Commento:
Nell’articolata sentenza (43 pagine) in materia di responsabilità medica, 5 parti in proprio ed eredi di X citavano in giudizio un Ospedale chiedendo di accertare e dichiarare la negligente, imprudente ed imperita condotta professionale dei sanitari che ebbero in cura la signora X deceduta e, per l'effetto, condannare la struttura convenuta al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l’Ospedale chiamando in causa i medici (3) che avevano avuto in cura la signora al fine di essere manlevato in regresso dall'eventuale accoglimento delle domande, e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e prive di prova, sia in ordine all'an che al quantum, con vittoria di spese e competenze di lite.
Un primo medico si costituiva chiedendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Altri due medici si costituivano eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande esperite nei loro confronti dall’Ospedale convenuto per mancata mediazione e anche essi chiedevano la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Due compagnie su tre chiamate si costituivano.
La domanda attorea viene ritenuta parzialmente fondata e viene rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 proposta dai terzi chiamati in quanto la giurisprudenza più recente (Trib. Mantova, ord. 14 giugno 2016; Trib. Palermo, ord. 27.02.2016; Trib. Napoli, sentenza n. 81/2023) ha stabilito che l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo e di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti (i terzi chiamati) non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.
Il giudice adotta varie argomentazioni a supporto:
-le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. e non possono essere interpretate in senso estensivo;
-il dato testuale prevede che l'eccezione di improcedibilità venga sollevata dal convenuto, il destinatario della vocatio in ius da parte attrice;
- esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata.°
Si veda
https://www.cfnews.it/diritto/chiamata-di-terzo-in-causa-e-mediazione/