In mediazione è necessaria la partecipazione degli avvocati e delle parti o dei rispettivi procuratori muniti dei poteri necessari.

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Avv. Giovanni Fratarcangeli

Tribunale di Pavia, ordinanza 02.02.2015

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Fratarcangeli da Frosinone.
Letto 2545 dal 17/06/2015

Commento:
Il tentativo di mediazione non può considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all’incontro preliminare, essendo evidente che i difensori dovrebbero già essere a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, come istituita dal D.Lgs. 28/2010, ma sarà necessaria nuovamente la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare, i quali dichiarino al mediatore, al termine della fase preliminare dell’incontro, la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile – dott. Marzocchi
 
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
promosso da
COMUNE DI ______, in persona del Sindaco pro tempore, con gli Avv.ti F. A. e P. R.,
attore - opponente
contro
NUOVA INFORMATICA ____ Srl con gli Avv.ti A. B. e A. L.,
convenuta - opposta
 
Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 29.01.2015 osserva:
Visto l’esito, allo stato negativo, del tentativo di conciliazione svolto direttamente da questo giudicante, ex art. 185 cpc;
Vista l’istanza di proseguire il giudizio, avanzata da entrambi i difensori delle parti;
Letti gli atti del giudizio, considerato lo stato dell’istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti;
Ritenuto che le parti, personalmente presenti al tentativo di conciliazione, abbiano mostrato capacità negoziali potenzialmente sufficienti a definire amichevolmente la lite, pur in presenza di rispettive contrapposte domande giudiziali;
Dato atto che le parti sono pronte a dedicare tempo e impegno alla finalità negoziale al fine di tentare una risoluzione amichevole della lite volta a trovare una soluzione accettabile da entrambe che possa nel contempo evitare esiti non favorevoli e non prevedibili del giudizio, sia nel merito che nella statuizione sulle spese legali;
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite, alla luce degli elementi in fatto e di diritto già emersi in esito all’istruttoria documentale in atti;
Ritenuto inoltre che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la sola partecipazione dei difensori all’incontro preliminare, essendo evidente che i difensori dovrebbero già essere a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione, come istituita dal D.Lgs. 28/2010, ma sarà necessaria nuovamente la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare, i quali dichiarino al mediatore, al termine della fase preliminare dell’incontro, la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l’incontro preliminare (ex multis, Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014);
Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;
Ritenuto infine di non condividere la decisione processuale adottata dal precedente magistrato di definire la questione di competenza, sollevata preliminarmente dall’opponente per la presenza di clausola compromissoria, insieme al merito e ritenuto, al contrario, più opportuno - per evidenti motivi di economia processuale - risolvere preliminarmente tale questione, prima di iniziare l’istruttoria con le prove costituende già parzialmente ammesse;
PQM
Letto ed applicato l’art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, ponendo l’onere dell’avvio della procedura di mediazione a carico della parte più diligente e avvisando entrambe le parti che, per l’effetto, l’esperimento del tentativo di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra il mediatore e i soli legali delle parti;
Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96 cpc;
Invita il mediatore a verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia “libera” all’istanza di avvio della mediazione o all’istanza di adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza;
Considerata la natura di Ente pubblico territoriale di una delle parti e la conseguente necessità di tempi adeguati alla natura del soggetto per la formazione di una volontà conciliativa definitiva in sede di mediazione, riservato ogni provvedimento in ordine all’inizio dell’istruttoria, fissa nuova udienza in data 8 giugno 2015, ore 11,00
1) per la verifica dell’esito della procedura di mediazione e, in caso suo esito negativo,
2) per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari o in subordine, allo scopo di evitare condanne alla rifusione delle spese legali,
3) per la trattazione orale sulla sussistenza delle condizioni e sull’opportunità per le parti, ex art. 1, co. 1, D.L. 132/14, convertito in L. 162/14, del trasferimento del giudizio alla sede arbitrale forense, ex art. 1, co. 4, L. cit., con invio del fascicolo al Presidente dell’Ordine Avvocati di Pavia.
Assegna alle parti il termine di legge di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex. art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010;
Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Pavia, 2 febbraio 2015
Dott. Giorgio Marzocchi
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Giovanni Fratarcangeli Mediatore Avv. Giovanni Fratarcangeli
Nato nel 1967. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” in Roma nell'anno 1991 discutendo la tesi “L’evoluzione giurisprudenziale del leasing traslativo e del leasing di godimento”.
Abilitato ad esercitare la professione di Procuratore Legale conseguita nell’anno 1994; iscritto all’Ordine degli Avvocati (e Procuratori) di Frosinone il 2.12.1994.
Frequentato il corso di Perfezionamento e Specializzazione e conseguito il Titolo di "Mediatore Professionista Civile e Commerciale"...
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