Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia possessoria, nella quale le parti resistenti hanno eccepito, tra le varie, la tardività dell’azione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l’azione possessoria non è soggetta a mediazione obbligatoria;
- solo ed esclusivamente nelle mediazioni obbligatorie, dal momento in cui la comunicazione dell’avvio della procedura di mediazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta;
- nel caso di specie, la parte ricorrente ha introdotto il procedimento di mediazione volontaria;
- la scelta della parte di avviare la mediazione volontaria non può estendere i termini prescrizionali e decadenziali, in quanto rimessa alla mera volontà delle parti e non ad un obbligo di legge;
- di conseguenza, l’avvio del procedimento di mediazione volontaria non ha interrotto il termine decadenziale ex artt. 1168 e 1170 cc;
- peraltro, la domanda di mediazione non risulta essere stata regolarmente notificata alle controparti.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto superato il termine decadenziale per l’esperimento delle azioni di reintegrazione e di manutenzione. *