Commento:
Il Tribunale di Ancona si è recentemente espresso in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2020, avvalorato e confermato dalla novella del D.Lgs. n. 28/2010 effettuato dalla Riforma Cartabia.
Una banca chiedeva e otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo verso un cliente a causa del mancato rientro spontaneo dello scoperto del conto corrente. Il cliente proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca vista la lamentata assoluta incertezza del credito ingiunto. La banca si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell’opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e in subordine, l’accertamento del credito e la condanna dell’opponente al pagamento di quanto emerso in corso di causa.
Alla prima udienza, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava i termini alle parti per le memorie istruttorie.
La banca, convenuto opposto ma attore sostanziale, non provvedeva a introdurre la mediazione, nonostante fosse pacifico che essa fosse da ritenersi obbligatoria, rientrando la materia del contendere fra quelle indicate dall’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
Nemmeno l’opponente si premurava di depositare istanza di mediazione.
La causa procedeva regolarmente e, una volta istruita, si addiveniva alla fase conclusiva con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All’esito della Camera di Consiglio, il Giudice dott.ssa Patrizia Pietracci non poteva far altro che rilevare il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, vista la mancata instaurazione della proceduta di mediazione e dunque dichiarava:
Una banca chiedeva e otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo verso un cliente a causa del mancato rientro spontaneo dello scoperto del conto corrente. Il cliente proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca vista la lamentata assoluta incertezza del credito ingiunto. La banca si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell’opposizione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e in subordine, l’accertamento del credito e la condanna dell’opponente al pagamento di quanto emerso in corso di causa.
Alla prima udienza, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava i termini alle parti per le memorie istruttorie.
La banca, convenuto opposto ma attore sostanziale, non provvedeva a introdurre la mediazione, nonostante fosse pacifico che essa fosse da ritenersi obbligatoria, rientrando la materia del contendere fra quelle indicate dall’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
Nemmeno l’opponente si premurava di depositare istanza di mediazione.
La causa procedeva regolarmente e, una volta istruita, si addiveniva alla fase conclusiva con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All’esito della Camera di Consiglio, il Giudice dott.ssa Patrizia Pietracci non poteva far altro che rilevare il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità, vista la mancata instaurazione della proceduta di mediazione e dunque dichiarava:
- L’improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla Banca col ricorso per ingiunzione
- La conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
- La compensazione delle spese di lite fra le parti.
Sotto quest’ultimo aspetto, quello delle spese di lite, il Tribunale di Ancona motivava la liquidazione delle spese, ritenendo che “la novità della questione ed il contrasto giurisprudenziale sul punto ne giustifichi l’integrale compensazione fra le parti”.
Il contrasto giurisprudenziale era costituito dalla difformità di pronunce circa la parte processuale cui spettasse l’onere di esperire il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: l’opposto o l’opponente.
In realtà le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si erano espresse a riguardo -con sentenza n. 19596/2020- stabilendo come principio di diritto quello che attribuiva al convenuto opposto tale onere, vista la qualità di attore sostanziale nella materia del contendere.
La Riforma Cartabia ha successivamente confermato quella tesi introducendo nel D.Lgs. n. 28/2021 l’art. 5-bis che è interamente dedicato al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il convenuto opposto è quindi, dal 30.06.2023 – giorno di entrata in vigore della riforma- il soggetto onerato di presentare domanda di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda presentata in fase monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo. ^