L’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deve essere reiterata specificatamente alla prima udienza utile.

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Avv. Roberta Calabrò

Tribunale di Grosseto, 21.03.2025, sentenza n. 263, Giudice Beatrice Bechi

A cura del Mediatore Avv. Roberta Calabrò da Roma.
Letto 201 dal 30/06/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di usucapione di beni immobili per possesso ventennale, nella quale parte convenuta aveva eccepito preliminarmente l’improcedibilità dell’azione per la mancata attivazione della mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • l’art. 5 del Decreto legislativo n. 28/2010 indica le materie soggette alla mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
  • inoltre, il predetto articolo stabilisce che l’improcedibilità conseguente al mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
  • se la mediazione è iniziata ma non si è conclusa, il Giudice rinvia la causa alla successiva udienza;
  • se, invece, la mediazione non viene esperita, il Giudice assegna alle parti un termine di 15 giorni per presentare la relativa domanda;
  • la predetta norma è volta da un lato a ridurre il numero delle cause ne dall’altro a consentire il regolare svolgimento del giudizio dopo la prima udienza;
  • nel caso di specie, la parte convenuta eccepiva il vizio di improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nella comparsa di costituzione e risposta, ma nel corso della prima udienza il legale si limitava a riportarsi genericamente al proprio atto difensivo senza reiterare specificatamente l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale.
Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto tardiva l’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Roberta Calabrò Mediatore Avv. Roberta Calabrò
Ho scelto di fare l'avvocato per innata attitudine e passione per il diritto ed esercito la professione dal 1989.
L'approccio con le tecniche di negoziazione, di comunicazione e di gestione del conflitto hanno segnato un'evoluzione che mi ha permesso di divenire uno dei pionieri della Mediazione professionale in Italia a partire dal 1999. Costante aggiornamento e continua pratica hanno fatto il resto.
L' indiscusso apprezzamento della mia opera di mediatore e di formatore in questa materia ...
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