La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata anche qualora il rappresentante di una parte comunichi al primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre, in forza di un mandato che lo autorizzi a partecipare al primo incontro ma non a proseguire nella procedura.

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Dott.ssa Marina Gracola

Tribunale di Torino, Sentenza n. 111 del 13 gennaio 2022

A cura del Mediatore Dott.ssa Marina Gracola da Pisa.
Letto 1820 dal 07/03/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto spese condominiali.
Preliminarmente, il condomino opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, per omessa mediazione obbligatoria da parte del creditore opposto successivamente alla pronuncia da parte del Giudice sull’istanza di revoca sulla provvisoria esecutorietà del decreto; chiedeva quindi dichiararsi l’improcedibilità di tutte le domande svolte dal condominio creditore quale ulteriore conseguenza della mancata mediazione. Trattandosi di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ai ex art. 5, comma 1 bis del D.lgs. 28/2010, in relazione all’art. 71 quater disp. att. C.P.C. e delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice e degli artt. 61 a 72 disp. Att C.P.C, va richiamata la nota sentenza n. 19596/2020 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato chiarito che nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo in caso di controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Il legale del Condominio opposto eccepiva l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità per difetto di mediazione obbligatoria sollevata dall’opponente, deducendo l’inapplicabilità, al caso concreto, del principio enunciato  della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la succitata sentenza n. 19596/2020.
In particolare, dalla disamina della sentenza oggetto di commento si evince che, prima della pronuncia dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 649 c.p.c. era già stata attivata, dallo stesso attore opponente, una procedura di mediazione nella quale, però, il condominio aveva manifestato al primo incontro la propria volontà di non proseguire.
L’attore opponente, equiparando dunque la condotta dell’amministratore di condominio ad un rifiuto di partecipare alla mediazione -  in violazione, dunque, dell’obbligo che gravava il condominio opposto in forza della pronuncia della SS.UU. della Corte di Cassazione n. 19586 del 2019 -  ha ritenuto potesse considerarsi come non avverata la condizione di procedibilità. In concreto, egli sosteneva, per tali motivi, che gravasse sul condominio opposto l’onere di avviare una nuova procedura di mediazione a seguito della pronuncia sulla richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività ex art 649 c.p.c.
Sennonché, Il Tribunale di Torino ha concluso per l’infondatezza dell’’eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente, in quanto fondata – a parere del Giudicante adito -  su un’interpretazione non condivisibile dell’art. 5 co. 4 D. Lgs n. 28/10; nello specifico, il Giudice torinese ha statuito che “Non rileva il mancato assolvimento, da parte del condominio, dell’onere di riproporre la mediazione dopo la pronuncia dell’ordinanza ex art. 649 c.p.c. in data 7.12.2020, in quanto la condizione di procedibilità si era verificata per iniziativa dell’attore in opposizione e la giurisprudenza di legittimità richiamata da quest’ultimo non introduce una seconda condizione di procedibilità ma stabilisce, esclusivamente, su quale parte gravi l’onere di iniziativa ed il conseguente rischio dell’improcedibilità
Il Tribunale di Torino soprassedendo, dunque, sulla copiosa giurisprudenza che ha trattato l’importante tematica dell’effettività del tentativo di mediazione (occasione mancata!) ha ritenuto che il comportamento assunto dall’amministratore in occasione dell’incontro di mediazione non fosse qualificabile come rifiuto di partecipare alla mediazione quanto, piuttosto, espressione di un parere negativo circa la possibilità di proseguire nella procedura, atteso che il mandato conferito dall’assemblea condominiale era di partecipare al primo incontro, ma di non procedere nella mediazione.
A sostegno di quanto argomentato, il Giudice ha altresì richiamato la pronuncia della Suprema Corte n. 8473/2019, con cui si afferma che “La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.”
Il medesimo inciso fa sorgere nella scrivente un interrogativo: se ci trovassimo nel caso in cui una o entrambe le parti, all’inizio del primo incontro, quindi prima ancora di esporre e conoscere, seppur limitatamente, le reciproche ragioni ed istanze, comunicasse la propria indisponibilità preconcetta a procedere oltre (perché di fatto prive di potere negoziale stante un mandato limitato come nel caso di specie), si potrebbe parlare di una mediazione svolta? Sarebbe da considerarsi avverata la condizione di procedibilità? E ancora, se un’identica situazione si verificasse in una mediazione delegata dove l’obbligatorietà è posta dal giudice, lo stesso riterrebbe sufficiente quel verbale negativo per soddisfare la condizione di procedibilità?
Il Tribunale di Torino, non ponendosi questi - forse futili - dubbi, ha aderito ad un’interpretazione strettamente letterale dell’ L’art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 28/10, ritenendo  che il verbale negativo di mediazione fosse atto a soddisfare la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 5 co. 1 bis D.Lgs n. 18/2010 e, conseguentemente, respingendo l’eccezione di improcedibilità.
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Dott.ssa Marina Gracola Mediatore Dott.ssa Marina Gracola
Ho intrapreso gli studi giuridici per un innato senso della giustizia che pensavo trovasse il suo sbocco naturale nell'applicazione in senso stretto della regola, del diritto.
Negli anni di praticantato in uno studio che si occupa prevalentemente di diritto della famiglia e di problematiche legate alla locazione, mi sono scontrata con la realtà delle situazioni, con i problemi e i bisogni concreti delle persone vere ed ho “scoperto” che la stretta applicazione della norma e della procedura da ...
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