L’acquisto per usucapione in mediazione è un tertium genus a metà strada tra atto a titolo originario e derivativo. L'accordo di mediazione ha solo effetti prenotativi: produce gli effetti ex art. 2644 c.c. solo se è stato rispettato il principio della continuità delle trascrizioni

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Avv. Sonia Mureddu

Tribunale di Civitavecchia, 01.04.2025, sentenza n. 397, giudice Silvia Vitelli

A cura del Mediatore Avv. Sonia Mureddu da Cagliari.
Letto 54 dal 05/12/2025

Commento:

In una controversia in materia di usucapione, l’attore deduceva di essere proprietario di un terreno
per averlo usucapito. Tale usucapione era stata accertata mediante verbale di mediazione sottoscritto con la Società formalmente proprietaria del terreno, verbale autenticato e trascritto da Notaio. Nel frattempo, il Comune, che aveva stipulato con il figlio dell’attore una convenzione affinché la stessa area fosse destinata a parco per bambini, aveva disposto lo sgombero e richiesto la restituzione del terreno.
L’azione dell’attore, qualificata come rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c., viene ritenuta infondata e viene rigettata.
Il Tribunale statuisce che l'accertamento dell'usucapione che si realizza all'esterno delle aule dei tribunali e in particolare con un accordo di mediazione poi reso pubblico ai sensi dell'art. 2643 c.c. n. 12-bis produce gli effetti sanciti dall'articolo 2644 c.c. solo se è stato rispettato il principio della continuità delle trascrizioni.
L'accordo avrà solo effetti prenotativi (art. 2650, co 2, cod. civ.) se il soggetto passivo che ha partecipato all'accordo di mediazione non è legittimato in base ad un titolo regolarmente trascritto nei registri immobiliari o nel caso in cui non partecipino all'accertamento dell'usucapione in sede conciliativa tutti coloro che appaiano titolari della proprietà o di altro diritto reale, in base a titoli legittimi e trascritti.
L 'usucapione, come modo di acquisto della proprietà, non può derivare da una manifestazione di volontà perché l'acquisto è un effetto legale, il contenuto dell'accordo di accertamento si limita a riconoscere i fatti presupposto per il perfezionamento dell'usucapione. (Trib. Roma sentenza n. 1192/2023).
La Cassazione ha escluso l'equiparazione tra l'accordo conciliativo, ancorché trascritto, e la pronuncia di usucapione: "L'accordo conciliativo che accerta l'usucapione ex art. 2643 n. 12-bis c.c. non è opponibile al terzo acquirente dal contraente contro il quale viene accertata l'usucapione, così come l'alienazione, sia pure trascritta, compiuta dal soggetto il cui titolo sia fondato sulla sua stessa affermazione di essere divenuto proprietario a titolo originario per usucapione, non resiste alla legittima pretesa del soggetto che si affermi effettivo proprietario dell'immobile, poiché la soluzione opposta consentirebbe manovre fraudolente ai danni di quest'ultimo" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 32620 del 23/11/2023. L'accordo conciliativo non può frustrare il diritto del terzo acquirente estraneo a un tale negozio (Cass. nn. 7853/2018, 2485/2007).
Nel caso di specie è emerso che la Società che aveva sottoscritto il verbale di conciliazione non risultava proprietaria del terreno.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Sonia Mureddu Mediatore Avv. Sonia Mureddu
Sono Sonia Mureddu, avvocato e mediatore civile e commerciale dal 2011. Dal 2019 sono Responsabile della sede di 101Mediatori a Cagliari, di recente apertura. Sono anche stata Responsabile dell'Organismo di Mediazione Forense di Nuoro dal 2013 al 2022. Ho conseguito la licenza di Advanced Master Pratictioner in PNL (riconosciuta da Richard Bandler).
Sono stata relatrice e moderatrice in vari eventi sul tema della mediazione e sono formatrice accreditata presso il Ministero della Giustizia per i...
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