La mancata convocazione in mediazione di tutte le parti e la presenza di un rappresentante della parte istante priva di procura speciale sostanziale non giustifica il rinvio del primo incontro di mediazione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

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Avv. Roberta Calabrò

Tribunale di Reggio Calabria, 25.09.2023, sentenza n. 1188/2023, giudice Lucia Sorrenti

A cura del Mediatore Avv. Roberta Calabrò da Roma.
Letto 149 dal 24/03/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il Giudice riuniva due distinte procedure e disponeva che venisse esperita la mediazione obbligatoria e la parte opponente eccepiva l’improcedibilità della domanda in quanto il procedimento di mediazione era stato instaurato solo nei confronti di una controparte e poiché la parte opposta era rappresentata da una sostituta priva di qualsiasi procura.

In merito il Tribunale ha così statuito:

- il provvedimento di riunione dei due procedimenti è anteriore a quello con cui è stato stabilito l’esperimento del procedimento di mediazione;
- pertanto, la mediazione avrebbe dovuto essere avviata nei confronti di tutte le parti in causa e non soltanto nei confronti di una di esse;
- infatti, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo, ma per essere raggiunto l’accordo è necessaria la presenza di tutte le parti;
- peraltro, all'incontro fissato dall'organismo di mediazione la parte istante risultava assente in quanto era presente una sostituta delegata oralmente e priva di qualsiasi procura, sia generale che speciale;
- inoltre, la mancata partecipazione della parte chiamata e l’assenza della parte istante non giustificano un rinvio dell’incontro.
 
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda e revocato il decreto ingiuntivo. *  

Testo integrale:

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2023
Il Tribunale di Reggio Calabria,  in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Lucia Sorrenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 2138/2020, cui è riunito il 2163/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
___ nato a ___ il ___ , CF: ___ elettivamente domiciliato ___/ presso e nello studio dell'Avv. ___ che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Opponente)
___ nato a ___ il ___, CF ___ elettivamente domiciliato ___martino, - presso e nello studio dell'avv. M. ___ che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (proc. 2163/20). - Opponente
___ ___ S.P.A., C.F. e P.Iva ___, in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria all'incasso (giusta procura notaio ___ di ___ rep. 17915 del -, reg. a ___ il ___ al n. - serie 1T), di ___ 1 s.r.l. c.f. ___, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti -in atti dall'Avv. ___ ed elettivamente domiciliato ______ via ___ ; Creditore-Opposto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- ___ e ___ proponevano, con atti separati, opposizione al decreto ingiuntivo n. 445/2020 (N.R.G. 1496/2020) del 05/06/2020, notificato il ___, con cui era Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2023 stato ingiunto loro il pagamento della somma di € 13.069,90, oltre interessi al saggio legale dal 20/12/2011 al saldo effettivo, oltre alle spese della procedura monitoria. ___ nel giudizio n. 2138/2020, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Preliminarmente: a. accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza di prova scritta del credito azionato. b. accertare e dichiarare l'apocrifia delle sottoscrizioni presenti nel contratto di finanziamento del 21.05.2008 a firma del sig. ___ via principale e nel merito: a. accertare e dichiarare l'insussistenza del credito; e in via subordinata, ridurne l'ammontare per le ragioni tutte esposte in narrativa. b. accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 21.05.2008 ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1; c. accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento e/o delle singole clausole dello stesso che per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato d. accertare e dichiarare, la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi; e. accertare e dichiarare la violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria in capo alla banca e accertare e dichiarare il residuo dovuto dall'opponente f. accertare e dichiarare la natura giuridica del rapporto giuridico di fideiussone esistente tra il debitore principale, sig. ___ ed il coobbligato, sig. ___ g. accertare e dichiarare la decadenza della cessionaria di far valere il suo diritto di credito nei confronti del sig. ___ quale fideiussore del contratto di finanziamento del 21.05.2008, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e per i motivi di cui al punto n. 5 del presente atto. In subordine: a. accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e buona fede; b. accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza bancaria al contraente coobbligato sig. ___ come disposto dall'art. 6. A delle condizioni generali di finanziamento al consumo del contratto del 21.05.2008; c. accertare e dichiarare che l'opponente è tenuto alla sola restituzione del capitale accertato e dichiarato, con condanna della banca alla restituzione della maggiori somme riscosse. 1.1 - Nel giudizio riunito 2163/2020, il sig. ___ debitore principale, eccepiva la prescrizione rilevando che non erano mai pervenuti validi atti interruttivi da parte del creditore e chiedeva revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto.
1.2 - Si costituiva ___ quale mandataria all'incasso di ___ 1 s.r.l. (giusta procura notaio ___ di ___ rep. 17915 del 03/04/2017, reg. a ___ il ___ al n. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2023 18053 serie 1T1), precisando che in data ___, il sig. ___ stipulava con ___ S.p.A. il contratto di finanziamento n. 5365406 finalizzato all'acquisto dell'auto usata ___ tg. ___ per cui gli veniva erogato l'importo di euro 10.136,50 da rimborsare in 60 rate mensili da € 208,00 cadauna; e il sig. ___ sottoscriveva il suddetto contratto in qualità di coobbligato. Quindi, che, come risultava dall'estratto conto certificato e_ art. 50 d.lgs. 385/1993, entrambi si erano resi inadempienti nel pagamento delle rate di finanziamento, generando così un'esposizione debitoria pari ad euro 13.069,90 Rilevando la totale infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti e il loro pieno riconoscimento del rapporto di finanziamento, che dunque escludeva in radice la possibilità di contestarne la sottoscrizione, chiedeva rigettarsi integralmente l'opposizione; in via subordinata, accertarsi l'obbligo pecuniario degli opponenti con condanna al pagamento dell'importo di euro 13.069,90, salvo la diversa somma che sarebbe eventualmente risultata, oltre interessi legali dal 20/12/2011 al saldo. Quanto alla specifica opposizione del ___ chiedeva dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ___ S.p.A. in merito alle domande di condanna dallo stesso formulate. Nella denegata ipotesi in cui fosse stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, o delle clausole contrattuali inerenti l'applicazione di interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore di ___ S.p.A. dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti.
1.3 - Segnalata l'opportunità di riunire i due procedimenti, all'udienza del 14/04/2021 il GI davanti a cui già pendeva il procedimento 2138/2020 e davanti a cui era stato rimesso quello portante il n. 2163/2020 ne disponeva la riunione.
Inoltre, con provvedimento reso fuori udienza in data ___ disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, fissando l'udienza per il prosieguo a ___ dello stesso anno. Quindi, concessi i termini ex art 183 VI c. cpc e riservata su questioni preliminari - sollevate dall'opponente in merito al procedimento di mediazione - e sui mezzi istruttori, il GI riteneva opportuno passare la causa in decisione per verificare se fosse stata soddisfatta la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010 alla luce dei principi dettati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8473/2019. Nelle more di tutto ciò, con atto dell'8/04/2022 ___ che aveva acquistato pro-soluto da ___ 1 S.r.l. un pacchetto di crediti tra cui rientrava anche quello oggetto di causa, è intervenuta ex art. 111 cpc nel giudizio quale successore a titolo particolare di ___ 1 S.r.l..
1.4 - Risultano depositate le memorie conclusive di tutte le parti in causa.
2. - L'eccezione di improcedibilità sollevata da parte opponente appare fondata per le ragioni che seguono: con provvedimento del 21.4.2021 - dopo avere disposto la riunione dei due procedimenti già con ordinanza del 14.4.2021 - il GI ha così stabilito: “___ l'esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che … è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Ebbene, va subito rilevato che, a quella data, il procedimento di mediazione avrebbe dovuto essere avviato nei confronti di tutte le parti in causa e non soltanto nei confronti del sig. ___ - come sostiene erroneamente la difesa dell'opposta - poichè i due giudizi - sia quello intentato dal ___ che quello intentato dal ___ - erano già riuniti dal 14.4.2021. Difatti, riassumendo velocemente i principi che ispirano la procedura in questione, è noto che: - nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 2010, e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore; - la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente lo stesso difensore, purché dotato di apposita procura sostanziale per la mediazione obbligatoria (Cfr sentenza n. 8473/2019 della Cassazione - citata dal GI nel provvedimento con cui rimette le parti del 25/09/2023 alla fase decisoria. E in questa direzione si muovono anche Tribunale di Salerno del 15/01/2020, che con sentenza dell'11/02/2020).. - la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti - regolarmente presenti o personalmente o a mezzo procura validamente esibita e dunque menzionata - richieste dal mediatore, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Se, infatti, a norma dell'art. 5 comma 2bis D. Lgs. 28/2010, come modificato dall'art. 84 D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, "la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", è necessario che l'accordo sia tentato davanti a ___ le parti, perchè in difetto di partecipazione nessun accordo può essere raggiunto. Tanto si desume dal dettato dell'art. 8 comma I, che recita: "___ il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento." A ciò si aggiunga poi che all'incontro del ___ , fissato dall'organismo di mediazione adito da ___ spa a seguito dell'ordinanza del GI, si registra l'assenza della parte istante, mancando una valida procura esibita al mediatore e menzionata nel verbale dell'incontro. Nelle note scritte depositate per l'udienza del 10.11.2021 (udienza di prosecuzione del giudizio dopo il presunto esperimento della mediazione), parte opponente rileva infatti l'irritualità della procedura di mediazione per la non legittima presenza della sostituta (dott.ssa ___ della sig.ra ___ l.r.p.t. di ___ delegata oralmente e priva di qualsiasi procura, sia generale che speciale. Su tale questione l'opposta non controdeduce nulla, né la procura viene esibita al mediatore, o menzionata nel verbale dell'incontro. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2023 Ma se la condizione di procedibilità pretende la presenza di tutte le parti in gioco, non c'è dubbio che quella interessata ad assolvere la condizione di procedibilità abbia anche uno specifico onere di parteciparvi, personalmente o a mezzo procura validamente esibita e, dunque, menzionata.
3. - Quanto sopra sarebbe già sufficiente a ritenere non perfezionatasi la condizione di procedibilità del giudizio in esame. Tuttavia, è noto dagli atti di causa che alla seduta del ___ le parti abbiano concordemente stabilito di differire la procedura per consentire l'integrazione della stessa nei confronti di ___ - opponente del giudizio riunito - che non era stato convocato per quella seduta. La circostanza non può essere trascurata, perché non si può omettere di considerare che la situazione così determinatasi potrebbe far ritenere prima utile seduta quella del 19.10.2021; spostando di fatto il focus sulla partecipazione delle parti (ed in specie della parte istante) a questa ultima data. Senonchè, risulta per tabulas che il ___ sia la parte istante che il suo procuratore siano stati completamente ed ingiustificatamente assenti, sia personalmente, sia a mezzo rappresentante e/o sostituto. Così scrive il mediatore a verbale: In assenza di valide ragioni che possano giustificare un rinvio della mediazione ad un successivo incontro attesta e dichiara che il procedimento non ha potuto avere inizio a causa della mancata partecipazione della ___ chiamata in mediazione ___ oltre che per l'assenza della parte istante ___ S.P.A. con avv. ___ E ciò non fa che rimandare a quanto detto al superiore punto 2. e alle problematiche già evidenziate.
3.1 - Ne consegue che anche l'assenza dell'opposta alla seduta del 19.10.2021 impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità, non potendosi considerare accoglibile o legittima la giustificazione addotta dalla stessa il giorno successivo all'incontro.  Infatti, ove coinvolta nella stessa giornata ed alla stessa ora in altra mediazione (come sostiene e come risulta dal doc d allegato alle note di trattazione scritta del 5.11.2021 a firma avv. ___, ben avrebbe potuto avvisare “per tempo” il mediatore, chiedendo un differimento. Oltre al fatto, poi, che le cause impeditive rappresentate in quel documento non riguardavano direttamente la parte istante l.r.p.t. sig.ra ___ e il suo difensore, avv. ___ bensì i loro rispettivi sostituti, e cioè la Dott.ssa ___ (per parte istante) e l'avv. ___ (quale delegato del difensore dell'istante). Né si può opporre che a quella seduta mancasse anche ___ perché risulta dal verbale del mediatore che egli abbia formalmente comunicato di non voler aderire alla mediazione, giustificandone le ragioni; ed era suo diritto farlo a prescindere dalle conseguenze. O, ancora, non si può invocare in senso contrario la disposizione dell'art. 8 comma 4bis - a tenore della quale dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 comma II c.p.c., e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio - poichè questa ipotesi riguarda esclusivamente la parte che non è onerata e_ lege all'esperimento della mediazione. Mentre, invece, proprio la funzione deflattiva assegnata dal legislatore all'istituto della mediazione postula che la parte che ha l'onere di instaurare il procedimento deve non solo avviarlo, ma anche parteciparvi personalmente, al fine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo (v. in tal senso ___ Firenze, sez. III. 21.4.2015; ___ ___ 682/2017).

* * *

Pertanto, poiché in ragione dei motivi tutti sopra esposti, il procedimento di mediazione non può ritenersi regolarmente adempiuto, la domanda di ___ va dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo va revocato. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2023
4. - In ragione della definizione in rito della causa e della speciosità della materia - peraltro variamente e non sempre pacificamente affrontata in giurisprudenza e recentemente revisionata anche dalla riforma ___ - si ritiene opportuna la totale compensazione delle spese di lite.

PQM
 
il Tribunale di Reggio Calabria, sezione civile in composizione monocratica in persona del GOT dott.ssa Sorrenti definitivamente pronunziando nei giudizi riuniti rg 2138 e 2163 del 2020, proposti uno da ___ e l'altro da ___ contro ___ così provvede:
a) Dichiara improcedibile la domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 445/2020 (N.R.G. 1496/2020);
b) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in ___ il ___

Il GOT Dott.ssa ___ a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/09/2023

causa n. 2138/2020 R.G.

Giudice Luisa Sorrenti
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Roberta Calabrò Mediatore Avv. Roberta Calabrò
Ho scelto di fare l'avvocato per innata attitudine e passione per il diritto ed esercito la professione dal 1989.
L'approccio con le tecniche di negoziazione, di comunicazione e di gestione del conflitto hanno segnato un'evoluzione che mi ha permesso di divenire uno dei pionieri della Mediazione professionale in Italia a partire dal 1999. Costante aggiornamento e continua pratica hanno fatto il resto.
L' indiscusso apprezzamento della mia opera di mediatore e di formatore in questa materia ...
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