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Improcedibile la domanda formulata nel ricorso monitorio e revoca del decreto ingiuntivo se l’opposto deposita la mediazione ma non presenzia all’incontro né personalmente né per delega
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Tribunale di Torino, Sez. VIII, 28.01.2025, sentenza n. 451, giudice Ivana Peila
A cura del Mediatore Avv. Elena De Lazzari da Padova.
Letto 210 dal 09/07/2025
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Commento:
In una opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dà atto che parte opposta ha promosso la procedura di mediazione, ma non si è presentata al primo incontro, né personalmente né tramite un delegato. Parte opponente richiede che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda avversaria giusta la mancata partecipazione della opponente all'incontro di mediazione.
La giudice, facendo riferimenti ai noti precedenti Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8483, Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2024, n. 18845, Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035 e alla decisione della Sezione del Tribunale di Torino cui si rinvia ex art. 118, comma primo, disp. att. C.p.c., ha affermato che "alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale riferibile ratione temporis al presente giudizio, l'autenticazione (della sottoscrizione dei difensori) era invalida e che l'assenza di una valida procura ai difensori e la mancata comparizione personale della parte comportano l'omessa partecipazione della ricorrente al primo incontro", con conseguente "improcedibilità della domanda poiché l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore" (Tribunale di Torino, Sez. VIII, 4 dicembre 2024).
Tali principi di diritto sono stati enunciati con riferimento alla versione dell'art. 8, comma primo, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. antecedente alla c.d. Riforma Cartabia, ma la giudice ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo giurisprudenziale anche con riferimento alla attuale previsione normativa (applicabile al caso di specie) avendo il legislatore rafforzato tale condizione di procedibilità introducendo l'obbligo della presenza personale delle parti all'incontro (cfr art. 8, comma quarto, del D.Lgs. 28/2010).
La domanda avanzata nella fase monitoria viene dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del d.i. opposto (Cass. civ., Sez. Unite, 18 settembre 2020, Cass., Sez. III, 8 gennaio 2021, n. 159). Viene disposta inoltre la compensazione delle spese sia per la novità della questione sia in quanto la giurisprudenza di merito (anche della stessa Sezione:Tribunale di Torino, Sez. VIII, 4 agosto 2020) aveva aderito alla tesi meno rigorosa. L’opposto viene inoltre condannato ex art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m. al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.°
Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 11802/2023 R.G., promossa da:
(...) in persona del l.r. (...) elettivamente domiciliata in Cuorgnè alla (...) presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
(...) elettivamente domiciliata in Torino al (...) presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo in materia di consegna di documentazione relativa alla gestione condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: "in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria giusta la mancata partecipazione della Signora (...) all'incontro di mediazione. Nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società
opponente in proprio, per tutte le motivazioni esposte in atti, con ogni consequenziale pronuncia in relazione al decreto ingiuntivo opposto. In via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di consegna così come azionato monitoriamente e, per l'effetto, revocare il decreto della cui opposizione trattasi in quanto infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda formulata dalla sig.ra (...) dichiarare infondata la pretesa azionata monitoriamente e, per l'effetto, che nulla è a Lei dovuto per le causali in oggetto. Con il favore delle spese di lite".
Per parte convenuta: "Nel merito, rigettare ogni domanda formulata dalla (...), per l'effetto, condannarla alla consegna dei documenti di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché condannarla al pagamento delle spese legali tutte, ivi comprese quelle del decreto ingiuntivo e della mediazione se demandata dalla Giudicante".
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Condizione di procedibilità.
Dalla lettura del verbale redatto dal Mediatore in data 27 maggio 2024 risulta che parte opposta ha promosso la procedura di mediazione, ma non si è presentata al primo incontro, né
personalmente né tramite un delegato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che "nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste" e che "la condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre" (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8483, nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l'azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest'ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l'altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo", nonché Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2024, n. 18845, secondo cui "la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre" e ciò poiché la Corte ha osservato che "sia l'argomento letterale, ovvero il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che l'argomento sistematico - e cioè "la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo,
ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale - depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione").
Ed ancora si ritenuto che, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone" (Cass. civ., Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035).
Facendo applicazione di tali principi di diritto, una recedente decisione di questa Sezione cui si rinvia ex art. 118, comma primo, disp. att. C.p.c., ha affermato che "alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale riferibile ratione temporis al presente giudizio, l'autenticazione (della sottoscrizione dei difensori) era invalida e che l'assenza di una valida procura ai difensori e la mancata comparizione personale della parte comportano l'omessa partecipazione della ricorrente al primo incontro", con conseguente "l'improcedibilità della domanda poiché l'onere della parte che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore" (Tribunale di Torino, Sez. Ottava, 4 dicembre 2024).
I principi di diritto di cui sopra sono stati enunciati con riferimento alla versione dell'art. 8, comma primo, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e s.m.i. antecedente alla c.d. Riforma Cartabia, ma si ritiene di dover dare continuità a tale indirizzo giurisprudenziale anche con riferimento alla attuale previsione normativa (applicabile al caso di specie) avendo il legislatore rafforzato tale condizione di procedibilità introducendo l'obbligo della presenza personale delle parti all'incontro (cfr art. 8, comma quarto, del D.Lgs. citato: "Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia")
Nel caso di specie, la difesa di parte opponente ha depositato il verbale redatto dal Mediatore unitamente alle note scritte del 3 luglio 2024 e la difesa di parte opposta in sede di memoria conclusiva non ha neppure giustificato l'omessa partecipazione al primo incontro di mediazione e,
del resto, sulla base della nuova disciplina l'eventuale sussistenza di un giustificato motivo rendere solo legittimo il conferimento di una delega ad un rappresentante, ma non esonera la parte da tale incombente.
Per questi motivi la domanda avanzata nella fase monitoria viene dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del d.i. opposto (cfr Cass. civ., Sez. Unite, 18 settembre 2020, secondo cui "ove la parte opposta non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"; Id., Sez. III, 8 gennaio 2021, n. 159).
Attesa l'assoluta novità della questione trattata (art. 8, comma quarto, del D.Lgs. n. 18 del 2010 e s.m.i.) e considerato che prima della c.d. Riforma Cartabia la giurisprudenza di merito (anche di questa Sezione: cfr Tribunale di Torino, Sez. Ottava, 4 agosto 2020) aveva aderito alla tesi meno rigorosa, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite (art. 92 c.p.c.).
La mancata partecipazione della Sig.ra (...) al procedimento di mediazione senza giustificato motivo impone la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m.i. al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- dichiara l'improcedibilità della domanda formulata nel ricorso monitorio per omesso assolvimento della condizione di procedibilità (mediazione obbligatoria) e, per l'effetto, revoca integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite; visto l'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 e s.m.i.
- dichiara tenuta e condanna la sig.ra (...) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 28 gennaio 2025.