Interdetto convenuto innanzi all’organismo di mediazione? Partecipa il tutore.

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Avv. Mariella Barbara

Tribunale di Varese, decreto 13 febbraio 2012.

A cura del Mediatore Avv. Mariella Barbara da Lecce.
Letto 5156 dal 17/02/2012

Commento:
Allorché sia convenuto dinanzi ai mediatori un interdetto, è il tutore a dover prendere parte al procedimento, richiedendosi per la valida trattazione del processo di mediazione, la piena capacità di colui che vi partecipa. Giova precisare, peraltro, che è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale cui deve godere il mediatore Tuttavia, in caso di possibile ipotesi transattiva, il tutore, per adesione e sottoscrizione, dovrà munirsi dell’autorizzazione di cui all’art.375 comma I n.4 c.c.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI VARESE

Ufficio della Volontaria Giurisdizione

Decreto 13 febbraio 2012 (G.T. G. Buffone)

L’interdetto è comproprietario con alcuni soggetti, di taluni immobili descritti in atti. I condividenti dell’interdetto hanno presentato domanda presso l’organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese, per sperimentare un tentativo di conciliazione, alla presenza del pupillo, giusta l’art.5 del d.lgs.28/2010. Il tutore chiede di essere autorizzato a poter partecipare all’incontro fissato dai mediatori, con la possibilità di adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Giova ricordare che la partecipazione al tavolo di mediazione è sempre atto da cui può trarre beneficio il litigante, in vista dell’eventuale e futura procedura giudiziaria, trattandosi di un’occasione per la definizione stragiudiziale, nelle forme amichevoli, del contrasto insorto tra le parti.. Giova precisare, peraltro, che è preciso compito dei mediatori quello di accertare che, al tavolo di mediazione, si presentino soggetti con la piena capacità di disporre del diritto conteso, tenuto conto delle pubblicità ex lege sottese alle misure di protezione degli adulti incapaci e della diligenza professionale cui deve godere il mediatore.

Sulla possibilità, però, di assumere decisioni nel corso del processo, sussiste il limite degli atti dispositivi di cui agli art.375 c.c., il tutore non può, senza autorizzazione del Tribunale (v. artt. 374,375 c.c.), procedere a transazioni.

P.Q.M.

AUTORIZZA il tutore a partecipare a tutti gli incontri dei mediatori, in sostituzione dell’interdetto. .

Letto ed applicato l’art.741, comma II c.p.c.

DISPONE che il decreto abbia efficacia esecutiva immediata.

SI COMUNICHI

Varese, lì 13 febbraio 2012

IL GIUDICE TUTELARE

GIUSEPPE BUFFONE

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Chi è l'autore
Avv. Mariella Barbara Mediatore Avv. Mariella Barbara
Laurea in giurisprudenza nel 1986 e conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della libera professione di avvocato nel 1987.
Dall’aprile del 1986 al giugno del 1995 lavoro in un Consorzio di Banche con mansioni di vice capoufficio, nello stesso periodo di tempo collaborazione nello Studio Legale Anna Laura Conte.
Dal 1996 esercizio della professione libera nel foro di Lecce e collaborazione con società con conseguimento di conoscenze di tipo fiscale, contrattuale.
ATTUALMENTE: Avvocat...
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