo diniego del locatore ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a), legge n. 431/1998, ordinando per l'effetto ai resistenti sig. ___ nato in ___ il ___ (c.f. ___) e ___ (c.f. ___) nata in ___ il ___ di lasciare immediatamente libero l'immobile di ___ ___ via A ___ n. 6 int. 21, da persone e cose; - in via subordinata, dichiarare, in ogni caso, risolto e, quindi, privo di ogni effetto il contratto di locazione dell'unità abitativa di cui in premessa sita in ___ ___ via A. ___ n. 6 int. 21 alla sua scadenza del 18.12.2022 a fronte del grave inadempimento contrattuale, con condanna dei medesimi al contestuale rilascio immediato dell'immobile, libero da cose e persone. Con vittoria di spese, diritti e onorari“; i resistenti “___ l'___mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - Preliminarmente, dichiarare improcedibile la domanda avanzata dai ricorrenti, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio; - ___ la domanda avversaria afferente la cessazione del contratto di locazione, in quanto illegittima ed immotivata; - rigettare altresì la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per asserito inadempimento, anche in considerazione del buon esito della procedura esecutiva esperita nei confronti del ___ ___ - in subordine laddove dovesse trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti, concedere il termine massimo consentito per il rilascio, in considerazione delle circostanze sopra enunciate. Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi e_ art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore antistatario”. 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla formulazione più recente del codice di procedura civile Brevemente. La causa verte sulla domanda di risoluzione della locazione alla prima scadenza sussistendo i motivi indicati dalla legge speciale. La causa, di natura documentale, è stata chiamata alla discussione odierna con concessione di termine per note ed ora spetta deciderla.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di improcedibilità formulata dai resistenti.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta, in quanto agli atti risulta allegata la mediazione esperita ante causam ed è attestata dal mediatore la verifica per la corretta e regolare convocazione delle parti. Il conciliatore così verbalizza “___ (C.F. ___) nato in ___ il ___ e ___ (C.F. ___) nata il ___ regolarmante convocati (con ___ AR ricevute in data ___ N° ___-0 - ___ e N° ___-1 - ___” Il verbale fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assurge la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti. Le deduzioni di parte resistente sulla regolarità della convocazione dell'esperimento di mediazione obbligatoria non colgono quindi il segno e appaiono pretestuose anche sulla scorta del fatto che alcuna querela di falso è stata assunta. Invero, i resistenti non hanno giustificato la loro assenza alla conciliazione, che ha sortito esito negativo. L'eccezione di improcedibilità non può quindi essere accolta e il giudice deve procedere all'esame del merito della causa.La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta. E' provata la disdetta della locazione nei termini previsti in contratto - tre mesi prima della scadenza -.
La prima scadenza della locazione è stata dalle parti pattuita per la data del ___ . Il locatore ha inviato la disdetta nel mese di ___ precedente ed i conduttori l'hanno ricevuta l' ___ , quindi ben oltre i tre mesi antecedenti alla scadenza pattuiti in contratto e comunque almeno sei mesi prima del ___ . Ora, va dato atto che la scadenza de quibus è la prima. La legge speciale indica i casi tipici giustificativi per poter dare disdetta alla locazione alla prima scadenza. ___. 3 della Legge 431/98, per quel che inerisce il caso che ci occupa, così stabilisce : “(___ del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, […] proprio, […]” I locatori espressamente indicano nella disdetta di voler “destinare l'immobile a nostro uso abitativo” e con tale dichiarazione hanno ottemperato all'esigenza richiesta dalla normativa speciale e contemperato il loro interesse con quello del conduttore. I signori ___ e ___ hanno illustrato inequivocabilmente la loro volontà, senza incorrere in alcuna genericità. Basti questo per convincere il giudice ad un giudizio di accoglimento. E' la Corte di Cassazione che chiarisce i poteri del giudice in casi come questo che ora ci occupa, e con l'ordinanza ___ n. 9851 ha ribadito la propria giurisprudenza e ha ancora una volta affermato che al fine di evitare il rinnovo del rapporto locatizio la legge ritiene sufficiente la semplice manifestazione di volontà del locatore. Egli deve dichiarare di destinare l'immobile ad abitazione o a luogo di lavoro, per sé o per un familiare, senza particolari formalità. Il giudice non è tenuto ad operare un equo contemperamento degli interessi delle parti, in quanto è sufficiente che l'intenzione del locatore sia seria «ma non è sindacabile nel suo contenuto di merito, non potendo il giudice interferire sull'utilità o sulla convenienza della divisata destinazione per il locatore». Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto e stabilito un termine per il rilascio, tenuto pure conto della scadenza contrattuale ormai da tempo intervenuta (oltre nove mesi) e delle esigenze di entrambe le parti. In questo senso, stabilito il termine massimo di legge e_ art. 56 Legge 392/78, non appare giustificato e documentato il caso eccezionale per poter ipotizzare un lasso di tempo non inferiore a dodici mesi dalla scadenza. Entrambe le parti hanno prole, entrambe le parti hanno necessità chi di entrare, chi di rimanere. Va tenuta anche in considerazione la proposta conciliativa che i resistenti non hanno accettato e le motivazioni che li hanno indotti ad opporsi alla finita locazione ed i loro contenuti. In questo senso appare congruo ordinare il rilascio con termine breve, ma lungo rispetto alla scadenza contrattuale, e fissarlo al ___ .
Le spese seguono la soccombenza, valore della causa pari a quello dichiarato in atti, tutte le fasi espletate, fatta eccezione di quella istruttoria.

P.Q.M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2940/22, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) RIGETTA l'opposizione E per l'effetto
2) ___ la domanda dei ricorrenti come di seguito: _ ACCERTA e ___ cessato e risolto il contratto di locazione inter partes e conseguentemente _ ___ a parte conduttrice di rilasciare l'immobile libero da cose e persone fissando quale termine per il rilascio il ___ CONDANNA altresì ___ e ___ in solido fra loro a rimborsare ai ricorrenti - anch'essi in solido fra loro - le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per spese ed € 3.00000 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.

Sentenza resa e_ articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito ___ ___

Il Giudice Onorario Dott.ssa Maria De Ruggiero
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Antonio  Nenzioni Mediatore Avv. Antonio Nenzioni
laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna il 21 marzo 2002, con il punteggio di 110 e lode, sono autore di manuali, editi dalla Franco Angeli Editore, volti all’analisi ed alla gestione dei conflitti interpersonali, e di articoli scientifici in tema di privacy / Reg. Ue 2016/679 pubblicati sulle riviste giuridiche Diritto e Giustizia (Giuffrè Editore), Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer Italia), Persona e Danno.
Rivesto l’incarico di docen...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia