L’art. 5, quarto comma, del D.lgs. 28/2010 stabilisce l’interruzione del termine decadenziale per impugnare una delibera assembleare e non la sospensione.

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Avv. Stefano Nulli

Tribunale di Napoli, Sez.VI, Civile, 5.4.2024, sentenza n. 3743

A cura del Mediatore Avv. Stefano Nulli da Torino.
Letto 359 dal 07/06/2024

Commento:

La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di una società sotto diversi profili tra cui la presentazione contestuale di più rendiconti, il conferimento di deleghe in conflitto di interesse, la mancata indicazione dei votanti, astenuti e dissenzienti in merito alla nomina dell'amministratore e vari lamentati errori. Si  costituiva il condominio convenuto eccependo la tardività in quanto la procedura di mediazione avrebbe comportato la sospensione del termine per impugnare sicché, cumulando il periodo intercorso fra la notifica del verbale assembleare e la data di presentazione dell'istanza di mediazione con quello intercorso fra il verbale negativo di mediazione e la notifica dell'atto di citazione, risultava spirato il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II coma, c.c. Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Il tribunale rigetta l'eccezione di decadenza dall'impugnazione dando conto dell’orientamento giurisprudenziale in vigenza dell'art. 5, quarto comma, del d. lgs. 28/2010, ratione temporis. Secondo la lettura accolta dal Tribunale di Napoli, tale termine ritorna a decorrere per la sua intera estensione a far data dalla conclusione della procedura di mediazione, con il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo, non rinvenendosi alcun dato testuale da cui evincere che la mediazione determini la sola sospensione del termine per impugnare (Trib. Monza, sent. n. 65 del 12.01.2016). Da tale data inizia a decorrere nuovamente, per intero, il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, II comma, c.c. (Trib. Busto Arsizio, sent. n. 244 del 18.02.2022).
Nel caso in esame, conclusasi la procedura di mediazione obbligatoria con verbale negativo del 28 ottobre 2021, l'instaurazione del giudizio si è tempestivamente avuta con la notifica dell'atto di citazione in data 25 novembre 2021. Nel merito il Tribunale accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, annulla la delibera assembleare con compensazione per due terzi delle spese°.
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Stefano Nulli Mediatore Avv. Stefano Nulli
Sono avvocato civilista, torinese ma con spirito fortemente dinamico. Dal 1993 mi prendo cura degli interessi dei miei clienti consigliandoli ed affiancandoli personalmente in ogni passaggio delle procedure intraprese per la miglior soluzione dei loro problemi.
Ero scettico sulle opportunità offerte dalla mediazione, ma da quando sono entrato a far parte del team di 101Mediatori ne ho compreso appieno le potenzialità - purché sia svolta con l'impegno e la professionalità che costituiscono lo st...
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