L’effettivo svolgimento della mediazione è condizione di procedibilità

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Avv. Giovanni Quintavalle

Tribunale di Nuoro, ordinanza del 28.6.2016

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Quintavalle da Milano.
Letto 2556 dal 24/11/2016

Commento:

Non può ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda – compresa quella monitoria -, qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento.

Testo integrale:

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Verbale di udienza del----
 Oggi 28 giugno 2016, innanzi al Giudice dott. Riccardo Massera, sono comparsi:
- Per il Sig.___
- Per la Sig.ra__
I procuratori delle parti insistono per l’ammissione delle prove dedotte, e nelle contestazioni circa le avverse deduzioni istruttorie.
Il Giudice
- Ritenuto che ricorrano, in considerazione della natura e del valore della causa, i presupposti per disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, 2° comma D.Lgs. 28/2010;
- Ritenuto che sia opportuno differire l’ammissione delle prove all’esito di questo, in modo da evitare alle parti di affrontare oneri e spese che potrebbero rivelarsi superflue, fermo che – in caso di esito negativo del procedimento di mediazione - nella liquidazione delle spese del giudizio sarà necessario tenere conto del comportamento in quella sede tenuto dalle parti;
- Ritenuto altresì opportuno evidenziare che la condizione di procedibilità della domanda –compreso quella monitoria - non può ritenersi soddisfatta qualora al primo incontro preliminare la parte interessata si limiti a rappresentare che non vi è possibilità di raggiungere un accordo, ma è al contrario necessario che la procedura di mediazione abbia effettivo svolgimento; e che la mancata partecipazione al procedimento fa sì che il giudice possa da tale comportamento trarre argomenti di prova contro la parte che abbia rifiutato senza giustificato motivo, e debba irrogare a questa la sanzione di cui all’art, 5, comma 4-bis D.Lgs. 28/2010;
-   Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, e assegna alle parti termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione;
- Rinvia per l’ulteriore corso all’udienza del ---- 
Il Giudice
Riccardo Massera

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Chi è l'autore
Avv. Giovanni Quintavalle Mediatore Avv. Giovanni Quintavalle
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1969, Cassazionista, civilista
Studio in Via C.G. Merlo 1 - Milano
Nato a Milano all'inizio del secondo conflitto mondiale (1940), del quale conservo qualche vaga reminiscenza, anche perchè subito costretto a "sfollare" altrove per alcuni anni, al mio rientro ho ivi intrapreso l'iter scolastico e universitario laueandomi in giurisprudenza a 23 anni, con tesi in Filosofia del Diritto, presso l'Università degli Studi di Milano. Ancor prima di compl...
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