L’accordo di mediazione relativo al trasferimento di una quota immobiliare per estinguere un debito provato nel suo ammontare e scaduto non è soggetto ad azione revocatoria.

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Avv. Elisabetta De Pasquale

Tribunale di Piacenza, 12.07.2023, sentenza n. 421, giudice Laura Ventriglia

A cura del Mediatore Avv. Elisabetta De Pasquale da Torino.
Letto 123 dal 22/04/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di cessione di quote di proprietà di un immobile a compensazione di un debito scaduto e per il quale era stato raggiunto un accordo in sede di mediazione.
Parte attrice chiedeva che venissero accertati i presupposti per l’azione revocatoria ex art. 2901 cc e dichiarata l’inefficacia dell’atto di cessione delle quote in esecuzione del predetto accordo di mediazione.
Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo l’inapplicabilità dell’art. 2901 comma 3 c.c. alla fattispecie de quo.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
 
  • la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto è una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, soggetta all'azione revocatoria ordinaria con esclusione solo dell’adempimento di un debito scaduto;
  • nel caso in esame, il debito risulta provato nel suo ammontare e scaduto al momento della cessione della quota immobiliare;
  • l'estinzione del debito non è avvenuta a seguito di una scelta volontaria da parte del debitore in accordo con il creditore, ma per effetto di un atto dovuto, posto in essere in esecuzione di un accordo di mediazione intercorso tra le parti;
  • il debitore non avrebbe potuto sottrarsi all’impegno di trasferire la quota immobiliare assunto con l’accordo di mediazione;
  •  la cessione della quota dell’immobile era un atto dovuto e, quindi, non pregiudizievole per i creditori.
 
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda attorea. *
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
 
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
P.XXXX L.XXXXX  -attrice-
CONTRO
A.XXXXX C.XXX -convenuti-

Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusione come da fogli di pc e note scritte depositati telematicamente in sostituzione dell'udienza del 23.3.2023, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..

Concise ragioni della decisione
 
Con atto di citazione regolarmente notificato, L.XXXXX P.XXXX citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, C.X A.XXXXX ed A.XXXX L.XXX M.XX affinché - accertata la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - venisse dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'Attrice, dell'atto con il quale, in data 22.2.2016, C.XXXXXX A.XXXXX, in esecuzione dell'accordo di mediazione del 20.1.2016, ha ceduto la propria quota di indiviso delle unità immobiliari facenti parte di un fabbricato in condominio, denominato C.XXXXXXXX R.XX 2, sito in Piacenza e meglio identificate in atti, alla sig.ra A.XXXX L.XXX M.XXXXXXXX, per atto del notaio M.XXXXX T.XXXXX (Rep. N. , raccolta n. -, registrato in Piacenza al Registro particolare -, Registro Generale --).
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - il giorno 10 giugno 2015, rimaneva vittima di un infortunio sul luogo di lavoro mentre era assunta con contratto a tempo determinato alle dipendenze della società "S.XXXXX & W.XX S.X"; - a causa del sinistro riportava un trauma da schiacciamento con frattura e grave ustione della mano destra, tali da determinare una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore ai 40 giorni e un grave dimorfismo cicatriziale locale con perdita subtotale della funzione prensile; - in seguito ai predetti fatti, veniva avviato avanti al Tribunale di Piacenza il procedimento penale n. 1686/17 R.G. a carico di C.XXXXXX A.XXXXX, quale legale rappresentante della società "S.XXXXX & W.XX S.XXXXX",, per il reato di cui agli artt. 590 co. 2 e co. 3 c.p. in relazione all'art. 583 co. 1 n. 1 c.p., non avendo il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza e comunque non avendo fatto effettuare idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza ed inoltre, in violazione dell'art. 37 del D. Lgs 81/08, non avendo il datore di lavoro impartito un'adeguata informazione alla lavoratrice in ordine ai rischi per la salute e sicurezza sul Lavoro; - nell'immediatezza di tali fatti, P.XXXX inoltrava richiesta risarcitoria all'odierno Convenuto, il quale in seguito alla richiesta risarcitoria dell'Attrice, si faceva assumere come dipendente, con la qualifica di operatore di lavanderia, presso la società "S.XXXXX & W.XX S.r.l.", iscritta al registro imprese in data 10.11.2016, con amministratore unico il suocero di  A.XXXXX, A.XX TXX mentre, in data 26.5.2017, la "S.XXX & W.XXS.a.s. di C.XX " veniva cancellata dal Registro delle Imprese; - in data 20.1.2016, si concludeva con conciliazione delle parti il procedimento di mediazione n. 151/2015 tra i sigg.ri A.XX T.XXX, in "A.XXXX L.XXX M.XXXXXXXX e C.XXXXXX A.XXXXX avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme di denaro concesse in prestito a quest'ultimo dai suoceri; l'accordo sottoscritto dalle parti prevedeva il riconoscimento di un debito da parte di A.XXXXX di € 192.700, 00 che lo stesso proponeva di estinguere integralmente a fronte della cessione in loro favore della sua metà indivisa della piena proprietà dell'Unità immobiliare oggetto di causa; i sig.ri T.XX e M.XXX dichiaravano di "accettare la cessione della predetta quota di immobile a favore della sola M.XXXXXXXX, già in comproprietaria dal 2008 e divenuta in questo modo proprietaria esclusiva degli immobili in questione; - in data 22.2.2016, avanti al notaio dott. M.XXX T.XXXXX in Piacenza, veniva formalizzata la cessione della quota di A.XX alla M.XXX, dell'immobile attualmente dallo stesso abitato insieme alla compagna ed ai figli; - che il credito vantato nei confronti del Convenuto è anteriore all'atto di disposizione dallo stesso compiuto e che sussistono i presupposti dell'eventus damni, della scientia damni sia in capo al debitore che alla convenuta M.XXXXXXXX, per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta. 
Si costituivano in giudizio gli odierni Convenuti, concludendo per il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata. In particolare, la Difesa di parte A.XXXXX, in primo luogo, eccepiva la non revocabilità della cessione della quota di indiviso delle unità immobiliari oggetto di causa in forza dell'art. 2901 co. 3 c.c., trattandosi di atto dovuto in adempimento di un debito scaduto dal momento che A.XX, il quale aveva un debito di € 195.000,00 con i suoceri (debito provato, nell'entità e nei tempi, dai bonifici bancari, accompagnati da idonea causale relativa a finanziamenti per la sua personale attività imprenditoriale), non disponendo di liquidità o di altri beni (se non la metà indivisa della Casa di abitazione), all'esito di un percorso di mediazione intrapreso dalle parti e conclusosi con l'accordo di mediazione agli atti, cedeva alla suocera la propria quota di proprietà; inoltre, contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta ed in particolare, della conoscenza del pregiudizio che l'atto in questione poteva arrecare alle ragioni dell'asserita Creditrice, non avendo, al momento del compimento dello stesso, neanche il sospetto di poter essere oggetto di indagine per il sinistro occorso ai danni della donna, causato a suo dire esclusivamente dalla condotta negligente di quest'ultima e che, ad ogni modo, sarebbe stato oggetto di indennizzo da parte dell'Istituto Mutualistico pubblico. La Difesa di parte M.XX si associava alle difese del convenuto A.XXXXX ed eccepiva, altresì, la mancata prova del concilium fraudis dal momento che la sig.ra M.XXX non era a conoscenza della vicenda di cui sopra, non avendo alcun collegamento con l'attività lavorativa svolta dal genero.
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi e per interrogatorio formale del convenuto "D A.XXXXX.".
Terminata l'istruttoria veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta dei seguenti motivazioni.
***
La domanda attorea non risulta fondata e deve essere, pertanto, rigettata per i motivi di seguito esposti. Giova, anzitutto, richiamare i principi in materia applicabili al caso di specie.
Come è noto, l'azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal 0"patrimonio del debitore ed a ricostituirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone la sua inefficacia nei confronti del debitore stesso (Cass. Civ., n. 1804 del 18.2.2000).
Ne consegue che il bene non torna nel patrimonio ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni. L'art. 2901 c.c. della le condizioni necessarie per il valido esperimento dell'azione revocatoria, distinguendo a seconda che l'azione de qua abbia ad oggetto un atto dispositivo a titolo oneroso o a titolo gratuito ed ancora, a seconda che l'atto in questione sia antecedente o successivo all'insorgere del credito a tutela del quale si agisce. In particolare, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, occorre, ai fini dell'accoglimento della domanda, la ricorrenza di tre requisiti: l'esistenza di un diritto di credito, l'eventus damni e l'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza da parte del debitore e in caso di atto a titolo oneroso, anche del terzo, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) oppure, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del disponente rispetto al credito futuro e la partecipazione del terzo a tale dolosa preordinazione (scientia fraudis e partecipatio fraudis).
Passando ad analizzare il primo presupposto, è necessario che venga dimostrata la ragione di credito da parte di colui il quale agisce e a tutela del quale è posta la stessa azione.
L'art. 2901 c.c. richiede testualmente nell'istante la qualità di creditore, che per giurisprudenza costante è intesa in senso ampio, dilatandosi la tutela alla semplice "ragione di credito anche eventuale", non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso (Cass. civ. n. 3981 del 2003). L'azione revocatoria ordinaria, infatti, presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità: non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziale bastando una semplice aspettativa che  non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie (Cass. civ., n. 12235 del in 2011).
Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita o all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. S. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004). 
Tanto premesso, nel caso di specie Parte attrice ha chiesto che venga dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei propri confronti l'atto di cessione avente ad oggetto la proprietà della quota indivisa dei beni immobili meglio descritti in premessa ed i Convenuti, in via preliminare, hanno entrambi eccepito l'inapplicabilità, ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c., alla presente fattispecie, della disposizione invocata, trattandosi di cessione avvenuta in esecuzione di un accordo di mediazione intercorso tra le Parti, in data 20.1.2016, per l'adempimento di un debito scaduto che A.XXXXX aveva nei confronti dei sig.ri A.XXXXX T.XXXX ed A.XXXX L.XXX M.XXXXX.
L'eccezione risulta fondata. 
Ed invero, questo Giudice conosce l'orientamento sostanzialmente univoco della giurisprudenza di legittimità secondo cui la datio in solutum, attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto, costituisca modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è pertanto, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, co. 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass. 26927/17, Cass. 12644/11, Cass. 3581/11 e Cass. 11850/07).
Ma tale fattispecie è sostanzialmente diversa rispetto a quella che ci occupa dal momento che, nel caso in esame, posto che il debito verso i sig.ri M.XXX e T.XX risulta provato nel suo ammontare e che il debito era scaduto al momento della cessione della quota immobiliare (cfr. raccomandata a.r. di costituzione in mora inviata dal legale dei signori T.) l'estinzione del debito non è avvenuto tramite una scelta volitiva da parte del debitore in accordo con il creditore ma per effetto di un atto dovuto, posto in essere in esecuzione di un accordo di mediazione intercorso tra le parti, con il quale A.XXXXX ha assunto l'impegno di trasferire la quota immobiliare, impegno a cui non avrebbe potuto sottrarsi considerato il carattere di titolo esecutivo dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori ai sensi dell'art. 12 DLgs. n. 28/2010 e che, per le particolari circostanze di fatto - confermate dalla stessa Attrice - ha rappresentato l'unico mezzo per tale fine, ponendosi in questo modo la cessione oggetto di revocatoria in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, in maniera tale da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Corte appello R.XX sez. III, 23/07/2022, n.5104).
Giova sul punto riportare il chiaro passaggio motivazionale di Cass., n. 13435/2004: "L'esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. ed è stata pertanto estesa, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla alienazione di un bene eseguita per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, purché rappresenti il solo mezzo per soddisfarli, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad  i escludere, con l'arbitrarietà del comportamento del debitore, il carattere di atto di disposizione  pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca” (sent. n. 2759/56; n. 2157/74; n. 11764/01).
Ed il principio trova applicazione non solo nel caso in cui l'intero prezzo sia destinato al pagamento di debiti scaduti (ipotesi considerata dalla sent. n. 11764/01), o nell'ipotesi di vendita di immobile (sottoposto ad esecuzione forzata) di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori (ipotesi esaminata dalla sent. n. 2030/84), ma anche quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti, poiché anche in tale ipotesi la vendita riveste quel carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del pagamento dei debiti scaduti che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione, purché sia accertata le sussistenza della necessità di procedere all'alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. 
Nel caso scrutinato è pacifico, per averlo allegato la stessa Parte attrice, che l'immobile oggetto di causa era l'unico bene di proprietà (per il 50%) del debitore ed è pacifico che al momento della cessione della quota il debito era scaduto.
Inoltre, tale cessione è stata eseguita in esecuzione di un accordo di mediazione con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno composto la lite avente ad oggetto la mancata restituzione del prestito concesso ad A.XXXXX dai suoceri per l'esercizio della propria attività lavorativa e costituendo il solo mezzo per tale scopo, si è posta in un rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (cfr. Cass. Civ. 8992/2020 e Cass. Civ. 7747/16). Siffatte circostanze non sono smentite da elementi di segno contrario che avrebbero dovuto costituire oggetto di prova, anche testimoniale, che Parte attrice ha invece omesso di articolare.
Inoltre, l'Attrice non ha allegato - ancor prima che provato - l'eventuale sproporzione tra le reciproche prestazioni rinunciate dalle parti ovvero l'iniquità tra il valore della quota dell'immobile in questione e l'ammontare del credito vantato dai suoceri nei confronti di A.XXXXX, né la consapevolezza in capo alla M.XXXXXXXX del danno arrecato alla P.XXXX, né il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore ha assunto l'obbligo poi adempiuto; vieppiù che, nel caso di specie, l’accordo di conciliazione è contenuto nel verbale di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 che è frutto dell'attività svolta dal mediatore, il quale prende l'iniziativa di proporre alle parti i possibili accordi per aiutarle a trovare un accordo amichevole.
Ma anche volendo ritenere revocabile l'atto di cessione della quota di indiviso delle unità immobiliari oggetto di causa, la domanda attorea non potrebbe, comunque, trovare accoglimento in mancanza di prova dei presupposti della scientia damni in capo al debitore ed al terzo, dal momento che l'atto dispositivo oggetto del presente giudizio è stato posto in essere in un momento successivo al sorgere del credito: per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il requisito dell' anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. Ed invero - posto che la Parte attrice ha dimostrato di ricoprire la veste di creditore, atteso che quand'anche, in tesi, le considerazioni del convenuto A.XXXXX fossero fondate, in mancanza di accertamento giudiziale sul punto, le stesse avrebbe come unico effetto quello di rendere il credito dell'Attrice ulteriormente "litigioso", il che, tuttavia, non esclude la possibilità di proporre l'azione revocatoria (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19.02.2020) - nel caso di specie, manca la prova del requisito della scientia damni. Si è già detto che l'atto soggetto a revocatoria è a titolo oneroso e che il credito di parte attrice è ad esso anteriore, con conseguente piena applicabilità nella specie del principio di diritto secondo cui "ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la s r-conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito" (cfr. Cass., Sez. 1 , sentenza n. 16825 del 05.07.2013).
Sia per quanto riguarda la situazione psicologia del debitore che quella dell'acquirente si ritiene indimostrata la sussistenza del requisito della scientia damni
Per quanto riguarda il convenuto A.XXX è sufficiente evidenziare che il carattere fraudolento della vendita può escludersi alla luce della circostanza che il primo momento nel quale questi ha avuto  anche solo potenzialmente contezza di una sua eventuale negligenza quale datore di lavoro risale al 3.2.2017, data dell'accesso in azienda da parte della A.XX, quindi oltre un anno e mezzo dopo l'infortunio e molti mesi dopo l'avvio della pratica di richiesta di restituzione del credito vantato dai in signori T.X e solo nel giugno 2017 (oltre due anni dopo i fatti) il signor A.XXX ha avuto notizia della conclusione delle indagini preliminari a suo carico.
Al contempo, si rileva come nessun elemento obiettivo consente di ritenere che la convenuta M.XXXXXXXX fosse a conoscenza dell'infortunio occorso ai danni della dipendente del genero, non avendo alcun collegamento con la Società che lo stesso amministrava e dunque, non essendo al corrente del fatto che lo stesso stesse eventualmente riducendo la garanzia patrimoniale generica in modo tale da arrecare un pregiudizio agli interessi della eventuale creditrice. 
Sul punto, Parte attrice nulla ha dedotto o provato circa l'esistenza di obiettivi indici esteriori che potessero rendere palese o comunque suggerire alla M.XXXX la natura pregiudizievole, per le ragioni di credito della donna, dell'atto oggetto di revocatoria e pertanto, tali poter inferire che l'odierna convenuta, anche solo usando della normale diligenza, avrebbe potuto rappresentarsi che, con l'atto dispositivo in questione, il debitore avrebbe diminuito in maniera rilevante il suo patrimonio e con esso, la garanzia spettante all'Attrice.
Al contrario, M.XXXX sapeva che l'atto di cessione della quota di proprietà delle unità abitative oggetto di causa era frutto di un accordo di mediazione sottoscritto dalle Parti a seguito di un lungo procedimento di mediazione facoltativa avviata quando A.XXXXX ancora non aveva avuto notizia di una ipotesi di reato a proprio carico e per la risoluzione di un conflitto sorto dalle parti tempo addietro a seguito della mancata restituzione dell'ingente prestito allo stesso concesso dai suoceri. In definitiva, gli elementi prospettati da Parte attrice finiscono per risolversi in mere congetture, come tali inidonee ad assurgere al livello di prova presuntiva, nei termini stringenti richiesti dall'art. 2729 c.c., della consapevolezza, in capo al debitore ed al terzo, dell'idoneità dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori. sulla scorta delle argomentazioni anzidette, la domanda attorea deve essere rigettata.
I termini sostanziali e processuali della vicenda, nonché la peculiarità della questione trattata - la quale involge tematiche giuridiche in parte nuove e ad ogni modo dibattute, in relazione alle quali non si registra ancora un orientamento uniforme nella giurisprudenza di merito e di legittimità -giustificano la compensazione integrale tra le Parti delle spese di lite.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1. rigetta la domanda attorea;
2. dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Piacenza il 12 luglio 2023

Il Giudice dott.ssa Laura VENTRIGLIA
 

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Chi è l'autore
Avv. Elisabetta De Pasquale Mediatore Avv. Elisabetta De Pasquale
Sono fortemente convinta che l’istituto della mediazione sia lo strumento più utile che oggi abbiamo a disposizione per la gestione dei conflitti inter partes, poiché per conseguire una vittoria non è necessaria una guerra e ognuno di noi, cercando di comprendersi vicendevolmente, può trovare soluzioni ragionevoli ed eque per il raggiungimento dei propri obiettivi individuali.
Mi sono laureata in giurisprudenza con lode, presso l’Università degli Studi di Torino e ho frequentato la Scuola di Sp...
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