L’assenza di una parte in mediazione incide sulle spese di lite.

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Avv. Margherita Mari

Tribunale di Latina - Giudice Dott. Gaetano Tanzi- sentenza n. 994 del 13.05.2022.

A cura del Mediatore Avv. Margherita Mari da Prato.
Letto 700 dal 26/06/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
A seguito di ordinanza del Giudice Istruttore, le parti hanno avviato il procedimento di mediazione che si è concluso con verbale negativo, per mancata presentazione della parte opponente.
Pertanto, il giudizio è proseguito, la causa è stata istruita con prova documentale, interrogatorio formale dell'opposto e prova testi ed, infine, è giunta a sentenza.
In virtù delle risultanze processuali, il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, accertato la somma residua da pagare per i lavori eseguiti e condannato l’opponente a pagare tale importo.
Relativamente alle spese legali, il Giudice ha rilevato che il procedimento di mediazione si era chiuso negativamente a causa della mancata partecipazione dell’opponente e per tale ragione ha compensato per la metà le predette spese di lite, mentre per la restante metà sono state poste a carico dell’opponente. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
 
in composizione monocratica, in persona del dott. Gaetano Tanzi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 231/10 emesso dal Tribunale di Latina sez. distacc. di Terracina iscritta al numero 300452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010, trattenuta in decisione all' udienza del 15.12.2020,

TRA

S.XXXXXXX S.R.L. OPPONENTE

E

T.XXXX R.X - PARTE OPPOSTA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
 
Con decreto ingiuntivo n. 231/2010 emesso dall'intestato Tribunale, sezione di Terracina, il Sig. T.XXXX R.XXXXX, odierno opposto, ingiungeva alla S.XXXXX S.XXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in suo favore la soma di 5.900, 00 oltre spese monitorie ed interessi, quale residuo dell'importo complessivo di 14.500, 00 (oltre IVA al 20%) relativo al corrispettivo delle prestazioni e manodopera per lavori edili eseguiti e commissionati dalla società opponente, nell'anno 2009, nel locale ubicato in F.XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n.72, di attività di vendita al dettaglio di prodotti ittici.
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo indicato, emesso dal Tribunale di Latina sez. distacc. di Terracina, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva revocarsi lo stesso, deducendo, in via preliminare la nullità della richiesta di pagamento per presunto difetto di iscrizione della ditta nel registro Unico di cui all'R.D. 2011/1934 o nell'albo provinciale imprese artigiane dei cui all' art. 5 L.443/1985. Nel merito, proseguiva deducendo di aver onerato il pagamento degli importi pattuiti pari ad 15.500, 00, di cui 11.500, 00 come da fatture emesse e per la somma di 4.0000, 00, in contanti il cui avvenuto pagamento risulterebbe, secondo le allegate prospettazioni, da ricevuta sottoscritta da T.XXXX R.XXXXX, ma di cui non riceveva fattura, proseguiva eccependo vizi deli lavori realizzati. Deduceva, in particolare, che la posa dei pozzetti per l'allontanamento delle Acque reflue o delle Acque bianche provenienti dal lavaggio della pavimentazione non erano state cementate in modo idoneo, analogamente deduceva per la griglia in plastica per la raccolta dell'Acqua, lo stesso dicasi per la posa del profilo in plastica che raccorda il pavimento, anche la pavimentazione dinanzi alla porta d'ingresso deduceva che era stata posizionata in modo inidoneo, tanto da rendere necessario la rimozione e l'inserimento in loco di un tappeto.
Deduceva, altresì, la non corretta installazione del lavello a squadro con la pavimentazione e che l'installazione del pavimento del bagno sopra quello esistente avrebbe determinato un gradino di 1 cm dove, secondo le prospettazioni avrebbero dovuto inserire un raccordo angolare, infine deduceva il difetto di installazione dello zoccolino intorno il bancone della cassa, produceva a corredo perizia redatta da tecnico di fiducia. Deduceva di aver denunziato i visi tempestivamente tramite raccomandata a/r. Proseguiva deducendo la mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo derivante, secondo le prospettazioni, dalla mancata allegazione degli estratti autentici delle scritture contabili relativi alla fattura oggetto di ingiunzione. Concludeva chiedendo "Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla dall' opponente è dovuto dall' ingiungente per le ragioni in premessa; dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 231/2010 siccome infondato, in fatto e dritto, ingiusto e illegittimo."
Si costituiva l'opposto, il quale preliminarmente deduceva l'improcedibilità dell'opposizione in conseguenza della dedotta tardiva costituzione, proseguiva contestando l'eccezione di nullità del contratto fondata sulla contrarietà all' art. 6 n. 5 L. 82/1994 nonché per omessa iscrizione della ditta nei registri di cui al T.U. approvato con R.G. 2011/1934. Deduceva nel merito la legittimità del decreto ingiuntivo, la cui conformità della fattura veniva attestata dal Notaio L.XXXXX in F.XXX, contestava la presunta estinzione del credito dedotta dall' opponente, disconoscendo formalmente la ricevuta prodotta in copia rilevando che la sottoscrizione non era stata apposta da lui apposta. Contestava specificamente i presunti vizi lamentati, proseguiva deducendo la decadenza del diritto alla garanzia azionato dall' opponente, stante l'avvenuta formalizzazione della denuncia con raccomandata Gen. 300452/2010 ossia oltre il termine di cui al 2 co. dell'art. 1667 c.c., dalla consegna dei lavori del 12.12.2009, giorno antecedente l'inaugurazione del locale. Concludeva chiedendo, la concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine l'accertamento e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di 5.900, 00 quale residuo dell'importo di 14.500,00 relativo alla fattura n. 1.
La causa veniva istruita con prova documentale, interrogatorio formale dell'opposto e prova testi.
A seguito di ordinanza del Giudice Istruttore, le parti avviavano il procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo, per mancata presentazione di parte opponente.
All'udienza del 20.12.2020, le parti precisavano le conclusioni, e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
Tutto ciò premesso, deve preliminarmente affermarsi sia la tempestività dell'opposizione proposta che della regolarità dei termini della Costituzione in giudizio dell'opponente e, per l'effetto, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione in conseguenza della tardiva costituzione dell'opponente.
Risulta in atti che la spiegata opposizione veniva notificata all' opposto in data 30.6.2009, ossia entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo n. 23/2010, avvenuta il 22.5.2009.
Risulta, altresì, l'avvenuta iscrizione a ruolo il 9.7.2009, ossia entro 10 giorni dalla notifica dell'opposizione. Non rileva sul punto la giurisprudenza della Cassazione n. 19246 del 9.9.2010, richiamata dall' opposto al fine dell'improcedibilità dell'opposizione de quo, perché successiva ai fatti per cui è causa, la costituzione avveniva infatti il 9.7.2009.
Tale pronuncia non si ritiene applicabile, anche a seguito del successivo intervento legislativo chiarificatore. Orbene, la Legge del 29/12/2011 n. 218 ha risolto in via definitiva la querelle sorta in materia di costituzione dell' attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, che di fatto aveva imposto all' attore opponente l'obbligo di iscrivere la causa a ruolo nei cinque giorni successivi alla notifica dell' atto di citazione (in luogo dei dieci giorni), in ogni caso, senza alcun riferimento al discrimine della riduzione alla metà dei termini di comparizione.
La Nuova normativa, entrata in vigore dal 20/01/2012, ha dissipato ogni dubbio, eliminando dall' art. 645 cpc le parole "ma i termini di comparizione sono ridotti a metà", con la conseguenza che al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le norme del procedimento ordinario, ivi compresa quella che prevede per l'attore l'onere di costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di citazione.
L' art. 2 della L. 218/2012 ha infatti chiarito che "Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell' attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a RGt n. 30045 2/2010 solo se l' opponente abbia assegnato all' opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all' articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice".
Nel giudizio all' esame di questo Tribunale, risulta in atti che l'opponente ha assegnato nella vocatio in jus i termini a comparire ordinari, pertanto, anche per la costituzione si applicano i termini ordinari. Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione preliminare proposta dall' opponente relativa alla dichiarazione di nullità del contratto. Orbene, per sua stessa ammissione, l' opponente confermava l' esistenza del contratto tra le parti al punto 1) della propria opposizione "R.XXXXX T.XXXX, titolare dell' omonima ditta di edilizia artigiana assumeva con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento e l' esecuzione dei lavori edili di ristrutturazione del locale dove l' opponente gestisce un'attività commerciale di vendita di prodotti ittici" proseguiva poi, descrivendo dettagliatamente i lavori commissionati al punto 2) e nel medesimo atto affermava al punto 3) che per "tutti i lavori appaltati e eseguiti l' opponente ha corrisposto all' opposto la somma complessiva di 15.500, 00 di cui 11.5000, 00 così come riconosciuto da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, e per cui sono state emesse le fatture nn. 12, 14, 15 e 16 del 2009, la residua somma di 4.000, 00 è stata corrisposta dalla società opponente al Sig. T.XXXX in data 7.1.2010, come risulta da una ricevuta sottoscritta dallo stesso sig. T.XXXX .".
Il rapporto contrattuale, risulta, altresì, provato oltre che dall' interrogatorio formale dell'opposto Sig. T.XXXX R.XXXXX, anche da tutti i testi escussi in istruttoria. L'esecuzione delle opere e lavori relativi ai fatti per cui è causa risulta ulteriormente provata e documentata dalla relazione tecnica di parte allegata in atti dall'opponente riportante i presunti vizi lamentati. Premesso ciò, si rileva, pertanto, che non è in contestazione il rapporto intercorso tra le parti ma piuttosto l'oggetto del rapporto stesso, oltre che i dedotti vizi dei lavori. Ciò premesso, quanto ad essi si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio l'attore-opponente ha dedotto l'inadempimento all'obbligo assunto con il contratto stipulato, denunciando presunti vizi delle opere eseguite.
Ebbene, questo Giudice rileva sul punto che l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta merita accoglimento in quanto fondata e tempestiva. Infatti, l'opponente si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 3.1.2011, ossia 21 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, nel rispetto dei termini di decadenza ex artt. 166 e 167 c.p.c.. In punto di diritto, si osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione - il creditore che agisce per l'adempimento (o per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) , salvo che si tratti di obbligazioni negative, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto (nel caso de quo, quindi, il condominio opponente, quale convenuto in senso sostanziale) è gravato dall' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento (Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674).
Lo stesso criterio di riparto indicato deve, tuttavia, ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, con la conseguenza che sarà il creditore agente a dover dimostrare il proprio adempimento (cfr., Cassazione civile, sez. lavoro, 9 febbraio 2004, n. 2387; Cassazione civile, sez. III, n. 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13925; Cassazione civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674). Infine, ai sensi dell'art. 1167 c.c. 2 co. il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. Ebbene, la denuncia in argomento, secondo la giurisprudenza che questo Giudice ritiene di dover condividere, costituisce una condizione necessaria dell'azione (già Cass. 2220/79) la cui esistenza deve essere dimostrata da chi esercita l'azione (Cass. 1452/69).
Deriva, quindi, da una simile impostazione che nelle azioni di garanzia, l'onere della prova della tempestività della denuncia dei vizi o delle difformità dell'opera incombe al committente (Cassazione civile, sez. II, 10 giugno 1994, n. 5677; Tribunale Roma, 21 luglio 2002; Cassazione civile, sez. II, 17 maggio 2001, n. 6774 in materia di appalto ma applicabile anche al caso di specie). Ciò detto, allorquando la decadenza da un diritto consegue alla mancata osservanza dell'onere di compiere un determinato atto entro un certo termine, spetta a colui che intende esercitare il diritto fornire la prova di avere compiuto tempestivamente quell' atto. Ne consegue che, anche in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all' articolo 1167 c.c., tale eccezione ha carattere preliminare rispetto alle questioni inerenti all' effettiva esistenza dei vizi dedotti dal committente. La decadenza, infatti, paralizza il diritto del committente a far valere la garanzia per vizi, precludendo ogni indagine sul fondamento della pretesa fatta valere nei confronti dell’appaltatore; sicché la relativa eccezione non può non essere esaminata prima di ogni altra questione che attenga al merito della pretesa stessa (Cass. 25-6-2012 n. 10579; Cass. 23.10.1997 n. 10412, Corte di Cassazione, sezione II, sentenza Il marzo 2015, n. 4908). Deve, a questo punto, rammentarsi che tale disciplina ha il duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall' altro, all' appaltatore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa realizzata o riparata.
Segnatamente - per quanto di interesse nella controversia all' attenzione - la denuncia dei vizi, oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la cosa e di tenerla a disposizione dell' atra parte per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia. Sempre con riferimento alla denuncia in oggetto, giova, poi, rammentare che se è vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res, tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere l' atra parte edotta del fatto che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all' uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Per quanto concerne il dies a quo per il termine breve termine di decadenza per la denuncia, esso decorre dal giorno della consegna o della scoperta e per i vizi non occulti, quindi, dalla consegna. Orbene, risulta in atti, confermata anche dai testi escussi in istruttoria, che la consegna dei lavori è avvenuta in data 12.12.2009, il giorno antecedente l'inaugurazione del locale pescheria.
Risulta, altresì, per stessa produzione di parte opponente, raccomandata a.r. datata 10.3.2010 ricevuta dall' opposto il 12.3.2010, con la quale, previa contestazione sulla debenza delle somme residue azionate dalla ditta T.XXXX, l'opponente denunziava per la prima volta difformità e vizi dell'opera.
Né risulta prodotto in atti altro documento attestante una precedente denunzia. E' evidente che la stessa è stata spiegata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall' art. 1667 c.c. e pertanto, l'opponente si deve dichiarare decaduto dalla denuncia per vizi, che ad ogni modo non risultano essere stati provati neppure nel corso dell'istruttoria.
Risulta in atti, che lo stesso tecnico di parte redigente la perizia allegata dall'opponente, geometra A.XXXXX D.XXXXXXXXX, escusso all' udienza del 26.10.2015 in relazione alla tempestiva denuncia nulla sapeva riferire, in ordine all' incidenza dei presunti vizi rispetto alla funzionalità globale e struttura dell' opera così riferiva "posso riferire che i difetti di costruzione da me rilevati incidevano negativamente soprattutto per quanto riguarda la pulizia del locale e nello specifico le norme igenico-sanitarie". Ciò chiaramente RG n. 30045 incidente rispetto al funzionamento globale dell'opera.
Parimenti dicasi per gli altri testi escussi che confermano l'assenza dei dedotti vizi all' atto della consegna dell’opera.
Fabio P.XXXXX, escusso all'udienza del 21.11.2014 così riferisce "Nel mentre effettuavamo i lavori questi venivano visionati dal legale rappresentante della società, Sig.ra A.XXXXXXX e dallo zio G.XXXXXX Sopitieri, ricordo con precisione la data di consegna dei lavori al 12.12.2009 perché per ottemperare alla pattuita consegna lavorammo anche nel giorno della festività dell'immacolata "Prosegue poi riferendo "nessuna contestazione è stata mai mossa da parte opponente, o suoi delegati, all' opposto sia durante l' esecuzione dei lavori, sia alla consegna dei lavori, anzi preciso che eravamo anche stati invitati all' inaugurazione dell' attività."
Analoghe dichiarazioni venivano rese e confermate dal teste P.XXXXX E.XX, escusso all'udienza del 26.10.2015, nonché dall' interrogatorio formale deferito dall'opposto T.XXXX R.XXXXX. In ordine alla fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto, questo giudice rileva che per ottenere il pagamento del preteso saldo delle prestazioni rese, l'opposto produce la fattura n. 1 del 8.1.2010 contenente analitica indicazione dei lavori eseguiti, con l'indicazione del residuo importo dovuto pari ad 5.900,00, corredata da estratto autentico delle scritture contabili, attestante la regolarità delle stesse, a firma del Notaio L.XXXXX G.XXXXX del 29.3.2010, Rep. 51.299.
Orbene, questo giudice rileva come la fattura, se è sufficiente all'emissione di decreto ingiuntivo, nella successiva fase di opposizione, in cui si apre un giudizio ordinario di cognizione, non è sufficiente.
 Inoltre, una volta investito della causa di opposizione, il Giudice è tenuto, anche indipendentemente dalla legittimità dell' emessa ingiunzione, a decidere sul rapporto controverso: in altre parole, poiché il giudizio di opposizione instaura un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all' istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall' accertamento dell' esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell' integrazione istruttoria di parte opposta.
Secondo giurisprudenza, infatti, costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685; Cassazione civile, sez. lav., 9 ottobre 2000, n. 13429, Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924, secondo la quale "mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l' insussistenza del preteso diritto del creditore").
Quanto alla prova tramite fatture, esse hanno valenza esclusivamente nella fase monitoria del procedimento e non integrano, in via autonoma, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito in esse indicato, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale e costituenti un mero indizio (ex multis Cass., 20 settembre 1999, n. 10160; Cass. 23 luglio 1994, n. 6879; Cass., 23 giugno 1997, n. 5573).
Orbene, ciò detto in punto di diritto, si rileva come in istruttoria sia stata raggiunta prova del dedotto rapporto tra le parti, ossia l'esecuzione dei lavori, confermata oltre che dalle prove testimoniali, negli scritti in atti per stessa ammissione di parte opponente. Come già rilevato, parte opponente assume di aver corrisposto, per i lavori eseguiti, nell'atto di opposizione all' esecuzione al punto 3) che per "tutti i lavori appaltati e eseguiti l'opponente ha corrisposto all' opposto la somma complessiva di 15.500,00 di cui 11.5000,00 così come riconosciuto da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, e per cui sono state emesse le fatture nn. 12, 14, 15 e 16 del 2009, la residua somma di 4.000,00 è stata corrisposta dalla società opponente al Sig. T.XXXX in data 7.1.2010, come risulta da una ricevuta sottoscritta dallo stesso sig. T.XXXX. "Questo giudice ritiene rilevante al fine dell'accertamento del credito l'avvenuto disconoscimento della ricevuta di pagamento prodotta dall' opponente in allegato all' atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo quale doc. 4). Risulta in atti, a pagina 9 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto il formale disconoscimento della scrittura con la formula "questa difesa chiede sin d'ora l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della predetta ricevuta di pagamento sulla quale risultano annotati i due menzionati versamenti in contanti rispettivamente di Euro 1.500,00 ed Euro 2.500,00 per un totale di Euro 4.000,00 con in calce alle relative annotazioni le due sottoscrizioni apposte dal Sig. T.XXXX R.XXXXX nelle due diverse date di corresponsione, disconoscendo formalmente la ricevuta prodotta in copia da controparte (rif. Doc.4) non sottoscritta dal Sig. T.XXXX R.XXXXX.", nel rispetto, pertanto, dell'art. 214 c.p.c..
Di contro, non si rinviene nel verbale di prima udienza, nelle note autorizzate e nelle memorie di cui all' art. 183 c.p.c., la presentazione di alcuna istanza di verificazione da parte opponente, avente astratto interesse all' utilizzo della scrittura nel giudizio azionato.
Dall'istruttoria espletata emerge come il Sig. T.XXXX, deferito all'udienza del 27.3.2015 sul punto così riferisce "la ricevuta datata 07.01.2010 che la Signoria Vostra mi esibisce esistente nel fascicolo di parte apponente prodotta in copia fotostatica non è stata da me sottoscritta e per tale motivo la firma è apocrifa."
Nessuna richiesta di verificazione risulta a verbale.
Ancora, proseguendo nell' esame dell'istruttoria, a seguito di reiterate istanze di parte opposta, il Giudice Istruttore disponeva l' esibizione della scrittura privata disconosciuta all' udienza del 15.5.2018, a seguito del quale il Sig. T.XXXX R.XXXXX, nuovamente deferito all' udienza del 15.5.2018, così riferiva "dichiaro che la ricevuta depositata dal difensore di parte opponente (ricezione somma di quattromila/00 per lavori eseguiti nel locale commerciale sito in F.XXX, viale XXXXXXXXXXXXXXXXX n. 17) non è a mia firma, preciso altresì che la calligrafia non è da me redatta. Preciso che non ho scritto il contenuto della ricevuta che mi viene esibita né l'ho sottoscritta". Solo a seguito di tale ultima dichiarazione di disconoscimento il procuratore di parte opponente formalizzava istanza di verificazione ex art. 216-217 c.p.c. Risulta, altresì, che tale istanza non risulta reiterata all' udienza del 11.12.2018 ove il procuratore di parte opponente chiede un breve rinvio al fine di convocare l'amministratore della S.XXXXXXX s.r.l. e , a seguito del quale, il Giudice Istruttore, rinvia la causa per precisazione conclusioni. Infine, per una corretta disamina dell'intera vicenda processuale emerge in atti l'assenza della richiesta della istanza nelle memorie conclusionali e repliche di cui all' art. 190 c.p.c.. Orbene, ciò detto in punto di fatto, questo giudice ritiene, non utilizzabile, ai fini del presente giudizio la scrittura privata allegata quale documento 4 del fascicolo di parte opponente, in quanto formalmente e tempestivamente disconosciuta dal creditore opposto, e rispetto alla quale il debitore opponente ha presentato istanza tardiva di verificazione non reiterata nel corso del giudizio.
Consolidata giurisprudenza specifica che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento (Cass. n. 2411/2005; Cass. n. 16915/ 2011)' non avvenuto nel caso de quo. Orbene, il credito azionato con il decreto ingiunto opposto, per stessa ammissione di parte opponente, si può ritenere provato sino all'importo di 15.500,00. XXX possono ritenersi rilevanti, ai fini dell'esatta quantificazione del credito come ingiunto nel decreto ingiuntivo opposto, e, pertanto, ritenersi raggiunta la prova, le dichiarazioni rese dai testi in udienza, le quali tutte confermano l'esecuzione dei lavori, senza nulla poter riferire in ordine al prezzo pattuito.
L'opposizione pertanto può essere parzialmente accolta, stante il riconoscimento da parte dell'opponente dell'importo quale corrispettivo dei lavori eseguiti pari ad € 15.500,00.
Risulta in atti per pacifica ammissione di entrambe le parti, l'avvenuto pagamento dell'importo complessivo di 11.500,00, relativo alle fatture nn. Il, 14, 15 e 16 prodotte da parte opposta e riconosciute da parte opponente.
Si rileva, come anzi, specificato che non può essere utilizzata la scrittura privata allegata quale doc.4 dall'opponente e, pertanto, non provato il pagamento della residua somma di 4.000,00, pacificamente riconosciuta dallo stesso.
Orbene, questo giudice ritenere accertato, per ammissione di entrambe le parti, l'ulteriore importo di 4.000,00 quale corrispettivo dei lavori commissionati dall' opponente, il cui avvenuto pagamento non risulta provato.
Ciò detto, in parziale accoglimento della presente opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto, ed accerta il pagamento il favore di T.XXXX R.XXXXX, titolare dell' omonima ditta artigiana, della somma di 4.000,00, quale corrispettivo residuo dei lavori eseguiti in favore della S.XXXXX S.XXXXXXX s.r.l., in persona dell'amministratore p.t..
In relazione alle spese di lite, rilevata la chiusura con verbale negativo della mediazione azionata dall'opposto a causa della mancata partecipazione dell'opponente, vanno compensate per la metà e per la restante parte poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/14, sulla base dello scaglione di riferimento, tenuto conto dell'oggetto della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'istruttoria svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona del dott. Gaetano Tanzi, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla S.XXXXX S.XXXXXXX s.r.l., in persona dell'amministratore p.t., revoca il decreto ingiuntivo n. 231/10 emesso dal Tribunale di Latina sez. distacc. di Terracina,
- accerta in 4.000, 00 la somma, residua, da pagare per i lavori eseguiti e per l'effetto condanna la S.XXXXX S.XXXXXXX s.r.l., in persona dell' amministratore p.t., al pagamento in favore di T.XXXX R.XXXXX, titolare dell' omonima ditta della somma di 4.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- compensa le spese di lite in ragione della metà,
- condanna S.XXXXX S.XXXXXXX s.r.l., in persona dell' amministratore p.t., al pagamento della metà delle spese di lite in favore di T.XXXX R.XXXXX, titolare dell'omonima ditta artigiana che liquida in 250, 00 per la fase introduttiva, 250, 00 per la fase di studio, 400,00 per la fase istruttoria e 450, 00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.

Latina, 10.5.2022

Il Giudice Dott. Gaetano Tanzi

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Chi è l'autore
Avv. Margherita Mari Mediatore Avv. Margherita Mari
MARI MARGHERITA

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Prato dal 1997

In Studio Associato con padre, avv. Mariano Mari e fratello Avv. Gaetano Mari

Consulente legale UPPI (Unione Piccole Proprietari Immobiliari)

Corso di Diritto di Famiglia – Roma – Cassa Forense periodo 2003/ 2004

Iscritta a Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia sez. Prato

Mediatore civile dal 2011 iscritto all’OCF presso il Tribunale di Prato
Iscritta a AIADC -Pratica Collaborativa dal 2016 -Corso ba...
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