La mediazione delegata si intende esperita se le parti vanno oltre il primo incontro informale.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Giovanni Aldo Sechi

Tribunale Reggio Calabria, ordinanza 05.10.2015

A cura del Mediatore Avv. Giovanni Aldo Sechi da Sassari.
Letto 2582 dal 12/12/2015

Commento:

Aderendo al principio di effettività, il Tribunale di Reggio Calabria precisa che “per mediazione disposta dal Giudice”  si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.

Testo integrale:

TRIBUNALEDI REGGIO CALABRIA
Sez. II Civile
 
Il Giudice Istruttore
Esaminati gli atti del procedimento e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 24 settembre 2015;
valutata la natura della causa (risarcimento danni a seguito di evento dannoso verificatosi nel corso di un viaggio crociera) e le difese delle parti;
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto prospettati dalle parti e della tipologia dei rapporti intercorsi;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
PER QUESTI MOTIVI
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
DISPONE l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
FISSA nuova udienza in data 21 aprile 2016 per verificare l’esito della procedura di mediazione.
PRECISA che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;
PRECISA che le parti dovranno presentarsi dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.
Si comunichi alle parti.
Reggio Calabria, 5 ottobre 2015
Il giudice
Dott.ssa Lucia Delfino
 
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Giovanni Aldo Sechi Mediatore Avv. Giovanni Aldo Sechi
Esercita l'attività di avvocato dal 1994, Cassazionista dal 2007.

Si occupa prevalentemente di diritto penale e di diritto civile, e predilige le problematiche inerenti la colpa professionale, la circolazione stradale e la produzione e commercializzazione di prodotti difettosi.

Forte della esperienza maturata nel campo assicurativo prima e dopo la laurea e della attività svolta quale difensore di società assicuratrici, è particolarmente attento alle problematiche della materia.

È lega...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia







ok