Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera assembleare, il cui procedimento di mediazione si era concluso negativamente per assenza della parte chiamata.
Nel corso del Giudizio, il Giudice rilevava una discrepanza delle date delle delibere condominiali indicate (ma non prodotte) dalla parte attrice con quelle riversate in atti da controparte e, quindi, invitata l’attore a chiarire quali delibere intendesse impugnare, producendole in giudizio unitamente alle domande di mediazione e a tutti i verbali del procedimento di mediazione.
Il procuratore di parte attrice forniva i chiarimenti richiesti e depositava la documentazione ordinata dal Giudice ed in merito il Tribunale così statuiva:
Nel corso del Giudizio, il Giudice rilevava una discrepanza delle date delle delibere condominiali indicate (ma non prodotte) dalla parte attrice con quelle riversate in atti da controparte e, quindi, invitata l’attore a chiarire quali delibere intendesse impugnare, producendole in giudizio unitamente alle domande di mediazione e a tutti i verbali del procedimento di mediazione.
Il procuratore di parte attrice forniva i chiarimenti richiesti e depositava la documentazione ordinata dal Giudice ed in merito il Tribunale così statuiva:
- la materia condominiale è soggetta alla mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;
- l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede giudiziale
- dai verbali di mediazione non si evince chiaramente quali fossero le delibere oggetto di contestazione innanzi all’organismo di mediazione;
- parte attrice non ha mai prodotto in giudizio le domande di mediazione relative alle delibere impugnate dalle quali si sarebbe potuto verificare la simmetria tra le richieste ivi formulate e quelle manifestate in giudizio;
- da quanto si è potuto appurare, parte attrice in citazione ha dichiarato di impugnare due delibere condominiali con date errate e diverse da quelle reali, per cui sussiste un’assimetria tra l’istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziale.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile l’impugnazione delle delibere condominiali proposta dall’attrice e l’ha condannata alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta. *