La mediazione avviata oltre il termine disposto dal giudice è valida.

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Avv. Daniela De Vita

Corte d'Appello di Milano, ordinanza 28.6.2016

A cura del Mediatore Avv. Daniela De Vita da Milano.
Letto 2507 dal 03/11/2016

Commento:

Il termine disposto dal giudice per l’avvio della procedura di mediazione è ordinatorio.
Il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti, ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporta, pertanto, l'improcedibilità del giudizio stante la sua natura non perentoria.
La decisione è stata presa dalla Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Monza che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio per una mediazione conclusasi regolarmente ma avviata tardivamente, oltre il termine di quindici giorni disposto dal giudice.

Testo integrale:

CORTE D’APPELLO DI MILANO
sez. I Civile
ordinanza 28 giugno 2016
Presidente Mesiano
Relatore Fiecconi
Ritenuto che:
I. in data 03.03.2015, il sig. C.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ---- emesso dal Tribunale di Monza per la somma di € 115.433,18 in favore di I.S.P.A., quale procuratore di I. S. S.P.A.;
2. con sentenza n. ---/2016 del 21.01.2016 il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione, in quanto improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione entro il termine previsto, rilevato che i) il termini di 15 giorni fissato dal giudice ha natura ordinatoria e che, pertanto, la parte su cui grava l'onere di attivare la procedura conciliativa può chiedere una proroga dei termine ex art. 154 c.p.c., purché prima della scadenza del termine medesimo; ii) il deposito della relativa istanza da parte del sig. C.L. è avvenuta in data 18.11.2015 e, pertanto. successivamente al termine del 31.07.2015 fissato dal giudice;
3. il sig. C.L., con atto di citazione del 04.03.2016, svolge appello deducendo i) l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto per effetto della dichiarazione di improcedibilità da parte dei giudice di prime cure; ii) in via subordinata, l'erroneità della decisione assunta da parte dei giudice di primo grado laddove dichiara l'improcedibilità del giudizio a fronte del deposito tardivo dell'istanza di avvio del tentativo di conciliazione; iii) nel merito, la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante il tempestivo disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione in oggetto.
Considerato che:
4. il giudice di prime cure ha disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione;
5. a fronte del tardivo deposito della suddetta domanda, avvenuto il 18 novembre 2015 e, pertanto, oltre il termine del 31 luglio 2015 indicato dal giudice in conformità alla norma di cui sopra, il giudice di prima istanza ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio nonostante fosse stata dal medesimo accertata la natura ordinatoria del termine suddetto;
6. il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato;
7. ai fini del decidere il merito della controversia, risulta pertanto necessario procedere alla fase istruttoria sollecitata dal sig. C.L. sin dal primo grado di giudizio, francata solo per effetto della declaratoria d' improcedibilità;
8. risulta pertanto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico affinché venga effettuata una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta alla fideiussione asseritamente rilasciata da parte del sig. C.L. nei confronti di T. s.a.s. di E. Società Semplice & C., disconosciuta dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione e di cui la controparte ha chiesto di avvalersi producendone l'originale;
9. alla stregua di quanto rilevato, è necessario nominare all'uopo il CTU dott. G.G.M., via M. M., Milano (tel.----; cell.----) cui si assegna il seguente quesito peritale: "Accerti il consulente, esaminati gli atti e i documenti di causa, se la sottoscrizione apposta alla fideiussione rilasciata da parte del sig. C.L. nei confronti di T. s.a.s. di E. Società Semplice & C. sia riconducibile al sig. C.L.".
P.Q.M.
La Corte d'Appello:
I. nomina quale CTU dott. G.G.M.,via M. M., Milano (tel.----; cell.----), convocandolo per il conferimento del suddetto incarico innanzi al consigliere relatore F.F. all'udienza monocratica che si terrà il 28.09.2016, ore 9:00, ore, piano V, stanza n. 3 (scala Z, lato S. Barnaba).
Milano
Il Giudice relatore
Il Presidente

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Chi è l'autore
Avv. Daniela De Vita Mediatore Avv. Daniela De Vita
Avvocato libero professionista iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, docente di ruolo in Discipline Giuridiche ed Economiche e mediatrice familiare, si occupa in prevalenza di tematiche relative al diritto di famiglia, successioni ereditarie, diritti reali, locazioni, comodato, condominio, infortunistica stradale, responsabilità medica.
Ha partecipato a svariati eventi formativi, master e corsi di aggiornamento relativi alle predette materie di competenza, finalizzati a migliorare il pe...
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