L’atto di citazione avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare deve essere consegnato per la notifica entro il termine di trenta giorni che decorre nuovamente, per una sola volta, dal deposito del verbale con cui si è concluso il procedimento di mediazione.

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Avv. Laura Manca

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Luigi Cavallo - sentenza n. 6804 del 04.05.2022.

A cura del Mediatore Avv. Laura Manca da Cagliari.
Letto 2973 dal 12/07/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda l’impugnativa di una delibera assembleare.
Il condomino attore evidenziava che lo stato patrimoniale allegato al bilancio oggetto di delibera era errato e chiedeva che venisse dichiarata nulla, o annullabile, la deliberazione assembleare impugnata.
Il Condominio convenuto contestava le deduzioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo anche l'inammissibilità dell'impugnativa della delibera per decadenza dal termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c.
In merito, il Tribunale di Roma ha innanzitutto rilevato che il Condominio convenuto aveva confermato di avere ricevuto l'invito per l'incontro di mediazione in data 20.02.2020 e che il detto procedimento si concludeva negativamente in data 26.06.2020.
Inoltre, il Giudice ha precisato quanto segue:
- il termine di decadenza di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell'azione ex art. 1137 c.c. viene interrotto a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, D. Lgs. n. 28/10, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo di mediazione;
-  l'atto di citazione avente ad oggetto l'impugnativa deve essere consegnato per la notifica entro il termine di trenta giorni che decorre nuovamente, per una sola volta, dal deposito del verbale conclusivo del procedimento;
- nel caso in esame, il procedimento di mediazione si è concluso in data 26.06.2020 e l’atto di citazione è stato notificato in data 24.07.2020; pertanto, non si è verificata alcuna decadenza e l’eccezione di inammissibilità deve essere rigettata. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
In persona del Giudice Unico Dr. Luigi Cavallo ha emesso la seguente
 
SENTENZA
 
Nella causa civile di 1 grado iscritta al N. 41118 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 7 dicembre 2021, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e vertente Tra
Sig.ra A.XXXXXXXX F.XXX- ATTRICE
C.XXXXXXXX XXX C.XX – CONVENUTO
OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare
CONCLUSIONI All' udienza del 7 dicembre 2021, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra A.XXXXXXXX F.XXXXXX esponeva di essere proprietaria di un'immobile sito nel condominio di Via C.XX Sulpicio 8 e rilevava che, nell'assemblea condominiale del 23 gennaio 2020, era stato approvato il consuntivo gestione riscaldamento 2018/2019 e il preventivo gestione riscaldamento 2019/2020 con i relativi piani di riparto.
Evidenziava che lo stato patrimoniale allegato al bilancio oggetto di delibera era errato in quanto riportava un debito risalente al 2015, imputato totalmente alla gestione riscaldamento, quando, invece, lo stesso, a seguito della dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco e dell'alienazione del complesso sito in Roma, XXX C.XX Sulpicio 8, doveva ritenersi riferito anche, fra l'altro, alla fornitura di acqua, energia elettrica e al servizio di portierato; rilevava in particolare l'attrice che il condominio era a sua volta creditore di euro 71.165,79 e le due posizioni erano state compensate con un accordo sottoscritto in data 12 settembre 2019 dall'amministratore, che aveva reso edotta l'assemblea solo successivamente alla conclusione c.XX dell' accordo. Contestava l'attrice la compensazione raggiunta, avendo il ZD I. condominio ridotto notevolmente il proprio credito ed avendo la stessa riguardato debiti di altra natura, originando la confusione lamentata e contestava altresì il mancato rispetto delle regole basilari per la redazione del bilancio condominiale. Concludeva richiedendo dichiararsi nulla, o annullabile, la deliberazione assembleare impugnata.
Si costituiva in giudizio il Condominio di Via C.XX Sulpicio 8, che richiamava quanto approvato nelle precedenti assemblee in relazione ai piani di riparto delle gestioni precedenti e ai bilanci consuntivi e preventivi del riscaldamento, confermando quindi la correttezza dell'operato dell'amministratore.
Eccepiva in ogni caso l'inammissibilità dell'impugnativa della delibera per decadenza dal termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., oltre che la carenza di interesse ad agire in capo all' attrice; nel merito, contestava le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo, previo accoglimento delle avanzate eccezioni preliminari, il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 7 dicembre 2021, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
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MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Occorre in primo luogo aver riguardo alle eccezioni preliminari avanzate dal convenuto.
In riferimento all'inammissibilità dell'impugnativa promossa nella presente per decadenza dal termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., il medesimo convenuto ha dato atto di aver ricevuto l'invito per l'incontro di mediazione in data 20 febbraio 2020 e che il detto procedimento si concludeva negativamente in data 26 giugno 2020; l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio veniva poi notificato in data 24 luglio 2020.
Come noto , la giurisprudenza ha chiarito che il termine di decadenza di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell' azione ex art. 1137 c.c. subisce un' interruzione a seguito della proposizione dell'istanza di mediazione e riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell' art. 5, sesto comma, D. L. gvo 28/10, a far data dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione; ne consegue che l'atto di citazione avente ad oggetto l’impugnativa deve essere consegnato per la notifica entro il termine di trenta giorni che decorre nuovamente, per una sola volta, dal deposito del verbale conclusivo del procedimento (in questo senso, Trib. Milano 13360/16, Corte d' Appello di Palermo, 1425/17). Ne discende come, attesa la conclusione del procedimento di mediazione in data 26 giugno 2020 e la notifica dell'atto di citazione in data 24 luglio 2020, per come dedotto dallo stesso convenuto, nessuna decadenza deve ritenersi verificata, con conseguente rigetto dell'avanzata eccezione di inammissibilità.
In ordine poi alle ulteriori eccezioni preliminari del convenuto, si deve evidenziare come le censure avanzate in questa sede dall' attrice risultano avere ad oggetto quanto deliberato in data 23 gennaio 2020, laddove, per come emergente dal relativo verbale, venivano approvati il bilancio consuntivo di spesa relativo alla gestione di riscaldamento 2018/2019 e quello preventivo di spesa della medesima gestione riscaldamento 2019/2020 con i relativi piani di riparto.
Ne discende come le censure avanzate non debbano essere condivise, avuto proprio riguardo a quanto, in ogni caso, deliberato nell'assemblea impugnata in questa sede e alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo all' attrice anche sulla base delle doglianze avanzate nel presente giudizio con riferimento proprio a quanto approvato dall' assemblea.
Si deve rilevare che nell'ambito del rendiconto della gestione riscaldamento 2018/2019 in data 19 agosto 2019, prodotto da parte attrice, risulta essere presente, fra i debiti delle gestioni precedenti, quello di euro 44.879, 19 nei confronti di Enasarco, per consumo di gas oltre IVA su spese di riscaldamento, come da prospetto allegato al rendiconto in data 31 agosto 2019; a fronte della transazione intervenuta fra Enasarco e il condominio in data 12 settembre 2019, deve invece ritenersi che sia stato inserito quanto concordato nella nuova versione del medesimo bilancio, che veniva poi approvato in assemblea e che, infatti, non risulta presentare alcuna cifra fra le passività indicate a titolo di debiti accesi verso terzi nelle gestioni precedenti.
La situazione contabile relativa alla gestione del riscaldamento 2018/2019 risulta infatti presentare la somma di euro 46.599, 19 a titolo di pagamento debiti verso fornitori, comprensiva, per come dedotto dalla convenuta e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, della cifra originariamente presente fra i debiti delle gestioni precedenti ed euro 1.720, 00 corrispondente ad altro debito estinto nella gestione in corso.
Ne consegue come nessuna somma risulta inserita nella situazione contabile della gestione riscaldamento 2018/2019 approvata in data 23 gennaio 2020 a titolo di passività conseguenti a debiti accesi nelle gestioni precedenti. Peraltro, in riferimento alla transazione del 12 settembre 2019, ed a fronte delle censure avanzate dall' attrice, si deve rilevare come la stessa non prevedeva alcuna perdita economica per il condominio, tenuto conto che il credito di Enasarco di euro 44.879,19 veniva compensato con quello del convenuto per euro 71.165,79, e l' importo residuo ancora a credito del condominio, per euro 26.286,60 sarebbe stato corrisposto entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell' accordo; dalla documentazione in atti, si evince poi che in data 25 settembre 2019 la F.X effettuava un bonifico nei confronti del condominio di complessivi euro 26.286,60.
Ne discende come alcuna rinuncia a una parte del credito condominiale risulta essersi verificata in occasione della transazione raggiunta, evidenziandosi ulteriormente come era stata convocata un'assemblea per il giorno Il settembre 2019, avente all' ordine del giorno anche la notifica dell'atto di citazione da parte di Enasarco, ma che la stessa andava deserta e che all' assemblea del 30 settembre 2020 l'amministratore aveva relazionato circa la transazione definita nel settembre 2019 con la F.XXXXXXXXXXXXXXXXX, relazione di cui l' assemblea, all'unanimità, prendeva atto.
Alla luce delle considerazioni che precedono e degli elementi introdotti in giudizio, pertanto, le censure attoree non devono essere condivise, con conseguente rigetto della domanda avanzata nella presente sede, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto. spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complesso dei motivi g della decisione e al rigetto delle eccezioni preliminari avanzate da o parte convenuta, vengono interamente compensate fra le parti.
 
PQM
 
Il Tribunale d.XXXXX, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta la domanda attrice;
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2022

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Chi è l'autore
Avv. Laura Manca Mediatore Avv. Laura Manca
Sono avvocato dal 2006 ed ho sempre creduto nell'efficienza dell'attività volta al componimento bonario fuori dalle aule giudiziare ed in particolare com l'ausilio di un terzo soggetto estraneo alle parti ed ai difensori. Sono specializzata in diritto bancario ma affronto anche diverse altre materie tra le tante, diritti reali, successioni e divisioni, condominio. I miei punti di forza sono la tenacia ed il senso pratico nel gestire le questioni giuridiche a me sottoposte.





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