La clausola contrattuale di mediazione ha valore cogente per le parti e se non viene espletata prima del giudizio soggetto a mediazione obbligatoria, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

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Avv. Antonio  Nenzioni

Tribunale di Milano, Giudice Est. Dott. Attardo - sentenza n. 1008 del 07.02.2022.

A cura del Mediatore Avv. Antonio Nenzioni da Bologna.
Letto 5831 dal 25/04/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'ingiunta ha proposto opposizione, eccependo, tra le varie, anche l’improcedibilità della azione monitoria avversaria poiché l'opposta non aveva attivato il procedimento di mediazione disposto da una clausola contrattuale.
L’opponente, dal canto proprio, ha dedotto che, in virtù della normativa sulla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, l’obbligatorietà della mediazione avrebbe avuto effetto solo dopo la prima udienza.

In merito il Tribunale ha precisato quanto segue:
  • qualora fosse sorta una controversia relativa ai contratti, le parti si erano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione prima di una qualsiasi azione giudiziale;
  • infatti, l'art. 8.4 delle condizioni generali di contratto stabilisce espressamente che: "Le Parti convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti dal contratto, o comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione esecuzione e risoluzione, al tentativo di mediazione previsto dal servizio di conciliazione della C-------, conformemente al relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di fallimento di tale tentativo di mediazione, foro esclusivamente competente a conoscere le controversie sulla esecuzione, interpretazione e/o validità del Contratto è quello di Milano, se la controparte non è qualificabile come consumatore";
  • così, le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia sorta dai contratti, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione e ad agire giudizialmente solo a seguito del fallimento della stessa;
  • tale clausola ha valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.;
  • in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito secondo la quale deve "ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo" (Trib. Roma n. 20690/2017);
  • inoltre, questa clausola non può essere ritenuta inefficace e neppure lesiva del principio costituzionale ex art. 24 Cost. di agire in giudizio per far valere i propri diritti, poiché le parti non hanno escluso il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, ma si sono imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, che hanno regolato;
  • inoltre, ai sensi dell'art. 1367 c.c., tale clausola deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno;
  • deve tenersi anche conto che la materia oggetto della controversia rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria e non di mediazione volontaria;
  • infine, il disposto di cui all’art. 5 co. 5 del D. Lgs. 28/2010 che stabilisce la mediazione obbligatoria solo all’esito della prima udienza, non rileva nel caso di specie poiché trattasi di una mediazione convenzionale, con la quale le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, e si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio; una diversa interpretazione contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.
Per tutte queste ragioni, il Tribunale ha accolto l'eccezione di improcedibilità della opponente, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opposta alla rifusione delle spese di lite.*

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Caterina Attardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33563/2020 promossa da:
P.XXXX. S.R.L. ATTORE/I contro B.XXXXX S.R.L. CONVENUTO/I

CONCLUSIONI
 
Le parti hanno concluso come segue. Per P.XXXX. S.R.L. "Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta, in accoglimento della proposta opposizione: i. in via preliminare, dichiarare irrito e nullo e, in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 9426/2020 del 10/7/2020, stante l'improcedibilità dell'azione avversaria per non aver esperito il tentativo di mediazione innanzi la C.... --- come previsto dall' art 8.4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti (cfr. ns. prod. n. 1); ii. nel merito, revocare il decreto ingiuntivo 9426/2020 del 10/7/2020 stante l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa avversaria, ed accertare l'assoluta non debenza della somma indicata nel ricorso monitorio, per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. del 22/9/2020; iii. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare illegittima la condotta perpetrata da B.XXXXX S.r.l. per i motivi esposti in atto di citazione e stante la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per l'inadempimento alle obbligazioni sulla medesima gravanti anche ex artt 1175 e 1375 c.c., dichiarare essere tenuta e condannare B.XXXXX S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento in favore di P.XXXXXX S.r.l. di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'ammontare da determinare in via equitativa o con separato giudizio; iv. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di P.XXXX. S.r.l. a ripetere i versamenti effettuati a favore di B.XXXXX S.r.l. a titolo di rimborso per costi e servizi A.XXXX A.X e terze parti, e conseguentemente condannare B.XXXXX S.r.l., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a versare a P.XXXX. S.r.l. le somme corrisposte in eccedenza rispetto agli effettivi costi sostenuti da B.XXXXX S.r.l., accertando l'effettivo ammontare dei rapporti dare/avere tra le parti anche per effetto delle occorrenti compensazioni. v. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali. Clausola concessa come per legge". Per B.XXXXX S.R.L.
Come da comparsa di costituzione e riposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La società B.XXXXX srl ha ottenuto il decreto ingiuntivo nr 9426/2020, per euro 61.451, 53, nei confronti di P.XX srl, per corrispettivi di servizi relativi a plurimi contratti di appalto informatico. L'ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di improcedibilità della azione monitoria avversaria, avendo l'opposta omesso di attivare il procedimento di mediazione, a cui le parti si sono obbligate in virtù della clausola 8.4 delle condizioni generali di contratto, predisposte dalla convenuta ed accettate dalla attrice. Nel merito, ha chiesto accertarsi l'inadempimento della convenuta nella esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte. Ha affermato altresì di avere corrisposto già oltre euro 119.000, 00 alla opposta, somme che sarebbero superiori a quanto stabilito dalle parti nel contratto come corrispettivo per i servizi resi dalla opposta. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non essendo stato provato dalla opposta il credito azionato in via monitoria. Ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, di natura patrimoniale, oltre che di natura non patrimoniale, quale danno all'immagine.
Si è costituita la convenuta, la quale ha eccepito che il software, oggetto dei contratti di cui è causa, risulta essere stato predisposto e configurato da altra società pima del suo intervento. Le problematiche lamentate dalla opponente sarebbero ascrivibili al cattivo funzionamento del software fornito da tale altra società. Il lavoro svolto dalla opposta avrebbe avuto lo scopo di porre rimedio ai malfunzionamenti di tale software. Relativamente alla eccezione di improcedibilità della opponente, ha richiamato la normativa sulla mediazione obbligatoria, di cui all' art. 5 D.Lgs. 28/2010, affermando che l'obbligatorietà della mediazione, così come regolata da tale normativa, avrebbe effetto solo dopo la Prima udienza. Ha chiesto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. L'eccezione di improcedibilità della opponente è fondata e deve essere accolta.
Si rileva, infatti, come le parti si siano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale, qualora sia sorta una controversia dai contratti di cui è causa. Infatti, all' art. 8.4 delle condizioni generali di contratto (doc. 3. fasc. attoreo), si legge: "Le Parti convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti dal contratto, o comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione esecuzione e risoluzione, al tentativo di mediazione previsto dal servizio di conciliazione della C, conformemente al relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di fallimento di tale tentativo di mediazione, foro esclusivamente competente a conoscere le controversie sulla esecuzione, interpretazione e/o validità del Contratto è quello di Milano, se la controparte non è qualificabile come consumatore." Tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia sorta dai contratti, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione, e, solo dopo il FALLIMENTO della stessa, adire l'autorità giudiziaria. Conformemente a condivisibile orientamento di merito (Trib. Roma n. 20690/2017), deve "ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo". Simile clausola pattizia non costituisce un limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall' art. 24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti, non avendo le parti escluso il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, ma essendosi imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, come dalle parti regolata. Non può essere accolta la tesi della convenuta, secondo la quale la clausola sarebbe inefficace, non potendo la stessa vincolare alcuna delle parti a non adire l'autorità giudiziaria senza previo esperimento del tentativo di mediazione. Infatti, i richiami alla giurisprudenza di merito, effettuati dalla opposta, sono inconferenti, non versandosi, nel caso di specie, in ipotesi di mediazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. 28/2010, come nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla opposta, ma di mediazione volontaria, a cui le parti si sono liberamente e contrattualmente obbligate. Inoltre, tale clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno. Pertanto, una interpretazione della clausola che, senza alcuna ragione cogente, obbligasse a ritenerla priva di effetto utile, in caso di violazione, risulterebbe in contrasto con l'art. 1367 c.c. Non può infine accogliersi la tesi della convenuta, secondo la quale, in virtù dell'art. 5 co. 5 del D. Lgs. 28/2010, "[...] solo all' esito della prima udienza, sarà necessario dare corso al tentativo di mediazione di cui all' art. 5, comma 5, D. Lgs. 28/2010". Nel caso odierno, di mediazione convenzionale, le parti hanno voluto favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali, e si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione, prima di agire in giudizio. L' interpretazione della convenuta risulta in contrasto con la volontà delle parti, poiché, evidentemente, subordinare l'efficacia della clausola alla instaurazione del giudizio, fino alla celebrazione della prima udienza, avrebbe l’effetto di svuotare di ogni significato la clausola stessa.
Pertanto, l'azione monitoria dell'attrice sostanziale, odierna convenuta opposta, instaurata senza che B.XXXXX ottemperasse a quanto stabilito nella clausola 8.4 delle condizioni generali di contratto, peraltro dalla medesima predisposte, non è procedibile. In conclusione, l'azione della convenuta, e attrice sostanziale, deve essere dichiarata improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 55/14, così come modificato dal DM 37/18, come in dispositivo

P.Q.M.
 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna B.XXXXX s.rl. a rifondere a P.XX s.r.l. le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 6.800, 00, per compensi, oltre accessori di legge.

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Chi è l'autore
Avv. Antonio  Nenzioni Mediatore Avv. Antonio Nenzioni
laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna il 21 marzo 2002, con il punteggio di 110 e lode, sono autore di manuali, editi dalla Franco Angeli Editore, volti all’analisi ed alla gestione dei conflitti interpersonali, e di articoli scientifici in tema di privacy / Reg. Ue 2016/679 pubblicati sulle riviste giuridiche Diritto e Giustizia (Giuffrè Editore), Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer Italia), Persona e Danno.
Rivesto l’incarico di docen...
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