L'omessa mediazione va eccepita entro la prima udienza.

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Dott. Salvatore Favarolo

Corte d'Appello di Campobasso Sentenza nr. 216 del 5 settembre 2022.

A cura del Mediatore Dott. Salvatore Favarolo da Cagliari.
Letto 806 dal 20/09/2022

Commento:
Importante pronuncia della Corte d'Appello di Campobasso in materia di mediazione ex art. 5 comma 2 del d.lgs 28/2010.
La Corte d'Appello, con la citata sentenza, come da ultimo chiarito da Cass. Civ., Sez. VI- 2, Ordinanza, 11/08/2021 nr. 22736, ha rimarcato che in tema di mediazione obbligatoria ex art.5, comma 1-bis, del d.lgs 28/2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5 comma 2 (Cass. nr.25155 del 2020).    

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott. Salvatore Favarolo Mediatore Dott. Salvatore Favarolo
Generale di Divisione dei Carabinieri nella riserva. Lauree in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Avvocato non iscritto all’Albo. Durante i 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, trascorsi prevalentemente reggendo Comandi operativi in aree sensibili del territorio nazionale, ho dovuto svolgere svariate mediazioni afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, risolvendo molti casi complessi a vantaggio della collettività: E’ stato questo uno dei motivi che mi ...
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