L’avvio tardivo della mediazione non inficia la sua validità

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Avv. Paola  Dessi

Tribunale di Milano, ordinanza 27.9.2016

A cura del Mediatore Avv. Paola Dessi da Sassari.
Letto 2158 dal 25/10/2016

Commento:

Il tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice non invalida la procedura conciliativa, sia perché il termine non è da intendersi perentorio (la legge non lo qualifica come tale), sia perché si deve dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA
CIVILE VERBALE DELLA CAUSA
 n. r.g. ___/2015

Tra
M.C. con l’avv.___
E
P.C., P.M., Z slr
Oggi 27 settembre 2016, alle ore 10.00, innanzi al dott. Valentina Boroni, sono comparsi:
(omissis)
L’avv. P. rappresenta che nel termine assegnato dal Giudice alla udienza dell’8.3.2016 è stato introdotto il procedimento di mediazione nei confronti della convenuta srl;
accortisi dell’errore essendo il procedimento da instaurare con il dott. M si è provveduto ad instaura detto procedimento, seppure successivamente al termine assegnato;
il procedimento ha avuto peraltro esito negativo. Deposita i due verbali di mediazione e chiede proseguirsi oltre nel giudizio con assegnazione die termini ex art,. 183 sesto comma c.p.c..
L’avv. M. si riporta alle eccezioni già svolte alla precedente udienza, in via subordinata si associa alla richiesta di termini.
L’avv. B. si riporta alle osservazioni già enunciate alla precedente udienza e si associa alle istanze dell’avv. M. 
Il Giudice
sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto M risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;
ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;
ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;
P.Q.M
Respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del 1.2.2017 ore 12,00.
Invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie. 
Il Giudice             
Valentina Boroni

aa
Chi è l'autore
Avv. Paola  Dessi Mediatore Avv. Paola Dessi
Esercita l'attività dal 1996. Iscritta all'Abo degli Avvocati di Sassari dall'anno 2008.
Professa in ambito sia civile che penale avendo maturato esperienza nei vari settori del diritto.
Abilitata alla Difesa di Ufficio in sede civile e penale, nonchè davanti al Tribunale dei Minori essendo iscritta presso il relativo Albo Speciale.
Competenze: Condominio; Diritti reali; Locazione; Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti; Risarcimento danni da responsabilità medica.





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