La clausola, con la quale le parti conferiscono ad un terzo l’incarico di esperire un tentativo di conciliazione non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale

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Prof. Avv. Peter Lewis Geti

Tribunale di Milano, 19.03.2025, sentenza n. 2317, giudice Elena Dal Dosso

A cura del Mediatore Prof. Avv. Peter Lewis Geti da Pisa.
Letto 253 dal 06/08/2025

Commento:

In una opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto, l’opponente (committente) eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda, deducendo che l'opposta (appaltatrice), nonostante l'espressa previsione contenuta all'art. 16 del contratto d'appalto (che prevede: "Per qualunque controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione avente sede nel circondario del Tribunale di Milano"), non ha esperito il tentativo di conciliazione previsto. Nel merito, esponeva che le prestazioni non erano state eseguite e che il credito monitorio fosse inesistente e sfornito di prova. L'opposta affermava di aver eseguito le opere a regola d’arte e che la controparte aveva riconosciuto il debito complessivo e proposto un piano di rientro rateale, versandone tuttavia solo la prima rata.
Il Tribunale, facendo riferimento, rispettivamente, a Corte di Cassazione n. 8983/1987 e Corte di Cassazione n. 16092/2012 statuisce che la clausola, con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione, per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale [..] con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria" e “ogni deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi, garantito dall'art. 24 Cost., è insuscettibile sia di estensione analogica, sia di interpretazione estensiva ”. Nel caso di specie, la clausola contrattuale n. 16 non prevedeva l’espressa sanzione di improcedibilità pertanto l’eccezione viene rigettata. Nel merito, le risultanze istruttorie, insieme alla mancata e ingiustificata risposta dell'attrice all'interrogatorio formale, consentono al Tribunale di ritenere provato il diritto dell'opposta al pagamento del prezzo pattuito per le opere oggetto del contratto di appalto. La stessa viene pertanto condannata al pagamento del residuo importo e alla rifusione delle spese legali. °

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Peter Lewis Geti Mediatore Prof. Avv. Peter Lewis Geti
Mi sono approcciato alla mediazione/conciliazione nel 2008, credendo fortemente nella possibilità di risolvere le controversie valorizzando i rapporti personali e aumentando la soddisfazione personale.
Mi occupo di diritto immobiliare da diversi anni, acquisendo conoscenze specifiche nel settore e occupandomi attivamente di condominio, diritti reali, locazioni e comodato.
Curioso ed eclettico, cerco di creare una relazione comunicativa efficace tra le parti, gli avvocati e gli eventuali consul...
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