Commento:
In attesa della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale con la quale presumibilmente sarà dichiarata l’incostituzionalità della mediazione civile nella parte che ne prevede la sua obbligatorietà, è quanto mai opportuno anche alla luce dei positivi risultati conseguiti in poco più di due anni dall’introduzione dell’istituto, puntare sulla mediazione volontaria e delegata. In tal senso è da registrare un lodevole impegno di alcuni tribunali come quello di Ostia. Eccone un esempio.
In questo momento di incertezza è necessario puntare sulla mediazione delegata e volontaria.Invia ad un amico |
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Tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia, ordinanza 15 novembre 2012A cura del Mediatore Notaio Maria Teresa Battista da Verona.Letto 6320 dal 30/11/2012 |
Testo integrale:
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA
ordinanza
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti e la sentenza parziale emessa in data odierna,
considerato che in relazione agli atti, all’istruttoria fin qui espletata ed in particolare ai provvedimenti assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto;
ritenuto che si intende procedere nell’ambito del secondo comma di cui all’art.5 decr.legisl.28/2010;
considerato in particolare ed in concreto che sono emersi molteplici elementi che ben potrebbero essere valutati dal mediatore al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe le parti;
ritenuto che si fissa termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,
• INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia;
• INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;
• FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decreto;
• RINVIA all’udienza del 11.4.2013 h.10 per quanto di ragione.-
Ostia lì 15.11.2012 Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi