L’improcedibilità dell’opposizione a D.I. per mancato svolgimento della mediazione non travolge la domanda monitoria

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Dott.ssa Beatrice Benenati

Tribunale Benevento, Sentenza del 15.3.2017

A cura del Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati da Sassari.
Letto 2868 dal 19/02/2018

Commento:
Proponendo il ricorso per decreto ingiuntivo l’attore sceglie di instaurare un procedimento conforme al principio della ragionevole durata del processo. Di contro, grava sull’opponente che instaura un ordinario giudizio di cognizione l’onore di promuovere il tentativo di mediazione.
Non infrequente, infatti, data l’inversione logica tra rapporto sostanziale e processuale che si verifica nell’opposizione a D.I, è ritenere (erronemanete) gravante sul creditore l’obbligo di tentare la via della conciliazione.
Dunque, nel caso in cui l’opponente non si attiva per presentare l' istanza di mediazione la pronuncia di improcedibilità travolgerà esclusivamente il procedimento di opposizione non verificandosi nessuna conseguenza negativa per il procedimento monitorio instaurato dal creditore. 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA?
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile
 in persona del giudice Dott.ssa Floriana Consolante, in funzione di giudice monocratico all’esito
dell’udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. del 15 marzo 2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G.A.C.C. dell’anno 2015 vertente
Tra
Debitore, opponente
e
Banca, opposta
Conclusioni delle parti:
All’udienza del 15 marzo 2017 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale
in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il DEBITORE proponeva opposizione avverso il D.I. n. OMISSIS
notificatogli dalla BANCA con il quale gli era ingiunto di pagare l’importo di £ 720.924,19 oltre
interessi e spese della procedura.
Instaurato il contraddittorio si costituiva la Banca opposta.
Con ordinanza del 22.9.2015 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ai sensi dell’art 648 c.p.c. e assegnava alle parti il termine di giorni quindici per proporre domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art 5 Dlgs 28/2010.
All’udienza del 25.1.2017, in cui doveva essere data la prova dell’esperimento del tentativo di
mediazione, parte opposta deduceva che la domanda di mediazione non era stata proposta e,
pertanto, considerato che non si era addivenuti ad un bonario componimento della controversia, chiedeva che il G.I. dichiarasse l’improcedibilità dell’opposizione.
Era, quindi, fissata udienza di discussione orale della causa ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c.
L’eccezione preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte opposta ma rilevabile di ufficio dal GU, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Ed invero si ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se le parti non hanno esperito la mediazione
disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto
ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa.
Si richiama in merito quanto espresso dalla Corte di Cassazione la quale nella sentenza civile 3
dicembre 2015 n. 24629 ha stabilito che la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in
funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per così dire – a rendere il processo la extrema ratio. Quindi l’onere di esperire il tentativo di
mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il
portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’oppostoconvenuto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere.
Ma in realtà – avendo come guida il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella inversa.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica
dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito. È dunque sull’
opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per instaurare un giudizio a cognizione piena. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
È, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il
consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.
Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di
introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile
Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 22.9.2015 (entro il termine perentorio di giorni 15); nessuna delle parti ha attivato la detta procedura; in conseguenza di tanto la presente opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del D.I. opposto
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui
sopra.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante,
definitivamente pronunciando sull’opposizione avverso il D.I. n. OMISSIS proposta da OMISSIS
nei confronti della BANCA OMISSIS oggi BANCA OMISSIS azioni, ogni altra istanza ed
eccezione disattesa, cosi provvede:
– dichiara l’improcedibilità dell’opposizione e conferma il D.I. opposto;
– condanna l’opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 7500,00 per compenso
di avvocato di cui € 3000,00 per la fase di studio, € 2000,00 per la fase introduttiva ed € 2500,00
per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 15 marzo 2017
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante

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Chi è l'autore
Dott.ssa Beatrice Benenati Mediatore Dott.ssa Beatrice Benenati
Sono consulente , libero professionista dal 2005, nel settore del risanamento del debito bancario e tributario in sofferenza di famiglie ed imprese ed eventuale studio del riassetto societario.
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