L’onere di avvio della mediazione grava sull’opponente

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Avv. Raffaele Boianelli

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 21.01.2016

A cura del Mediatore Avv. Raffaele Boianelli da Frosinone.
Letto 2317 dal 18/06/2016

Commento:

Il Tribunale di Reggio Emilia, rilevato l’omesso avvio della mediazione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, decide di adeguarsi all'orientamento pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 24629 del 3.12.2015, secondo cui è l’opponente a dover avviare la mediazione, pena, l’improcedibilità dell'opposizione e il passaggio in giudicato del decreto opposto.

Testo integrale:

Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
Sezione Seconda Civile
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al promossa
da
F.. , con il patrocinio dell'avv. ___ , elettivamente domiciliato in ____ presso il difensore
contro
C., con il patrocinio dell'avv. ___ elettivamente domiciliato in ROMA presso il difensore ___.                                                                                     
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Rilevato che parte opponente (nemmeno peraltro parte opposta) non ha iniziato la mediazione nel termine indicato nella ordinanza del 9 luglio 2015;
Osservato che occorre adeguarsi all'orientamento esposto da Cass., ss. sent. n. 24629 del 3.12.2015 che ha ritenuto doversi intendere il riferimento alla “domanda” contenuto nel d.lgs. 28 /2010 riferito alla opposizione (nel caso di procedimento monitorio);
Ritenuto che nel caso di specie sia quindi divenuta improcedibile l'opposizione e debba dichiararsi esecutivo in via definitiva il decreto opposto;
Ritenuto che le spese seguano la soccombenza e siano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara improcedibile l'opposizione; e per l'effetto definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiara tenuta e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 5.560,25 per compensi professionali (Compreso 15% spese generali) oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Reggio Emilia, 21.1.2016
Il Giudice dott. Luca Ramponi

aa
Chi è l'autore
Avv. Raffaele Boianelli Mediatore Avv. Raffaele Boianelli
Avvocato del foro di Frosinone dal 2002 e mediatore professionista dal 2011, fermamente convinto che la mediazione rappresenti uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile.
Svolgo il mio lavoro in assoluta serenità, con professionalità e serietà, cercando di offrire alle parti un ascolto attivo e un'attenzione particolare alla risoluzione delle loro problematiche.
Sono solito gestire il conflitto con calma e doverosa pazienza, con la convinzione che, alla fine, sono sempre l...
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