L'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo

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Avv. Francesca  Caramia

Tribunale di Bari, Sez. III, 15.04.2024, sentenza n. 1472, giudice Luca Sforza

A cura del Mediatore Avv. Francesca Caramia da Bologna.
Letto 15 dal 08/06/2025

Commento:

 
Nell’articolata sentenza (43 pagine) in materia di responsabilità medica, 5 parti in proprio ed eredi di X citavano in giudizio un Ospedale chiedendo di accertare e dichiarare la negligente, imprudente ed imperita condotta professionale dei sanitari che ebbero in cura la signora X deceduta e, per l'effetto, condannare la struttura convenuta al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l’Ospedale chiamando in causa i medici (3) che avevano avuto in cura la signora al fine di essere manlevato in regresso dall'eventuale accoglimento delle domande, e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e prive di prova, sia in ordine all'an che al quantum, con vittoria di spese e competenze di lite.
Un primo medico si costituiva chiedendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Altri due medici si costituivano eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande esperite nei loro confronti dall’Ospedale convenuto per mancata mediazione e anche essi chiedevano la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Due compagnie su tre chiamate si costituivano.
 
La domanda attorea viene ritenuta parzialmente fondata e viene rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 proposta dai terzi chiamati in quanto la giurisprudenza più recente (Trib. Mantova, ord. 14 giugno 2016; Trib. Palermo, ord. 27.02.2016; Trib. Napoli, sentenza n. 81/2023) ha stabilito che l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo  e di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti (i terzi chiamati) non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.
 
Il giudice adotta varie argomentazioni a supporto:
-le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. e non possono essere interpretate in senso estensivo;
-il dato testuale prevede che l'eccezione di improcedibilità venga sollevata dal convenuto, il destinatario della vocatio in ius da parte attrice;
- esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata
 
 
Si veda
https://www.cfnews.it/diritto/chiamata-di-terzo-in-causa-e-mediazione/

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Francesca  Caramia Mediatore Avv. Francesca Caramia
Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014.
Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.





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