L’istanza di mediazione in materia obbligatoria depositata pochi giorni prima dell'udienza, senza che sia stato effettivamente svolto il procedimento di mediazione, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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Avv. Caterina  Mancuso

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti - sentenza n. 3699 del 09.03.2022.

A cura del Mediatore Avv. Caterina Mancuso da Bologna.
Letto 2479 dal 27/06/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria.

Alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la domanda giudiziale aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto bancario e che, pertanto, era soggetta a mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nonostante ciò, il procedimento di mediazione obbligatorio non era stato esperito e per tale ragione il Giudice ha onerato la parte interessata di introdurre il predetto procedimento nel termine assegnato di quindici giorni ed ha quindi rinviato la causa alla successiva udienza.

In quella sede, la parte attrice si è limitata ad allegare di avere proposto la domanda di mediazione, senza documentare la circostanza e senza depositare l'esito del procedimento; successivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha prodotto copia dell'istanza di mediazione depositata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice e in prossimità dell’udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio.

Pertanto, il Giudice ha rilevato quanto segue:
  • l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • il termine assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione non ha natura perentoria;
  • ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035);
  • nel caso di specie, il mero deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione avvenuto pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio e, quindi, il mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione entro il giorno dell’udienza, non consente di ritenere sussistente la condizione di procedibilità
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
 
Sezione XVII civile Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati Dott. Fausto Basile - Presidente Dott. Laura Centofanti - Giudice rel. Dott. Tommaso Martucci - Giudice ha pronunciato

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 59447 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all' udienza del 2 dicembre 2021
TRA L.XXXXXXXXX L.XXX 45; - attore
Banca di  …… - convenuta
nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2021, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con atto di citazione ritualmente notificato, L.XXX L.XXXXXXXXX conveniva in giudizio la Banca di  e del T.XXXXX dinanzi al Tribunale d.XXXXX, per sentir "accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della fideiussione rilasciata dal sig. L.XXXXXXXXX L.XXX in favore dell'Istituto di Credito convenuto, in ragione della violazione della normativa di cui all'art. 2 della legge 287/1990 e, per l'effetto, dichiarare che dal medesimo nulla è dovuto in favore dell'Istituto di Credito convenuto per i motivi tutti esposti, accertata e dichiarate la nullità della fidejussione rilasciata dal sig. L.XXXXXXXXX per violazione della normativa di cui all'art. 2 della legge 287/1990, condannare la Banca di  --- . in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dal sig. L.XXXXXXXXX ai sensi dell' art. 33 della legge 287/1990 che si quantificano in 50.000,00 ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia. In ogni caso: con vittoria di spese...". Premetteva l'attore che l'impresa R.XXXXX L.XXXXXXXXX s.r.l. in concordato preventivo, a far data dal 5 febbraio 1993, aveva intrattenuto, presso la Filiale di M.XXX P.XXXX C.XXXX dell' Istituto di credito convenuto, il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. N. 424 004 000390-02 e che, su istanza dell' I.XXXXX R.XXXXX L.XXXXXXXXX s.r.l., la Banca in data 2 gennaio 2015, aveva concesso alla società un affidamento di euro 150.000,00 utilizzabile quale scoperto di conto corrente, valido fino a revoca, garantito da due fideiussioni omnibus, fino alla concorrenza dell'importo di 210.000,00, rilasciate da L.XXX L.XXXXXXXXX, in virtù di lettera di fideiussione del 13/11/2015 e da F.XXXXXXX I. s.r.l. - F.XXXXXXXXX C.XXXXXXXXX I.XXXXXXXXX, in virtù di lettera di fideiussione del 27/01/2005.
La Banca, a mezzo di lettera raccomandata a.r. del 18/02/2016, aveva comunicato la revoca della linea di credito concessa, aveva diffidato e messo in mora i debitori invitandoli al pagamento della somma complessivamente dovuta di 203.691, 85 entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta missiva, comunicando, altresì, che in difetto avrebbe provveduto alla chiusura del CONTO corrente ed eseguito la prevista segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia. L'attore instaurava il presente giudizio, al fine di sentir accertare la nullità della garanzia fideiussoria prestata in favore dell' impresa, per violazione della normativa antitrust, in forza del disposto dell'art. 33 L. 287/90, sul presupposto della coincidenza di alcune delle clausole del contratto sottoscritto, con quelle contenute nello schema predisposto dall' ABI e oggetto di valutazione da parte della Banca D' Italia, con provvedimento n. 55 del 2005 e ottenere la condanna della Banca al risarcimento del danno derivatogli in conseguenza dell'illecito. Si costituiva la Banca e del T.XXXXX S.C., eccependo la carenza di legittimazione attiva dell' attore e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande proposte nei suoi confronti, nonché deducendone l'infondatezza nel merito. Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale "1) In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare nulla l'avversa citazione e nulle le avverse domande, per carenza e/o indeterminatezza di petitum e/o causa petendi. 2) Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibili le domande attoree, per carenza di legittimazione attiva e/o titolarità attiva e/o di interesse ad agire del Sig. R.XXXXX L.XXXXXXXXX e/o per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di Banca  S.C. 3 ) Nel merito, comunque rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, tutte le domande formulate da parte del Sig. R.XXXXX L.XXXXXXXXX, anche perché formulate genericamente e totalmente sfornite di prova ed infondate in fatto ed in diritto. 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità della Banca., ridurre l'importo delle somme richieste al minore importo che dovesse eventualmente risultare provato, e nei limiti in cui il preteso danno fosse prevedibile alla data dell'operazione contestata. 4) In ogni caso, con vittoria di spese".
All'udienza del 28 Aprile 2021, il Giudice, rilevato il mancato previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, in quanto avente ad oggetto l'accertamento della nullità di contratto bancario, onerava la parte che vi avesse interesse dell'introduzione del procedimento, assegnando termine per l'incombente e disponendo rinvio a successiva udienza. In quella sede, nessuna delle parti documentava l'intervenuta introduzione del procedimento di mediazione e il giudizio era rinviato per la precisazione delle conclusioni sulla questione della procedibilità.
Le parti precisavano le conclusioni all' udienza del 2 dicembre 2021, nella quale la causa era trattenuta in decisione; nessuna delle parti depositava scritti conclusivi nei termini assegnati.  In ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ai fini della procedibilità della domanda, va dichiarata l'improcedibilità del giudizio.
Dispone l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia (tra le altre), di contratti bancari sia tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione ai sensi e che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità è stata rilevata d' ufficio dal giudice alla prima udienza; in quella sede il giudice, in conformità al disposto dell'ultimo periodo dello stesso comma 1 bis dell'art. 5 del Decreto legislativo, ha assegnato termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando a successiva udienza per l'eventuale prosieguo del giudizio. In tale udienza, la parte attrice si è limitata ad allegare di avere proposto la domanda di mediazione, senza documentare la circostanza e senza allegare l'esito del procedimento. All'udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha poi prodotto copia dell’istanza di mediazione depositata in data 18 novembre 2021, ovvero ben oltre il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice e prossimo all' udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio alla data del 24 novembre 2021.
In conformità all'orientamento della Corte di legittimità, ritiene il Collegio che il termine assegnato alla parte che vi abbia interesse per l'introduzione del procedimento di mediazione non abbia natura perentoria e che ciò che rilevi ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, sia "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035).
Nel caso di specie, alla luce del principio enunciato, deve ritenersi che il mero deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione all' organismo individuato, pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio, in difetto dell'effettivo svolgimento a quella data del procedimento, non consenta di ritenere sussistente la condizione di procedibilità.
In ragione della soccombenza, la parte attrice va, altresì, condannata al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in favore della parte convenuta nella misura complessiva di euro 4.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'improcedibilità del giudizio in relazione alle domande proposte dalla parte attrice nei confronti della convenuta;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2022.
Il Giudice rel. Laura Centofanti
Il Presidente Fausto Basile
 

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Chi è l'autore
Avv. Caterina  Mancuso Mediatore Avv. Caterina Mancuso
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2017, presente nelle liste del Gratuito patrocinio e nelle liste dei difensori d'Ufficio, svolgo la mia attività sia nel campo civile che penale, giudiziale e stragiudiziale, con particolare attenzione ai contratti bancari, successioni ereditarie, risarcimento danni e condominio.
Sono dinamica e versatile, con una forte predisposizione all'ascolto e al dialogo che considero " ago e filo" di ogni relazione.
Attitudine, che mi ha avvicinata al ...
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