La Corte di Cassazione si richiama al noto arresto n. 40035/2020 e ribadisce l’esclusione della natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione anche nella mediazione obbligatoria

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Avv. Olimpia De Carlo

Corte di Cassazione, sez. I civile, 31.03.2023, ordinanza n. 9102

A cura del Mediatore Avv. Olimpia De Carlo da Lecce.
Letto 1327 dal 10/04/2023

Commento:
X e Y proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di Z soc coop contestando le pretese creditorie della banca. Lo stesso Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione in quanto la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato. La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello aderendo all’impostazione del Tribunale sulla natura perentoria del termine di presentazione della domanda. X e Y proponevano ricorso per cassazione e Z spa svolgeva difese mediante controricorso.  
Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti denunciano in violazione dell’applicazione dell’articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) contestando l’attribuzione di natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione. La stessa si era conclusa ampiamente prima dell’udienza successiva.
Con il secondo motivo veniva dedotta violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 5 d.lgs 28/2010 (la sentenza indica altra norma) quanto giudici di secondo e cure pur avendo ritenuto che non vi fosse stata dilatazione processuale ne avevano tratto opposto e conseguenze.
Il supremo collegio si richiama al noto arresto n. 40035/2020 che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal giudice per l’esperimento della mediazione.
Il principio enunciato in detta pronuncia si riferiva alla mediazione delegata ma nulla osta alla sua applicazione anche alla mediazione obbligatoria ex lege. Nel caso di specie l’intero procedimento si è svolto nella parentesi endo-processuale che va dall’emissione dell’ordinanza di rimessione all’udienza di verifica (concluso senza raggiungimento di alcun accordo) tra le parti ben quattro mesi prima della fissazione dell’udienza di rinvio. La Corte dunque accoglie il ricorso e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. °
 

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Olimpia De Carlo Mediatore Avv. Olimpia De Carlo
Dopo oltre vent'anni di professione forense e di passione per il diritto credo nelle nuove sfide ed ancora più fortemente in tutti gli strumenti oggi forniti per risolvere le controversie.
Sono naturalmente portata al sorriso ed al dialogo che ritengo prioritari e necessari in ogni relazione.
L'esperienza maturata nelle aule di giustizia mi fa credere, con la convinzione che cerco sempre di trasmettere, che la mediazione sia la modalità più efficace e soddisfacente ma soprattutto capace di da...
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