L’atto di precetto per l’esecuzione dell’obbligo di fare contenuto nell’accordo di mediazione è perfettamente valido nel caso in cui una parte non abbia adempiuto agli impegni assunti in mediazione.

Rss feed Invia ad un amico
Dott. Giuseppe Marsoner

Tribunale di Lecco - – Giudice Estensore Dott. Mirco Lombardi - sentenza n. 623 del 12.11.2021.

A cura del Mediatore Dott. Giuseppe Marsoner da Roma.
Letto 2607 dal 11/06/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a precetto, che consegue al raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria.
In merito, parte opponente ritiene di non essere inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nell'accordo di mediazione e per tale ragione eccepisce l’inefficacia del precetto per esecuzione dell'obbligo di fare.
Parte opposta, invece, ritiene controparte inadempiente rispetto all’accordo raggiunto in mediazione e per tale ragione considera valido l’atto di precetto e chiedeva la condanna di controparte al pagamento dei lavori residui che aveva fatto eseguire.
In merito, il Tribunale di Lecco ha rilevato quanto segue:
  • l'accordo ex art. Il D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 del 22.3.201 è stato redatto alla presenza non solo del mediatore ma anche dei legali delle parti;
  • l'allegato A dell’accordo di mediazione contiene la descrizione sommaria dei lavori ed i costi, tra i quali vi è l’impegno da parte dell’odierna opponente a far predisporre una relazione geologica sul muro in costruzione e che avrebbe dovuto esser terminato entro il 30.10.2019;
  • nell'atto di precetto non è stata richiesta l’esecuzione totale all'accordo raggiunto in sede di mediazione, bensì che fosse consegnata la perizia del geologo;
  • parte opponente ha conferito formale incarico al geologo a un anno di distanza dal termine concordato e dopo altri due mesi circa ha ottenuto la predetta relazione in bozza;
  • al momento dell'intimazione contenuta nel precetto, parte opponente risultava, quindi, inadempiente all'obbligazione di far predisporre una perizia geologica;
  • pertanto, l'intimazione al facere contenuta nel precetto è perfettamente valida, mentre l’opposizione.
Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha rigettato l'opposizione l'atto di precetto, dichiarato inammissibili le domande di condanna avanzate in via riconvenzionale dall’opposta e condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO - SEZIONE PRIMA -

Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 23 ottobre 2020 ed iscritta al n. 1923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2020 da:
- N.XX A.XXX  OPPONENTE
contro
 E.XXXXXXX s.r.l. OPPOSTA
 
Oggetto: Opposizione a precetto. In data 28 luglio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI: Per parte opponente: "Voglia l'Ill. mo Tribunale di Lecco, respinta ogni contraria istanza, NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il sig. X.XXXXX N.XXXXXXX non si è reso inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nell'accordo di mediazione del 22.03.2018 (procedimento n. 107/10 - Organismo di Mediazione dell' Ordine degli Avvocati di Lecco) nella parte di cui al punto 1 ) e quindi degli Allegati A e B e per l'effetto dichiarare che la E.XXXXXXX s.r.l. non ha  titolo per agire con esecuzione forzata nei confronti del sig. X.XXXXX N.XXXXXXX, il quale ha dato spontaneo seguito all'accordo di mediazione ut supra menzionato; - accertare e dichiarare, conseguentemente, l'inefficacia del precetto per esecuzione dell'obbligo di fare notificato al sig. X.XXXXX N.XXXXXXX in data 10.10.2020. - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'accordo di mediazione del 22.03.2018 (procedimento n. 107/10 - Organismo di Mediazione dell Ordine degli Avvocati di lecco) nella parte di cui al punto 1) e quindi degli Allegati A e B e per l'effetto dichiarare che la E.XXXXXXX s.r.l. non ha titolo per agire con esecuzione forzata nei confronti del sig. X.XXXXX N.XXXXXXX; Condannare, infine, la E.XXXXXXX alla rifusione delle spese di giudizio.- Rigettare le domande tutte formulate da controparte con comparsa di costituzione e risposta, in quanto infondate in fatto e in diritto. IN VIA ISTRUTTORIA: - Ci si oppone all'ammissione della prova orale articolata dalla E.XXXXXXX srl per i motivi esplicitati nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 c.p.c. e solo nel caso della loro eventuale ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capitoli articolati da controparte e a prova diretta sui seguenti 1) "Vero che il sig. N.XXXXXXX ha sempre insistito affinché la E.XXXXXXX realizzasse il muro con un'altezza fuori terra di 2,5 metri, secondo il progetto iniziale, come da doc. n. 3 (fascicolo opposta) che si mostra al teste"2) "Vero che il tratto di Muro realizzato, secondo la variante del 28 maggio 2009, depositata presso il Comune competente, è risultata priva delle verifiche strutturali e geotecniche prevista dalla normativa vigente"3) "Vero che a seguito delle indagini del Dott. V.XXXXXXX, CTU nominato nel procedimento per ATP/CTP r.g. 316/2019, è emerso che il tratto di Muro eseguito nel 2012 è stato eseguito sulla base di una D.X con erronea dichiarazione nella quale è stato dichiarato che le opere strutturali di fatto non richiedono cementi armati, come da perizia a firma del Dott. V.XXXXXXX depositata agli atti che si mostra al teste (pagina 38)" 4) "Vero che nonostante la mancata sottoscrizione dell'incarico professionale redatto dal Geometra N.XX, quest'ultimo provvedeva a prendere contatto ai fini dell'esecuzione dell'opera con l'Ing. M.XXXXXXX e l'Ing. C.XXX"; 5) "Vero che in data 15.06.2020 veniva effettuato un sopralluogo presso le proprietà del sig. N.XXXXXXX e della E.XXXXXXX ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, sopralluogo al quale partecipavano il Geometra N.XX, l'Ing. M.XXXXXXX e il Dott. C.XXX"; 6) "Vero che, a seguito del sopralluogo del 15.06.2020, il sig. N.XXXXXXX offriva il pagamento di un fondo spese al Geom. N.XX e provvedeva al pagamento degli acconti richiesti dall'ing. M.XXXXXXX e dal Dott. C.XXX"; Si indicano a testi a prova contraria sui capitoli formulati da controparte con memoria n. 2 che saranno eventualmente ammessi e sui capitoli formulati con la presente a prova contraria, i seguenti testimoni: - Dott. N.XXXX V.XXXXXXX Geologo con studio in XXXXXXXXXXX n. 15 Lecco - 23900; - Geometra D.XXXX N.XX con studio in T.XXX dè B.XX (BG ) , V.XXXXXXXX n. 43 - 24032; - Ing. M.XXXXXX M.XXXXXXX con studio in Carenno (LC), via XXXXX 25/A - 23802 - Geologo Dott. L.XXX C.XXX presso lo studio T.XXXXXXXX C.XXX P.XXXXXXX R.XX s.r.l. in Bergamo (BG ) , via F.XXXXX C.XXXXXXX 27 – 24124".
Per parte opposta: "Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria, contrariis reiectis, così giudicare IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare la piena validità dell'atto di precetto per esecuzione di obbligo di fare notificato in data 10.10.2020 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte il predetto atto di precetto e relativo titolo; - Accertare e dichiarare l'efficacia esecutiva del titolo atteso l'evidente inadempimento da parte del sig. N.XXXXXXX ; - Concedere l'efficacia esecutiva (e/o revocare la sospensione parziale o totale) del titolo e/o del precetto per le causali di cui in narrativa; - Per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa. IN VIA PRINCIPALE: - Accertare e dichiarare che l'accordo sottoscritto avanti all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco è valido ed efficace nei confronti delle parti; - Accertare e dichiarare la modifica del preventivo dei lavori a causa dell'aggiornamento dei prezzi; - Accertare e dichiarare conseguentemente che, per i lavori residui di esecuzione del muro, il sig. N.XXXXXXX dovrà sostenere la spesa di Euro 19.260,00 - Accertare e dichiarare che il sig. N.XXXXXXX è inadempiente ed inottemperante a quanto oggetto di accordo in sede di mediazione obbligatoria; - Accertare e dichiarare che E.XXXXXXX srl ha solo eseguito quanto oggetto di accordo; - Per l'effetto, condannare altresì il sig. N.XXXXXXX a pagare a E.XXXXXXX srl in persona del legale rappresentante pro tempore l'importo di Euro 3.927, 00 anticipati per i lavori realizzati e/o il diverso importo che risulterà accertato in corso di causa; - Per l' effetto, condannare il sig. N.XXXXXXX a sostenere i costi amministrativi relativi ai permessi di concessione edilizia in variante scaduti a causa della sua inerzia nella misura che risulterà dovuta al comune competente territorialmente e/o direttamente all' esponente; - Per l'effetto, condannare il sig. N.XXXXXXX a risarcire E.XXXXXXX srl per l'inadempienza ed il danno subito con la somma ritenuta e liquidata di giustizia in via equitativa; - condannare il sig. N.XXXXXXX ad adempiere alle obbligazioni contratte in sede di accordo di mediazione, prevedendo una penale di euro 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo dalla data della assunzione dell'impegno sino all'effettivo adempimento o nel diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa. - Senza alcuna inversione dell'onere della prova, rigettare ogni avversa domanda del presente giudizio, oltre ad eventuali spese per C.T.U. e per C.T.P., oltre I.V.A. e C.P.A. anche per il giudizio sommario di ATP. - Rigettare ogni altra domanda attorea; - Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi comprese quelle relative al procedimento di ATP Rg 361/2019. - Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo della procedura di Accertamento Tecnico Preventivo celebrato avanti cod. Ill.mo Tribunale di Lecco, Rg 361/2019- Pres. Dott. Secchi. IN VIA ISTRUTTORIA a. Prova per interrogatorio formale e per testi L'esponente, senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova per quanto posto per legge a carico di controparte, chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale dell'opposto, nonché per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti circostanze: 1 ) Vero che con contratto di vendita del 24 giugno 2009 a firma del notaio dott. M.XXXXX, registrato a Lecco il 07/07/2009 al n. 1348 serie 1T, il sig. X.XXXXX N.XXXXXXX vendeva in piena proprietà all'allora società E.XXXXXXX snc di A.XXXX e G.XXXXXXXX S.XX, oggi E.XXXXXXX srl, un appezzamento di terreno edificabile sito nel Comune di T  e censito al Catasto Terreni al Foglio 1 mappale 1485 semin arbor 2 are 8, 50 ed al Catasto Fabbricati alla sez. TB Foglio 4, mappale 2406 XXXXXXXXXXX sn P. T. area urbana di mq 233 per l'importo complessivo di Euro 191.939, 40 come da doc. 2 che si rammostra? 2) vero che il paragrafo 9 del succitato atto di vendita prevedeva testualmente che il muro di contenimento e di delimitazione del confine fra le proprietà degli odierni contraenti (ossia tra il mappale 1660 ed i mappali 1485 e 2406) dovesse essere realizzato dalla società E.XXXXXXX snc di A.XXXX e G.XXXXXXXX S.XX costruzioni e ristrutturazioni Edili (ora E.XXXXXXX srl) a spese della parte venditrice secondo progettazione già concordata fra le parti. Parimenti ogni spesa, onere e responsabilità relativamente alla progettazione e presentazione in Comune dei documenti inerenti la denuncia di Inizio attività volta all'edificazione del detto muro sono a carico della parte venditrice come da doc. 2 che si rammostra? 3 ) vero che la progettazione architettonica di cui al punto precedente era stata affidata dalla parte venditrice, odierno attore, al geom. D.XXXX N.XX come da doc. 3 che si rammostra? 4) vero che la progettazione strutturale, invece, (quella riguardante i c.a. per intenderci) era stata affidata dal sig. N.XXXXXXX all'Ing. M.XXXXXXX come da doc. 3 che si rammostra? 5) vero che il muro di delimitazione a sostegno tra le proprietà N.XXXXXXX ed E.XXXXXXX, nel progetto originario depositato presso il Comune di T il 6 marzo 2009 aveva un'altezza fuori terra di 2, 5 m, come da doc. 3 che si rammostra? 6) vero che il committente del muro di confine delle proprietà era il sig. N.XXXXXXX, a cui spettava altresì l'onere di pagare la realizzazione dell'opera a E.XXXXXXX srl, così come previsto nell'atto di compravendita del 24 giugno 2009 a firma del notaio M.XXXXX sopra richiamato come da doc. 2 che si rammostra? 7) vero che nel 2009, la società E.XXXXXXX iniziava l'edificazione di una palazzina ad uso civile e procedeva alla costruzione del muro nel rispetto di quanto previsto dal committente sig. N.XXXXXXX con il deposito della progettazione in Comune ? 8) vero che il muro di cui sopra veniva realizzato parzialmente, atteso che E.XXXXXXX non aveva percepito alcun corrispettivo per la suddetta opera, nonostante detti costi di realizzazione e progettazione fossero a carico di controparte per espressa pattuizione nel rogito di compravendita reg. a Lecco il 07 luglio 2009 n. 1348, a Ministero Notaio M.XXXXX in C.XXXXXXXXXXX ? 9) vero che in data 08.05.2017, il Sig. X.XXXXX N.XXXXXXX presentava all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco domanda di mediazione nei confronti di S.XX A.XXXX e S.XX G.XXXXXXXX, nella loro qualità di legali rappresentanti p.t. della E.XXXXXXX S.n.c. (ora E.XXXXXXX S.r.l. ) , al fine di addivenire ad un accordo relativamente alla controversia insorta tra il S.XXXX N.XXXXXXX e la società E.XXXXXXX S.n.c. (ora E.XXXXXXX S.r.l.) ? 10) vero che a seguito dell'avvio della mediazione in data 22.03.2018 veniva raggiunto tra le parti l'accordo regolarmente sottoscritto come da doc. 5 che si rammostra?  11) vero che nell'accordo di mediazione di cui sopra E.XXXXXXX Srl si impegnava a dare inizio all'esecuzione delle opere di realizzazione del muro, con le modalità e tipologie di cui agli allegati alla presente scrittura sub A) e B), sottoscritti dalle parti sotto la D.L. del geom. N.XX D.XXXX come da doc. 5 che si rammostra? 12) vero che i lavori dovevano iniziare non prima dell'anno 2019 ma dovevano essere in ogni caso terminati entro e non oltre il 30.10.2019? 13) vero che nell'allegato A) facente parte integrante ed essenziale dell'accordo sottoscritto dalle parti, la società E.XXXXXXX provvedeva a fornire un preventivo di spesa sulla base della richiesta formulata dal sig. N.XXXXXXX e comportante l'abbassamento del muro come da doc. 5 che si rammostra? 14) vero che il sig. N.XXXXXXX, senza confrontarsi con alcun tecnico e senza soprattutto attenersi alla progettazione depositata in Comune, per abbattere verosimilmente i costi di realizzazione dell'opera, commissionava all'impresa esecutrice, E.XXXXXXX srl, un abbassamento del muro da 2.5 metri come previsto a 1,50 come da doc. 5 che si rammostra? 15) vero che la società E.XXXXXXX srl, quale mera esecutrice, provvedeva a sottoscrivere unitamente al sig. N.XXXXXXX l'allegato A) indicante e le opere da realizzare e il preventivo per la realizzazione delle opere suddette alla doppia condizione che la soluzione indicata dal N.XXXXXXX doveva essere visionata dal direttore dei lavori per valutarne la fattibilità e che i lavori dovevano essere subordinati alla redazione di una verifica scritta e firmata da un geologo, effettuata di recente, come da doc. 5 che si rammostra? 16) vero che, alla luce delle modifiche dell'altezza e dello spessore del muro, così come previsto nell'allegato A, il geom. N.XX si rivolgeva al sig. N.XXXXXXX, evidenziando la necessità, stante la correzione delle misure del muro originariamente indicate nel progetto, di dover provvedere a redigere una ulteriore variante che doveva essere predisposta tenendo conto di quanto indicato in tale allegato come da doc. 6. che si rammostra? 17) vero che il riscontro, nonostante l'urgenza dei lavori, risultava negativo ed avveniva dopo 2 mesi da parte del legale del sig. N.XXXXXXX, avv. M.XXXXXX come da doc. 7 che si rammostra? 18) vero che E.XXXXXXX srl ha chiesto più volte in via bonaria al sig. N.XXXXXXX di rendersi ottemperante spontaneamente all'accordo sottoscritto da entrambe le parti ed avente valore di titolo esecutivo e vincolante per le medesime, volendo pertanto fornire la più volte richiesta relazione geologica come da doc. 9 che si rammostra? 19) vero che per i lavori eseguiti da E.XXXXXXX e relativi alla formazione scavo in breccia, in pendenza, posa pozzetto raccolta acque fuoriuscite dal terreno confinante, più collegamento alla tubazione esistente, propedeutici a quelli di  costruzione del muro, l'odierna convenuta anticipava l'importo di Euro 1627, 00 prima e di Euro 2300, 00 , giuste fatture emessa in data 15.09.2020 ed in data 12.11.2020 come da doc. 13 e 14 che si rammostrano? 20) vero che il sig. N.XXXXXXX, dopo il deposito della CTU a firma del dott. V.XXXXXXX, chiedeva al Geom. N.XX la realizzazione di un muro di confine di altezza 2, 5 metri come da progetto originariamente depositato contravvenendo apertamente a quando accordato in sede di sottoscrizione della mediazione? 21) vero che con pec del 28.05.2020, il Geom. N.XX rilevava che non c'era accordo sulla costruzione del muro di confine come da doc. 15 che si rammostra? 22) vero che il Geom N.XX, a seguito della trasmissione della proposta d'incarico del sig. N.XXXXXXX faceva presente che non aveva firmato il conferimento d'incarico per accettazione, atteso il mancato raggiungimento dell'accordo altezza atteso che nell'accordo di mediazione era prevista un'altezza del muro di confine di 1,5 metri ?23) vero che il geologo C.XXX dava atto nella propria bozza di perizia depositata della fattibilità della realizzazione del muro di confine ad un'altezza di 1,5 metri come da doc. 4 di fascicolo di controparte che si rammostra? 24) vero che l'ing. M.XXXXXXX dava atto nella mail trasmessa all'avv. M.XXXXXX che era fattibile la realizzazione del muro di confine ad un'altezza minima di 1,5 metri ed una massima di 1,90 metri come da doc. 4 e 4b fascicolo di controparte che si rammostra? 25) vero che l'ing. M.XXXXXXX rimaneva in attesa dell'altezza da realizzare per procedere all'elaborato finale e completare la procedura come da doc. 4 e 4b fascicolo di controparte che si rammostra? 26) ad oggi il Geom. Nava (non) ha sottoscritto conferimento di incarico inerente la creazione del tratto di Muro in questione come da doc. 15 che si mostra? Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova sopra dedotti: - Geom. D.XXXX N.XX con studio a T.XXX Dè B.XX (BG), alla Via XXXXXXXXX, 43; - Ing. M.XXXXXX M.XXXXXXX con studio a Carenno (LC ) , alla XXX XXXXX 25/A; - Geologo dott. L.XXX C.XXX presso S.XXXX T.XXX. G.X con sede a Bergamo alla Via F.XXXXX C.XXXXXXX, 27. *** b) Prova contraria Ci si oppone sin d'ora all'eventuale richiesta avversaria di ammissione di prova per testi e interrogatorio formale avversaria e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sia diretta che indiretta con i testi sopra indicati e che ci si riserva di indicare a seguito del deposito della memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. avversaria. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare anche a seguito della difesa avversaria".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - In data 10.10.2020 E.XXXXXXX s.r.l. ha notificato a N.XXXXXXX A.XXXXX atto di precetto per esecuzione di obbligo di fare, su titolo esecutivo rappresentato da accordo di mediazione del 22.3.2018, specificatamente chiedendo la consegna di una relazione geologica prevista nell'allegato A degli accordi(doc. 1 dell'attore e doc. Il della convenuta).
2. - Con atto di citazione notificato il successivo 23.10.2020 N.XXXXXXX A.XXXXX ha interposto opposizione, ripercorrendo i rapporti intercorsi fra le parti dal 2009 (allorché il N.XXXXXXX aveva venduto a E.XXXXXXX un appezzamento di terreno, sul quale la società aveva avviato la costruzione di una palazzina, cagionando però crepe su terreno e immobile di proprietà del primo, per bloccare le quali era necessaria la costruzione di un muro di contenimento) e negando il proprio inadempimento, giacché nel febbraio 2019 aveva radicato un procedimento per A.T.P. nel contraddittorio con E.XXXXXXX proprio per verificare la causa di crepe e fessurazioni nell'edificio di sua proprietà e la perizia era stata depositata dal geologo N.XXXX V.XXXXXXX.
3. - Si è costituita in giudizio E.XXXXXXX s.r.l., la quale ha ricostruito a sua volta i rapporti con controparte ed ha insistito nel ritenere che il N.XXXXXXX fosse inadempiente all'accordo assunto di fornire una perizia geologica prima di consentire all'i. XXXXXXXXXXX di procedere alla costruzione del muro di contenimento e poter così incamerare anche il saldo dei lavori, giacché la perizia del geologo V.XXXXXXX non integrava la perizia promessa.
4. - Sul presupposto che, dopo la notifica del precetto, su incarico del N.XXXXXXX è stata redatta bozza di una perizia datata 25.11.2020 da parte del geologo L.XXX C.XXX, con ordinanza 5.2.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'obbligo, azionato col precetto, di consegnare la relazione geologica. La causa ha poi avuto svolgimento mediante trattazione scritta, stante la pandemia,e, senza attività istruttoria, è passata in decisione.
5. - La decisione deve necessariamente esser contenuta nel perimetro del precetto, al quale il N.XXXXXXX ha fatto opposizione. Per l'esattezza, intende dirsi che E.XXXXXXX, nell'atto di precetto, non ha  chiesto che fosse data esecuzione totale all'accordo raggiunto in sede di mediazione, bensì che fosse consegnata la perizia di un geologo, all'ottenimento della quale il N.XXXXXXX si era impegnato al secondo punto dell'Allegato A degli accordi. Infatti, leggendo il testo dell'accordo ex art. Il D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 del 22.3.2018, redatto alla presenza non solo del mediatore ma anche dei legali delle parti (allegato al precetto e prodotto altresì al doc. 5 della convenuta), si ricava l'impegno di E.XXXXXXX " a dare inizio all'esecuzione delle opere di realizzazione del muro, con le modalità e tipologie di cui agli allegati alla presente scrittura sub A) e B) , sottoscritti dalle parti sotto la D.L. del geom. N.XX D.XXXX"; nell'allegato A, contenente la descrizione sommaria dei lavori ed i costi, si legge che i lavori erano costituiti dall'abbassamento sino all'altezza di 150 cm. del muro già edificato e dalla realizzazione ex novo di altro tratto di Muro secondo il disegno dell'Allegato B; si legge ancora che "questa soluzione deve essere visionata dal direttore lavori per valutarne la possibilità " E che "inoltre si chiede una verifica scritta e firmata da geologo, effettuata di recente per sollevare l'impresa costruttrice da ogni tipo di danno relativo ai lavori dato che durante alcuni lavori (molto distanti dall'abitazione), il Sig. N.XXXXXXX fece telefonate e lamentele continue di cedimenti vari del suo fabbricato sia interni che esterni come dichiarato da Lui stesso con raccomandata del 5 ottobre 2016". Quanto alle tempistiche, il punto 2 dell'accordo prevede che i lavori non debbano iniziare prima del 2019 ma che debbano comunque concludersi entro il 30.10.2019. Nelle more E.XXXXXXX avrebbe dovuto realizzare a sue spese una recinzione provvisoria a confine fra le due proprietà. Orbene, appare evidente come E.XXXXXXX abbia chiesto al N.XXXXXXX, che se ne è assunto l'impegno, di far redigere a sue cure e spese una relazione geologica circa la fattibilità dei lavori relativi al muro. Altrettanto evidente che, se i lavori dovevano compiersi entro il 30.10.2019, la relazione geologica doveva essere approntata in tempo utile per consentire l'effettuazione delle opere. Il N.XXXXXXX ha invece radicato in data 6.2.2019 un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (doc. 3 dell'attore). Peraltro, nelle premesse del ricorso lo stesso N.XXXXXXX dà atto, con valore confessorio, "che in sede di mediazione il sig. N.XXXXXXX si era impegnato a far visionare lo stato dei luoghi ad un geologo". Evidentemente ciò non è stato fatto - tant'è che con comunicazione datata 15.3.2019 e partecipata con PEC del legale il successivo 26.3.2019 (doc. 4 dell'attore) E.XXXXXXX lamenta nuovamente che "ad oggi la Nostra società non ha ancora ricevuto la verifica scritta e firmata dal geologo, effettuata di recente (come da accordi presi in mediazione)"- sicché l'odierno opponente si è reso inadempiente agli accordi assunti. Anche il progettista e direttore lavori, geom. D.XXXX N.XX, nella raccomandata 2.4.2019, ritirata dal N.XXXXXXX il 20.4.2019 (doc. 6 della convenuta), ha rappresentato come negli accordi di mediazione fosse stata prevista "una verifica scritta e firmata da un geologo" E come su ciò avesse lui stesso richiamato l'attenzione del N.XXXXXXX nel corso di un sopralluogo in data 9.11.2018. Nella risposta data dal N.XXXXXXX a mezzo legale con PEC del 14.6.2019 (doc. 7 della convenuta) si legge nuovamente - per quanto qui rileva - che l'odierno opponente fosse ben consapevole dell'obbligo assunto in punto di richiedere l'intervento di un geologo ("il mio assistito si è impegnato a riconoscere un corrispettivo a fronte della realizzazione dell'opera concordata a favore della E.XXXXXXX, con l'impegno di sottoporre il progetto a parere favorevole da parte di un geologo"). La perizia di A.T.P., depositata l'8.1.2020 (doc. 7 dell'attore e doc. 8 della convenuta), non può certo considerarsi evasione dell'obbligo di ottenere la relazione geologica in capo al N.XXXXXXX: al C.T.U., infatti, è stato conferito un diverso incarico (come da quesito: "descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi con specifico riguardo alla sussistenza delle crepe e delle fessurazioni dedotte in ricorso relative sia all'edificio di proprietà ricorrente sia al cortile circostante. Indichi la risalenza nel tempo di quanto riscontrato. In caso di positivo riscontro di esse accerti il C.T. U. le cause del cedimento del terreno e della formazione delle crepe e delle fessurazioni rilevate dica infine quali siano le opere necessarie per il ripristino dei luoghi e la messa in sicurezza dell'immobile di parte ricorrente quantificandone il costo espresso in moneta attuale") e le prove penetrometriche dinamiche che si sono effettuate nel corso delle operazioni peritali non hanno riguardato il muro oggetto degli accordi di mediazione. Non solo, ma la perizia ribadisce a sua volta l'inadempimento del N.XXXXXXX in punto di relazione geologica: vi si legge, difatti, che, a seguito di una variante in corso d' opera afferente il muro "che di fatto sanciva una modifica sostanziale delle geometrie dei muri (sia del tratto realizzato che del tratto da realizzare) necessitante di variante edilizia, rispetto a quanto già autorizzato, il signor N.XXXXXXX non ha poi fatto redigere alcun progetto specifico di variante, inoltre non è stato trovato alcun documento di avallo da parte della D.L., né tantomeno risulta che un geologo si sia espresso sulla compatibilità dell'intervento, con la situazione di dissesto lamentata dal Sig. N.XXXXXXX"; "Di fatto il signor N.XXXXXXX non ha mai fatto redigere (dopo oltre 19 mesi dall'accordo) nessun progetto di variante del muro e , come si era impegnato in sede di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco, non ha fatto visionare i luoghi e il progetto ad un geologo e di fatto non ha mai richiesto ed ottenuto un titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori oggetto di accordo ". Dopo il deposito della perizia di A.T.P. ha preso avvio uno scambio di e-mail fra il legale del N.XXXXXXX ed il geom. D.XXXX Nava per formalizzare l'incarico alla progettazione del muro e per coinvolgere l'operato anche di altri professionisti, quali l'ing. M.XXXXXX M.XXXXXXX ed il geologo L.XXX C.XXX (cfr. e-mail dal 28.1.2020 al 21.7.2020 ai docc. 19-33 dell'attore). Con particolare riferimento al geologo, la formalizzazione dell'incarico è avvenuta in data 8.9.2020 (v. e-mail ai docc. 34-35 dell'attore). E' certo che alla data di notifica del precetto qui opposto (10.10.2020) non fosse stata approntata alcuna relazione geologica, tant'è che il legale del N.XXXXXXX l'ha sollecitata al geom. N.XX con PEC del 27.10.2020 (doc. 39 dell'attore). Il 25.11.2020 il geologo C.XXX ha consegnato al geom. N.XX una bozza della relazione geologica (doc. 4 dell'attore depositato agli atti il 28.1.2021), completata nella versione definitiva solo il 16.3.2021 (doc. 43 dell'attore).
Da quanto precede non può che concludersi che, a fronte dell'obbligo validamente assunto dall'attuale opponente in sede di accordi di mediazione ed avente ad oggetto la predisposizione di una relazione geologica sul muro in costruzione e che avrebbe dovuto esser terminato entro il 30.10.2019, il N.XXXXXXX ha conferito formale incarico al geologo C.XXX solo l'8.9.2020 (ossia ad un anno di distanza dal termine concordato) ed ha ottenuto una relazione, quanto meno in bozza, il successivo 25.11.2020. Al momento dell'intimazione contenuta nel precetto, quindi, il N.XXXXXXX era inadempiente all'obbligazione di far predisporre una perizia geologica - atto che, si ripete, doveva esser approntato almeno un anno prima - e non aveva ancora a sue mani alcuna relazione, ricevuta in bozza 6 settimane dopo la notifica del precetto. L'intimazione al facere contenuta nel precetto è perciò perfettamente valida e, di contro, l'opposizione risulta infondata e va respinta. 
6. - E.XXXXXXX, sin dalla costituzione in giudizio, ha chiesto altresì di condannare l'opponente a rifonderle l'importo di euro 1.627, 00 dovuto a lavori nel frattempo realizzati in relazione al muro nonché a risarcirle i danni in un importo rimesso ad equità. Nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. sempre l'opposta ha chiesto di accertare la modifica del preventivo dei lavori a causa dell'aggiornamento dei prezzi e così dichiarare che, per i lavori residui di esecuzione del muro, il N.XXXXXXX dovrà sostenere la spesa di 19.260, 00 euro; ha inoltre ampliato la condanna di pagamento per i lavori nel frattempo eseguiti fino all'importo di 3.927, 00 euro ed ha chiesto che l'opponente fosse altresì condannato a sostenere i costi amministrativi relativi ai permessi di concessione edilizia in variante scaduti ed a pagare una penale di euro 100, 00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'adempimento alle obbligazioni contratte in sede di accordo di mediazione.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, anche nel giudizio di opposizione a precetto, che è strutturato come un processo ordinario di cognizione, è ammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto/opposto e volta a promuovere l'accertamento giudiziale del proprio credito al fine di una condanna al pagamento del medesimo, in modo da costituire un nuovo titolo esecutivo, che si sostituisca a quello che ha fondato l'atto di precetto, nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere giudicato invalido (Cass. 22.6.2016 n. 12888; Cass. 31.3.2007 n. 8063; Cass. 27.5.2003 n. 8399; cfr. anche Corte d'Appello Milano, 10.2.2004). Tuttavia, come sopra già precisato (v. l'incipit del. 5), con il precetto per cui è opposizione E.XXXXXXX non ha inteso invocare l'esecuzione di tutti gli accordi assunti nel titolo rappresentato dall'accordo di mediazione del 22.3.2018, compreso quindi il pagamento dei lavori di costruzione del muro, ma si è limitata ad intimare la consegna della relazione di un geologo. L'ampliamento del perimetro della decisione anche ad altri aspetti dell'accordo non azionati nel precetto diviene dunque inammissibile nella presente sede, restando impregiudicata la possibilità da parte di E.XXXXXXX, in caso di mancato pagamento dei lavori eseguiti, di azionare in altro giudizio la domanda di condanna al pagamento.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e , perciò, l'opponente va condannato a rifonderle alla società opposta nell'importo che si liquida - tenuto conto del valore della causa (indeterminabile ), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 - in euro 5.000, 00 (per compensi ) , oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Per Questi Motivi
 
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così provvede:

RIGETTA l'opposizione promossa da N.XXXXXXX A.XXXXX avverso l'atto di precetto notificatogli in data 0.10.2020 da E.XXXXXXX s.r.l..
DICHIARA INAMMISSIBILI le domande di condanna avanzate in via riconvenzionale da E.XXXXXXX s.r.l..
CONDANNA N.XX A.XX a rifondere alla società opposta le spese di lite per euro 5.000, 00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Così deciso in Lecco il 10 novembre 2021.
 
IL GIUDICE dr. Mirco Lombardi

aa
Chi è l'autore
Dott. Giuseppe Marsoner Mediatore Dott. Giuseppe Marsoner
Mi occupo attivamente di mediazione dal 2010, ma ancor prima di negoziazione. Svolgo quest’ultima attività principalmente nell’area business a sostegno e supporto delle aziende nei processi di sviluppo delle attività.
Sono un dottore commercialista, nonché un revisore legale e all’interno delle aziende ho avuto modo di intercettare la complessità delle attività negoziali e sviluppare quelle competenze che mi consentono oggi di operare in tutte quelle realtà che necessitano di un supporto negoz...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok