Importante pronuncia del Tribunale di Milano in tema di trascrizione dell'usucapione.

Rss feed Invia ad un amico
Dott. Salvatore Favarolo

Ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2022

A cura del Mediatore Dott. Salvatore Favarolo da Cagliari.
Letto 1391 dal 23/06/2023

Commento:
Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 20 dicembre 2022, ha rigettato il ricorso  presentato da un notaio e da altri aventi titolo, con il quale proponevano reclamo avverso il provvedimento di diniego della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano di trascrizione dell'atto notarile ad oggetto "negozio di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione ordinaria", in quanto l'accertamento dell'usucapione doveva essere fatto attraverso l'istituto della Mediazione oppure con sentenza del giudice.
I ricorrenti, nel motivare l'opposizione al diniego sostenevano che il legislatore aveva previsto la trascrivibilità del negozio di accertamento introducendo l'art.2643 1° comma c.c. nr.12 bis recante "gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione" cosicchè l'accordo conciliativo avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento tra le parti dei presupposti su cui si fonda l'usucapione con effetti preclusivi rispetto ai fatti accertati, tra le stesse parti e i loro aventi causa.
Inoltre, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti:
- l'atto negoziale di accertamento avrebbe potuto essere trascritto anche al di fuori della procedura conciliativa;
- a sostegno della trascrivibilità del negozio di accertamento doveva tenersi conto anche della nuova disciplina in materia di negoziazione assistita di cui all'art. 5 DL 132/14 comma 3 secondo cui se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Il Tribunale di Milano riteneva non fondato il ricorso argomentando che la disciplina di cui all'art.2643 c.c. nr.12 bis secondo cui sono soggetti a trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, costituisce eccezione al principio di cui all'art. 2651 c.c. in base al quale gli acquisti per usucapione possono essere trascritti solo se accertati giudizialmente.
Secondo i giudici del Tribunale di Milano, non è possibile applicare estensivamente detta disciplina al di fuori dell'ipotesi per cui è stata introdotta e cioè gli accordi di mediazione trascritti giudizialmente, accordi il cui obiettivo è la deflazione del contenzioso.
Sempre secondo il Tribunale di Milano, l'atto soggetto a trascrizione non è parificabile ad un mero negozio di accertamento che intervenga tra le parti, trattandosi invece di un atto che si perfeziona all'esito del processo di mediazione che, in materia di diritti reali, deve obbligatoriamente precedere ex art d.lgs 28/2010 e s.m.i., la proposizione della domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria.
Inoltre, l'accordo del quale è prevista la trascrizione è dunque l'effetto, non solo del mero incontro della volontà delle parti interessate, ma del procedimento svolto innanzi agli Organismi di mediazione indicati dalla legge, nel corso del quale le parti sono assistite dai propri consulenti legali.

Testo integrale:

 

Allegati:

aa
Chi è l'autore
Dott. Salvatore Favarolo Mediatore Dott. Salvatore Favarolo
Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all’Albo. Durante i 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E’ stato questo uno dei motivi che mi ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia