L'esperimento della procedura di negoziazione assistita non ha carattere sostituivo dell'esperimento della procedura di mediazione

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Avv. Luigi Cuccuru

Corte d’Appello di Napoli, sez. IV, 28.02.2023, sentenza n. 732

A cura del Mediatore Avv. Luigi Cuccuru da Sassari.
Letto 1774 dal 10/04/2023

Commento:
Avanti al tribunale di Napoli, veniva instaurato giudizio di sfratto per morosità e conseguente risoluzione contrattuale per inadempimento relativamente ad un immobile di proprietà della ricorrente sito in Napoli. Il conduttore si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria. Con sentenza, il tribunale di Napoli dichiarava improcedibile la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il tribunale riteneva irrilevante e tardiva l'istanza formulata successivamente allo spirare del termine di legge di giorni 15. Si trattava infatti di istanza che era stata introdotta quando il termine assegnato per l'esperimento del procedimento di mediazione era già ampiamente scaduto. Non poteva obiettarsi che in difetto di espressa previsione di legge, il termine in questione non avesse natura perentoria. Infatti, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. Inoltre il tribunale ha ritenuto irrilevante che fosse stato esperito nei termini il tentativo di negoziazione assistita.
In sede di appello, la parte appellante, nel censurare la sentenza di prime cure, ha concentrato le sue critiche sostenendo che la procedura di negoziazione sia stata esperita tempestivamente entro il termine di giorni 15. L’appellante – secondo la Corte – avrebbe dovuto preliminarmente censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione - circostanza, per altro, vera -. Dal tenore della sentenza di primo grado, come detto, emerge chiaramente che il tribunale abbia voluto fare riferimento al mancato esperimento della procedura di mediazione, unica procedura che costituisca una condizione di procedibilità nella materia di locazione; pertanto, l'appellante avrebbe dovuto censurare questa statuizione e non limitarsi a sostenere che la procedura di negoziazione era stata esperita tempestivamente. Secondo la Corte, non può sostenersi che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita abbia carattere sostituivo dell'esperimento della procedura di mediazione e che quindi, nella specie in esame, sia stata soddisfatta comunque la condizione di procedibilità. Nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. Nella specie, dunque, una volta sollevata tempestivamente l'eccezione di mancato esperimento della mediazione e rilevata tale omissione dal giudice, la procedura di mediazione doveva in ogni caso essere esperita.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado e le spese del grado di appello vengono compensate in considerazione delle incertezze provocate dal contenuto non del tutto preciso della sentenza di primo grado °.
 

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 6635 del ruolo generale dell'anno 2017 vertente tra
(...) (c.f. (...)), (...) (c.f. (...)), (...) (c.f. (...)) ed (...) (c.f. (...)), quali eredi di (...), difesi dall'avv. (...), giusta procura in atti
Appellanti
E
(...) (c.f. (...)), difesa dall'avv. (...),
giusta procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA

  1. (...) evocava, con ricorso, innanzi al tribunale di Napoli, (...). Assumeva che:
Veniva instaurato, innanzi al tribunale di Napoli, nona sezione civile, giudizio di sfratto per morosità e conseguente risoluzione contrattuale per inadempimento nei confronti di (...), Relativamente all'immobile di proprietà della ricorrente sito in Napoli alla via (...) e per il mancato pagamento delle pigioni di luglio e agosto 2013, per l'importo totale di euro 500; nelle more di detto giudizio, In altro procedimento sempre pendente innanzi al tribunale di Napoli veniva convalidato, per il medesimo immobile, lo sfratto per finita locazione al 1.04.2014 ed in data 29.12.2014 avveniva l'effettivo rilascio da parte della (...);
con sentenza n. 1313/2015, la nona sezione del tribunale di Napoli dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di risoluzione contrattuale, stante la sopravvenuta ordinanza di cui sopra, ma condannava la (...) al pagamento delle spese di giudizio, essendo emersa la morosità, anche per i mesi successivi, morosità quest'ultima peraltro non contestata;
la ricorrente intendeva ottenere il pagamento delle pigioni insolute da luglio 2013 a tutto dicembre 2014, data dell'avvenuto rilascio dell'immobile, per l'importo complessivo di euro 4.500,00, risultante da 18 mensilità di euro 250 ciascuna; la ricorrente intendeva ottenere il pagamento dei relativi oneri condominiali mai pagati dalla (...) ed anticipati dalla ricorrente, per l'importo complessivo di euro 2.375,50;
come si evinceva dalla sentenza numero 1413/14, la (...) riconosceva il proprio debito per oneri condominiali mai pagati, anche se solo per euro 770,00.
Chiedeva di:
accogliere il ricorso e per l'effetto accertare dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte di (...) per mancato pagamento delle pigioni e degli oneri condominiali;
condannare la resistente al pagamento della somma di euro 4.500,00 per le pigioni insolute e di euro 2.375,50 per gli oneri condominiali mai rimborsati alla ricorrente, il tutto per l'importo complessivo di euro 6.875,50, ovvero in quella somma ritenuta di giustizia.
  1. Si costituiva (...).
eccepiva l'improcedibilità della domanda in quanto non era stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria ex articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010. Eccepiva che la ricorrente non aveva indicato nell'atto introduttivo i mezzi di prova ed i documenti che offriva in comunicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 414, comma 1, cpc.
Assumeva nel merito l'insussistenza di alcun credito a titolo di canoni in favore della ricorrente e di non dovere alcuna somma a titolo di oneri condominiali, in merito ai quali non vi era prova della debenza.
Infine, eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente a chiedere il pagamento degli oneri condominiali precedenti a settembre 2013.
Chiedeva di:
in via preliminare accertare dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda;
nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata; in subordine, accertare l'avvenuta prescrizione del diritto della ricorrente a percepire il pagamento degli oneri condominiali precedenti a settembre e, per l'effetto, ridurre l'importo richiesto.
  1. Con sentenza numero 6646, pubblicata il 07/06/2017, il tribunale di Napoli dichiarava improcedibile la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In motivazione deduceva che:
la parte ricorrente non aveva provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità della domanda; era irrilevante e tardiva l'istanza formulata successivamente allo spirare del termine di legge di giorni 15. Si trattava infatti di istanza che era stata introdotta quando il termine assegnato per l'esperimento del procedimento di mediazione era già ampiamente scaduto;
non poteva obiettarsi che in difetto di espressa previsione di legge, il termine in questione non avesse natura perentoria. Infatti, il carattere della perentorietà del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato.
  1. (...) ha proposto appello. Ha dedotto:
che il tribunale, per un mero errore, ha ritenuto che la negoziazione assistita, disposta all'udienza del 23.12.2015, sia stata introdotta oltre il termine di 15 giorni, mentre invece era stata introdotta con PEC il 30.12.2015;
che pertanto, essendo stato osservato il termine concesso, la condizione di procedibilità si era avverata e, per conseguenza, le domande proposte dovevano essere analizzate nel merito. Ha chiesto di:
in via preliminare, accertare e dichiarare che l'appellante in data 30.12.2015 ha provveduto ad esperire il tentativo di negoziazione assistita nel termine di quindici giorni così come disposto dal primo giudice con il provvedimento reso all'udienza del 23.12.2015;
nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale de quo da parte di (...) e di conseguenza condannarla al pagamento delle pigioni e degli oneri condominiali insoluti alla data del 29.12.2014, data di effettivo rilascio dell'immobile il cui rapporto contrattuale era cessato per finita locazione in data 1.04.2014, giusta ordinanza r.g. n. 12370/14 resa il 28.05.2014 dal tribunale di Napoli; con piena vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione. In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni, disporre tra le parti la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della materia del contendere e delle questioni trattate, nonché in considerazione del comportamento processuale di controparte.
  1. Si è costituita (...).
Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, avendo l'appellante proposto contemporaneamente, per i medesimi motivi, anche istanza di revocazione ex art. 395 cpc della sentenza n. 6646/2017.
Ha eccepito la nullità dell'atto di appello, in quanto mancante della indicazione degli importi richiesti a titolo di oneri condominiali e del periodo di riferimento di questi. Ha dedotto che la allegata tempestività della negoziazione assistita è circostanza irrilevante, in quanto nella sentenza di primo grado l'improcedibilità della domanda è stata pronunciata come conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. In ogni caso, non risulta provato, in primo grado, il tentativo di negoziazione, atteso che all'udienza del 7.6.2017 controparte ha depositato solo una raccomandata del 31.3.2016, da cui emergeva l'esito negativo della negoziazione. Nel merito, ha riproposto le eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado: ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
ha dedotto che nel ricorso di primo grado mancava la necessaria indicazione dei mezzi di prova;
nel merito, ha dedotto di avere pagato tutte le somme richieste a titolo di canoni e di essere in credito anzi della somma di euro 169,41; che nel presente giudizio controparte può richiedere solo somme a titolo di canoni e non a titolo di risarcimento del danno per la presunta occupazione senza titolo dal 1.4.2014 al 29.12.2014; che la domanda di pagamento di oneri condominiali, pari ad euro 2.375,50, è generica in quanto non è precisato a quale spesa condominiale si riferisca, né a quale periodo di tempo; che il conduttore ha il diritto di verificare se le spese condominiali richieste siano di sua competenza, ai sensi dell'art. 9 legge 392 del 1978; che in ogni caso sono prescritti i crediti precedenti a settembre 2013. Ha chiesto di:
in via preliminare, accertare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello;
nel merito, accertare l'infondatezza dell'appello, ovvero dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 447 bis cpc;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
  1. All'udienza del 6.4.2012 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso di (...).
  2. (...) ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di (...).
(...), (...), (...) ed (...) si sono costituiti, quali eredi di (...) con comparsa del 6.4.2022, riportandosi alle domande e alle allegazioni della loro dante causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
  1. L'appello non è fondato.
  2. Nella motivazione, il tribunale ha chiarito di ritenere improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la cui omissione era stata espressamente eccepita dalla (...) con la costituzione.
E' dunque evidente che il tribunale ha inteso fare riferimento al tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dall'art. 5, comma 1 bis, del dlgs 28 del 2010 quale condizione di procedibilità delle domanda giudiziale in materia, tra l'altro, di locazione: tanto si evince a) dal riferimento specifico al carattere di condizione di procedibilità della domanda che, ex lege, è connesso, per i giudizi in materia di locazione, alla procedura di mediazione - e non invece alla procedura di negoziazione - b) dal riferimento alla eccezione sollevata dalla (...), che nella comparsa di costituzione sollevava la seguente eccezione: "l'avversa domanda, vertendo in materia di locazione, è improcedibile non essendo stato preliminarmente esperito il procedimento di mediazione ex art. 5 de D.Lgs. n. 28/2010, prescritto quale condizioni di procedibilità della domanda giudiziale".
D'altra parte, all'udienza del 23.12.2015 lo stesso difensore della (...) aderì alla eccezione di controparte, chiedendo di esperire il tentativo di conciliazione.
  1. Va anche rilevato che il tribunale, in sentenza, ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione in quanto non introdotta entro il termine di giorni 15, concessi nell'ordinanza a verbale dell'udienza del 23.12.2015. Invero, con la detta ordinanza il tribunale, preso espressamente atto del mancato esperimento sia della procedura di mediazione, sia della procedura di negoziazione, assegnò termine di giorni 15 per introdurre la procedura di negoziazione assistita.
  2. La parte appellante, nel censurare la sentenza di prime cure, ha concentrato le sue critiche sostenendo che la procedura di negoziazione sia stata esperita tempestivamente entro il termine di giorni 15.
In vero, l'appellante avrebbe dovuto preliminarmente censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione - circostanza, per altro, vera -. Dal tenore della sentenza di primo grado, come detto, emerge chiaramente che il tribunale abbia voluto fare riferimento al mancato esperimento della procedura di mediazione, unica procedura che costituisca una condizione di procedibilità nella materia di locazione; pertanto, l'appellante avrebbe dovuto censurare questa statuizione e non limitarsi a sostenere che la procedura di negoziazione era stata esperita tempestivamente.
La circostanza che la censura di appello non abbia colto la ratio della pronuncia di primo grado non può che comportare il rigetto dell'appello.
  1. Va sotto altro profilo rilevato che, benché il tribunale abbia concesso il termine di 15 giorni per la introduzione della procedura di mediazione, la (...), consapevole che la procedura di mediazione non era stata esperita - sia alla luce della eccezione di controparte, sia alla luce della constatazione espressa del tribunale - tanto è vero che essa stessa aveva aderito alla eccezione, seppure non agevolata dal non preciso contenuto della sentenza di primo grado, avrebbe autonomamente dovuto introdurre la procedura di mediazione, una volta sospeso il giudizio, alla luce della circostanza che le disposizioni normative contenute nell'art. 5 del dlgs 28/2010 le erano note, per cui era ben consapevole che il mancato esperimento della procedura di mediazione avrebbe comportato l'improcedibilità della domanda.
  2. Neanche può sostenersi che l'esperimento della procedura di negoziazione assistita abbia carattere sostituivo dell'esperimento della procedura di mediazione e che quindi, nella specie in esame, sia stata soddisfatta comunque la condizione di procedibilità.
L'art. 3, commi 1 e 5, del d.l. 132/2014, come convertito dalla legge 162/2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e, in particolare, le previsioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione.
Pertanto, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28/2010. Nella specie, dunque, una volta sollevata tempestivamente l'eccezione di mancato esperimento della mediazione e rilevata tale omissione dal giudice, la procedura di mediazione doveva in ogni caso essere esperita.
  1. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
  1. Le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi, ai sensi dell'art. 92 cpc - nella lettera ratione temporis applicabile - come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale - in considerazione delle incertezze provocate dal contenuto non del tutto preciso della sentenza di primo grado.
  2. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
  1. rigetta l'appello proposto da (...), (...), (...) ed (...), quali eredi di (...) e, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n. 6646, pubblicata il 7.06.2017;
  2. compensa le spese;
  3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023. Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.
 

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Chi è l'autore
Avv. Luigi Cuccuru Mediatore Avv. Luigi Cuccuru
Docente di ruolo in materie giuridiche presso la scuola superiore Statale.
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Sassari dal 1993, esercito la mia attività professionale prevalentemente nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento ai settori dell'Infortunistica Stradale, dei Contratti Assicurativi e controversie in materia condominiale.
Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione di vertenze stragiudiziali, che hanno in comune con l'Istituto della Mediazione lo scopo di risolv...
continua





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