La mediazione è valida anche se ha un’ampiezza oggettiva e soggettiva maggiore rispetto alla domanda giudiziale.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Biagio  Barbiera

Tribunale di Forlì, 23.06.2022, sentenza n. 472 – giudice Valentina Vecchietti

A cura del Mediatore Avv. Biagio Barbiera da Palermo.
Letto 745 dal 27/06/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera assembleare.
Parte convenuta deduceva che l’attore aveva depositato la domanda di mediazione oltre il termine di trenta giorni dall’adozione della delibera e, quindi, tardivamente (peraltro dopo la notifica dell’atto di citazione); per tale ragione, eccepiva l'inammissibilità dell’impugnazione della delibera ex art. 1109 c.c. per omesso tempestivo rispetto della condizione di procedibilità.
Inoltre, parte convenuta rilevava l'irritualità della domanda attorea poiché non le parti del giudizio e quelle della mediazione non erano le medesime.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • la maggiore ampiezza soggettiva ovvero oggettiva della mediazione rispetto all'oggetto del giudizio e/o il fatto che la mediazione sia stata instaurata dopo il giudizio non inficia la validità della mediazione;
  • infatti, la mediazione può intervenire anche in corso di causa (art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010).
La mediazione è stata validamente esperita e, pertanto, l’eccezione di tardività della domanda è infondata. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
ORDINARIO di FORLI' SEZIONE CIVILE
 
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1768/2017 promossa da: AVV. xxx ; ATTORE
contro AVV. xxx; CONVENUTO
PROF. G; CONVENUTO AVV. C.XXXX CONVENUTO

CONCLUSIONI 
 
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del xxxx: per l'attore avv. G.XXXXXX Z.XXX: Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Forlì In via Istruttoria, PORRE la causa in rilettura per l'assunzione delle prove orali dedotte nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.; nel merito, DICHIARARE nulla, annullabile, invalida, inefficace e , qualora occorrer possa, revocare per illegittimità e/o violazione di legge, conflitto di interesse, abuso di maggioranza, abuso e/o eccesso di potere la delibera 7.4.2017 dell'assemblea dei comunisti dell'eredità indivisa dell'eredità di M.XXXXX Z.XXX convocata per le ore 10, 30 da C.XXX Z.XXX che ha illegittimamente approvato l'O.D.G. del 31.03.2017 che così prevedeva: "III) Fissazione, in più punti, dell'o.d.g.: 1) L'oggetto della delibera è, perciò, anzitutto la nomina di un amministratore ex art. 1105- 1106 c.c. relativamente a detti beni. I poteri dell'amministratore saranno, esclusa la rappresentanza processuale- con l'eccezione dell'espresso potere che gli verrà conferito in assemblea di agire per ottenere il pagamento pro quota delle spese condominiali e/o dei contributi alla ristrutturazione degli immobili - quelli tipici di un amministratore di cosa comune; 2) Esemplificativamente si propone che l'amministratore potrà: gestire al meglio le cose comuni, con la precisa intenzione di conferire a lei/lui tutto ciò che è a tale attività necessario; e cioè, solo esemplificativamente, il potere di procedere alla ricerca di inquilini/locatari ed alla regolarizzazione dei relativi contratti, al fronteggiare le emergenze segnalate dagli occupanti degli immobili, alla manutenzione ordinaria dei terreni e quant'altro, a presenziare ad eventuali opere di ristrutturazione, arredamento, acquisto e messa a norma degli impianti, alle manutenzioni ordinarie dei medesimi, alla gestione dei contratti agricoli, della fatturazione dei pagamenti autorizzati dalla maggioranza legale dei comunisti, dei rapporti coi terzisti, alla rendicontazione contabile OVE NECESSARIA, ai rapporti con l'AGENZIA delle Entrate per eventuali proposte di adesione a seguito di eventuali accertamenti fiscali, con i professionisti e le imprese interessate alle attività di cui sopra, et similia. Naturalmente con piena facoltà di accedere agli immobili in ogni istante in cui ella lo desidera o lo reputi necessario; 3) Si propone inoltre espressamente, che l'amministratore / amministratrice avrà anche il potere, che si affiancherà a quello degli aventi diritto, senza eliminarlo, di stipulare in loro rappresentanza contratti di locazione, al fine della semplificazione delle relative procedure; IV) PROPOSTA 4) La proposta dell'Avv. C.XXX Z.XXX è quella di nominare C.XXXXXX C.XXXXXXXX, moglie di C.XXXX M.XXXXX Z.XXX, nata a C.XXXX il 23.07.1974, domiciliata in Forlì, Via XXXXXXXX dei P.XXXXX n. 52, a cui conferire i poteri di cui ai punti che precedono (invero, la C.XXXXXXXX ha nella propria disponibilità già, da tempo risalente, tutte le informazioni occorrenti per procedere in tal senso, apparendo la persona più idonea); 5) L'Avv. C.XXX Z.XXX, propone la nomina della C.XXXXXXXX per la durata di un anno, salvo rinnovo, e propone altresì di affiancare a C.XXXXXX C.XXXXXXXX, l'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX del Foro di Avellino (quest'ultimo col compito di redigere gli atti stragiudiziali e pregiudiziali - p. es. missive, atti di costituzione in mora, intimazioni, atti di negoziazione assistita, pareri legali, redigere missive et coetera -che si rendessero necessari nell'attività dalla predetta svolta);  propone altresì la nomina della Dott.ssa F.XXXXXXX L.XXXXXX, date le sue competenze professionali, al fine di amministrare i titoli e gli investimenti o prodotti finanziari giacenti presso l'eredità dell'Avv. M.XXXXX Z.XXX, e di svolgere attività di consulenza in particolare per quanto attiene il loro andamento nelle borse , e, dunque, la loro rischiosità, ai fini in particolare della richiesta di vendita ex art. E LU 493 c.c. Invero, se non gestito e se non concentrato, il portafoglio titolo, nel corso degli anni inevitabilmente necessari ad affrontare la causa, perderebbe di valore; 7) L'Avv. C.XXX Z.XXX propone, come compenso dei predetti, le seguenti somme: -euro 2.500 a titolo di rimborso spese forfetizzato per la durata di un anno per C.XXXXXX C.XXXXXXXX; -euro 5.000 a titolo di compenso forfetizzato per la durata di un anno per C.XXXXXX C.XXXXXXXX; -euro 4.500 a titolo di compenso forfetizzato per la durata di un anno dell'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX (spese e costi inclusi); -euro 6.000 a titolo di compenso forfetizzato per la durata di un anno per la Dott.ssa L.XXXXXX (spese e costi p inclusi); -quindi in totale euro 18.000, 00 all'anno eppertanto, e n. n mese (di cui 625 per la C.XXXXXXXX; euro 500 per la Dott.ssa la P.XXX; ed 375 per l'Avv. C.XXXXXX). 8) I tre professionisti, per conseguire il compenso, potranno, in alternativa all'autoliquidazione (in prededuzione) tramite il fondo comune secondo quanto si dirà, agire pro quota (al 25%) nei confronti di ciascuno dei comunisti, stabilendosi espressamente la parziarietà, come è logico, della obbligazione dei comunisti inerente il loro compenso. V) ADDITIVA QUESTIONE Al contempo si propone all'attenzione dell'o.d.g. la seguente questione. Il primo e più rilevante problema o questione consiste nella gestione dei canoni degli immobili già di proprietà dell'Avv. M.XXXXX Z.XXX e la creazione di un c/c (conto corrente) ove essi possano confluire. Onde evitare pretestuose osservazioni avversarie, si evidenzia che la riscossione del canone d'affitto rientra nella ordinaria gestione dell'immobile (ex pluribus: Tribunale Ravenna 13.1.1994 in P.XXXX CEDAM). La giurisprudenza di legittimità ha in particolare evidenziato che la deliberazione di temporaneo accantonamento, in un fondo di riserva per spese, dei proventi costituiti dai canoni locativi integra atto di ordinaria amministrazione, in quanto non incide sulla struttura e consistenza del bene comune, e, pertanto, è validamente approvata dalla maggioranza dei partecipanti in base al valore delle quote, ai sensi dell'art. 1105, comma 2, c.c. Cassazione civile, sez. II, 13/02/1988, n. 1553). La delibera è giustificata dallo stato fatiscente di molti immobili, che necessitano di ammodernamento e di lavori urgenti ed indifferibili. VI) CREAZIONE DI UN UNICO CONTO E VINCOLO DI DESTINAZIONE Ora è evidente che non avrebbe senso che i canoni della complessa eredità immobiliare dell'Avv. M.XXXXX Z.XXX confluissero in conti separati, per cui si propongono i seguenti ulteriori punti dell'o.d.g.: 9) - la costituzione di un unico conto corrente, presso cui i singoli conduttori dovranno, previo invito dell'amministratore, versare i canoni dovuti in forza di contratti stipulati col defunto o con i condividenti (compresi ovviamente i canoni scaduti e non corrisposti in attesa dell'inventario); 10) - la destinazione di tali canoni in primis cioè in via privilegiata al pagamento delle spese (es. gas, acqua, luce , etc. ove non pagati dai conduttori) ovvero dalle spese di gestione ordinaria (fra i tanti esempi: pulizie annuali caldaie, etc) tasse od imposte gravanti sulla proprietà (p. es., IMU, TARES, tasse comunali etc) dei singoli immobili; fermo il diritto alla prededuzione degli amministratori per il loro compenso; Il) - l'utilizzo, in via successiva, da parte dell'amministratore della parte di tali canoni che residua - in assenza di motivata e documentata opposizione dei comunisti e comunque previa eventuale convocazione dell'assemblea in caso di contrasto - per il rifacimento degli impianti obsoleti, mai eseguiti dal de cuius eda chi ebbe ad amministrare in precedenza i suoi beni (per esempio: l'impianto elettrico, gli impianti idraulici, le caldaie, i vetri degli immobili, etc. per una loro totale messa a norma); con l'implicita avvertenza che dovrà essere rispettato, almeno tendenzialmente, e salvo motivata necessità, il criterio tendenziale dell'inerenza (cioè della destinazione dei canoni all'immobile/palazzo cui si riferiscono) e dell'urgenza; 12) - da ultimo, se esisterà mai una ulteriore somma residua, si propone che l'amministratrice la versi pro quota ai singoli comproprietari. VIII) Si propone inoltre il seguente ulteriore punto, dell'o.d.g. I vari titoli o investimenti del de cuius, indicati in particolare nella parte finale dell'inventario, in difetto di autorizzazione giudiziaria alla loro vendita necessitano anch'essi di amministrazione, ed in particolare di consulenza al fine di un loro eventuale disinvestimento e/o vendita sicché si propone anche il seguente ulteriore punto dell'ordine del giorno (tenuto conto della particolarità di questi beni): 13) - conferimento alla Dott.ssa F.XXXXXXX la P.XXX, moglie del prof. G.XXXXX Z.XXX, del potere di concentrarli, per migliore gestione, eventualmente presso un unico istituto di credito; il punto è perfettamente rispettoso del disposto dell'art. 493 c.c. e la volontà maggioritaria dei comunisti è volta evidentemente ad un atto di gestione ordinaria (non straordinaria) della amministrazione dei titoli; 14) potere della Dott.ssa F.XXXXXXX L.XXXXXX di svolgere consulenza al fine della valutazione della redditività dei titoli, del loro andamento sul mercato, delle loro eventuali flessioni (funzionale a consentire ai condividenti di valutare se chiedere la vendita dei titoli ex art. 493 c.c.) e potere di stipulare, con un istituto di credito, uno o più contratti volti all'amministrazione Repert. n. n 105 2/ 202 0 D e l 23/06/2020 divisione dell'AGO o vendita autorizzata o comunque scioglimento della comunione; 15) con espressa attribuzione all'amministratrice L.XXXXXX del potere di chiedere la riscossione di cedole e/o dividenti e/o altro per conto dei comproprietari, che dovranno confluire sul conto corrente ove dovranno confluire, fra l'altro i canoni di locazione, per migliore praticità. Ovviamente all'assemblea si potrà delegare taluno in sostituzione.
L'assemblea viene dunque convocata per il giorno 07 aprile 2017 ore 10, 30 presso lo STUDIO LEGALE DELL'AVV. C.XXX Z.XXX, UBICATO IN FORLI', VIA B.XXXXXX N. 1, S.XXXXX P.XXX.
Quindi, l'o.d.g. dell'assemblea è costituito dai punti surrichiamati (da 1 a 15).
Ricapitolando, il senso della convocazione è questo: gli immobili devono essere amministrati, fino a quando non saranno divisi; - i canoni devono essere riscossi; - non avrebbe senso veruno riscuoterli su più c/c differenti; -è pacifico che esistano dei beni che da decenni non sono ristrutturati (Via P.XXX R.XXXXXX in Forlì, Via M.XXXXXXX in D.XXXXXX e verosimilmente altri) e questo espone certamente i comproprietari a gravi per non dire gravissimi rischi e responsabilità civili e penali: non potendosi costringere l'amministratrice a reperire fondi tramite onerose azioni giudiziarie, la via più elementare pare proprio l'utilizzo dei canoni (anche se non è escluso il ricorso a dette azioni di recupero, perché i canoni potrebbero non essere sufficienti); si segnala da ultimo l'opportunità che vengano eventualmente, se del caso, preferite imprese che accettino pagamenti a rate, perché i lavori sono obiettivamente urgenti (pur essendo nota la questione, comunque certamente da risolvere, della detraibilità dei costi, ma l'urgenza in simili casi dovrebbe prevalere); si deve creare un unico conto titoli, che verrà gestito dalla Dott.ssa F.XXXXXXX L.XXXXXX", per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione e di tutte le memorie difensive attoree, nonché per tutti i profili di violazione di legge, conflitto di interesse, abuso di maggioranza, abuso e/o eccesso di potere comunque emersi in corso di causa o anche dopo la notifica dell'atto di citazione, estendendosi la presente domanda - con espressa sostanziale volontà - a tutti i predetti profili anche non esplicitamente menzionati che dovessero, comunque, essere emersi: ADOTTARE tutte le ulteriori statuizioni consequenziali; DISPORRE, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle frasi sconvenienti e offensive delle controparti nei vari scritti difensivi - di cui si riportano quelle più evidenti: " a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di Cesare M.XXXXX Z.XXX: "L'attore dimentica, nella propria partigiana ed inveritiera rappresentanza dei fatti, altre circostanze di diritto, che detrimono ogni ipotesi avversaria". A pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di C.XXXX M.XXXXX Z.XXX: "Tale inesistente conflitto, peraltro non viene desunto da G.XXXXXX Z.XXX da alcun atto relativo alla gestione dell'eredità di M.XXXXX Z.XXX (C.XXXXXXX C.XXXXXXXX è fresa di nomina), ma pretesi eventi passati, presentati in maniera totalmente distorta, partigiana e soprattutto falsa A pag. 44 della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Quanto alla lettera della consorte dello scrivente Avv. M.XXXX M.XXXXX Z.XXX e quanto alla lettera in stile "cambroniano"?) si può solo dire che il riferimento a tali missive dimostra l'assenza evidente di serietà dei rilievi avversari e come sempre l'intento diffamatorio e prevaricatorio". A pag. 48 della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Gli assunti avversari, oltretutto, suonano canzonatori". A pag. 49 della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Questi assunti rilevano l'attitudine all'insincerità di controparte, meritevole della sanzione ex art. 96 c.p.c.". A pag. 53 della comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "I conflitti astratti, peraltro frutto di elucubrazioni, non rilevano per il diritto". A pag. 13 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX M.XXXXX Z.XXX: "Invece, ha "avvicinato" una ex colf di origine straniera di M.XXXXX Z.XXX per raccogliere delle dichiarazioni assolutamente menzognere su tutta la linea. Dichiarazioni menzognere albergano poi negli atti avversari non solo sulla questione dello stato di capacità di M.XXXXX M.XXXXXX, ma anche sul resto (gli e/c ed il CUD della pensione di M.XXXXX Z.XXX rivelano, a dispetto delle tesi di controparte, che lo scrivente non ha ricevuto nessuna delle elargizioni che sono state messe in bocca ad A.XXXX G.XXX o comunque quelle di cui controparte favoleggia.........) ". A pag. 4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "La giurisprudenza di legittimità, alla quale ci si vuole attenere perché un atto non può divenire una "filippica distruttiva", come pretenderebbe invece il callido competitore",  nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Ancora una volta, le pretese d.XXXXXXXXX Z.XXX, sbandierate nella sede avversaria, sono aberranti e disvelano intenti privi di costrutto". A pag. 12 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Invece avvicinò una colf di origine rumena cui metterà in bocca, in uno con il suo sodale collega di studio, circostanze assolutamente false". A pag. 13 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Qui si è gravemente alterato il rapporto basilare e sacrosanto di fiducia che deve esistere fra avvocato e collaboratore. E questa alterazione è opera degli Avv. ti G.XXXXXX Z.XXX ed E.XX R.XXX. Non interessa, ovviamente, solo il mezzo con cui ciò si sia potuto ottenere (minacce alla collega ? Blandizie ? Richieste di altro tipo?)". A pag. 14 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Inoltre, l'avversario - a corto di argomenti e G.XXXXXX Z.XXX non ne ha mai avuti - si avvicina al legale del sottoscritto e induce quest'ultima a "rimangiarsi tutto", sol perché è cessato il rapporto di collaborazione". A pag. 15 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "G.XXXXXX Z.XXX, non solo non si sa con quali richieste/blandizie o altro ha indotto l' Avv. La C.XXX a diffamare lo Studio Legale Z.XXX ("essendomi ritrovata catapultata in un posto ove vigeva e vige il caos il terrore e l'ansia da prestazione"), ma poi usando tali affermazioni in un giudizio civile (A dimostrazione della penuria di argomenti seri), ha addirittura acquisito la corrispondenza interna dello Studio legale avversario e le informazioni personali e professionali inerenti il rapporto con il capo studio per utilizzarle in quella sede come complemento istruttorio (!). Lo stile impiegato è quello evidentemente massonico". A pag. 16 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. nell'interesse di C.XXXX Z.XXX: "Con il consueto stile ermeticomassonico di cui controparte non fa mistero? " - condannando le predette controparti al risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c. con riferimento anche al danno non patrimoniale con particolare riguardo alle predette espressioni non aventi alcuna attinenza con l'oggetto della causa. Con vittoria di spese e compensi legali e con sentenza immediatamente esecutiva. per il convenuto avv. C.XXX Z.XXX: Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: - DICHIARARE l'inammissibilità e/o l'improponibilità ab origine di ogni domanda avversariamente proposta (da G.XXXXXX Z.XXX) ed in particolare l'impugnativa ex art. 1209 c.c. sollevata circa la delibera dei comunisti/comproprietari del 07.04.2017; - DICHIARARE la carenza di interesse d.XXXXXXXXX Z.XXX di impugnare della delibera per le ragioni esposte in corso di causa; - DICHIARARE in ogni caso l'improponibilità e/o l'irricevibilità della richiesta avversaria di nomina di un amministratore giudiziario; - DICHIARARE in ogni caso la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni azione ex adverso proposta, sia ab ovo sia alla luce dei fatti sopravvenuti in corso di causa, anche alla luce del criterio meramente eventuale della soccombenza virtuale; - DICHIARARE l'inammissibilità di tutte le domande proposte tardivamente da G.XXXXXX Z.XXX solo in corso di causa - fra cui la richiesta di rendiconto dell'amministratore, SENZA PERALTRO ESTENSIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMA; - Con il favore delle spese di lite da liquidare come da notula o secondo quel diverso importo ritenuto di giustizia oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. e 22% I.V.A.)  - Con valutazione della ricorrenza dell'art. 96/3 per Repert. tn. d1052/2020ddel 23/06/2020 G.XXXXXX Z.XXX e per la violazione di diritti assoluti. * * * -B-DISPORRE, all'esito della lite e dunque anche in sentenza ed in ogni caso e comunque, exartt. 88 e 89 c.p.c. la cancellazione delle seguenti intollerabili espressioni offensive d.XXXXXXXXX Z.XXX che non concernono l'oggetto della controversia: 1) tutte quelle indicate nella comparsa di risposta; 2) le seguenti rinvenibili nella memoria inviata telematicamente il giorno 12.10.2017 da G.XXXXXX Z.XXX: (v. pag. 1 di della memoria, vi è solo la notazione che i numeri arabi sono inseriti dal sottoscritto solo ed esclusivamente per finalità di schematizzazione): -DIFFAMAZIONE AGGRAVATA- 1 ) l'Avv. C.XXX Z.XXX ha proposto una querela calunniatoria (è sufficiente leggerla contestualmente alla deposizione testimoniale di G.XXX A.XXXX, fedele [ ? ] governante di M.XXXXX Z.XXX e teste oculare in posizione di assoluta terzietà[è parte del giudizio distinto al n. R.G. 3958/2017 avanti a Codesto giudice]: prodotta sub doc. 25) nei confronti dello scrivente Avv. G.XXXXXX e dell'Avv. E.XX R.XXX di cui il sottoscritto ha avuto conoscenza solo in data odierna 09.10.2017. Si produce al riguardo copia del decreto 15.06.2017 (doc. 1), nonché copia degli atti penali del relativo procedimento (doc. 2). -ADDEBITO ALLO SCRIVENTE DI INTENTI INTIMIDATORI E, QUINDI, ULTERIORE FATTO INTEGRANTE DIFFAMAZIONE AGGRAVATA-2) Ricapitolando, C.XXX Z.XXX, a fini intimidatori [frase sconveniente ed oggettivamente offensiva anche perché falsa], per impedire allo scrivente il legittimo esercizio dei propri diritti costituzionali di difesa, ha dapprima "stilato" le ormai note email ad apparente stesura dell'Avv. M.XXX A.XXXXX La C.XXX; di poi ha presentato continui esposti contenenti costanti menzogne; infine ha presentato anche la querela sopraesposta. 3 ) C.XXX Z.XXX ha presentato 15 esposti (mentre viene vergata la presente memoria) (la contabilità è in continuo aggiornamento), 6 esposti contro l'Avv. E.XX R.XXX, 7 esposti contro il Prof. F.XXXX P.XXXXXXX, presidente distrettuale del Consiglio di Disciplina. Lo scrivente in 37 anni di vita professionale ha ricevuto in tutto 5 esposti (in parte clienti "singolari" in parte da parti avversari) tutti archiviati senza attivazione di alcun procedimento disciplinare e una denuncia di una assai singolare controparte (anch'essa calunniatoria) prontamente archiviata. L'Avv. E.XX R.XXX, in 30 anni di vita professionale non ha mai ricevuto un esposto né una denuncia o querela; il Prof. F.XXX [recte: F.XXXX, n.d.a.] P.XXXXXXX in una lunghissima e onoratissima attività accademica non ha mai ricevuto esposti. 4) Peraltro, l'uso della querela, con rappresentazioni false, che il P.M. ha significativamente definito "infondata" è un salto di qualità rispetto alla pur gravissima strategia dell'uso degli esposti intimidatori, per cui lo scrivente - al solo scopo di non esporre la stimatissima collega Avv. E.XX R.XXX a procedimenti penali (per quanto destinati a certa archiviazione) - è costretto a revocare la nomina dell'Avv. E.XX R.XXX ed a costituirsi in proprio in sede di autotutela al fine di sottoscrivere tutti gli atti di causa. 5) L'Avv. C.XXX Z.XXX - come si diceva - ha presentato 15 esposti contro l'Avv. G.XXXXXX Z.XXX e 6 contro la collega E.XX R.XXX (si producono gli esposti fatti contro entrambi i difensori: doc. 3-8) per impedire e/o ostacolare l'esercizio dei diritti di difesa ex art. 24 della Costituzione. Si tratta di tesi ultronee perché se G.XXXXXX Z.XXX in ineludibile. Il G.O. ha intelligenza e capacità di comprendere chi ha trasformato il processo in una bagarre. Il G.O. ha motivo di capire chi è colui che si produce in continui attacchi ad hominem. -III--IL SEGRETO D'UFFICIO VIOLATO- 6) Orbene, questo personaggio ha "scatoloni" di esposti (eventuali testi l'Avv. R.XXXXX R.XXXXX, Presidente del Consiglio dell' Ordine di Forlì-Cesena, ed il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense), presentati da magistrati, avvocati e clienti, cioè da tutti i soggetti del rapporto forense; e per sottrarsi alla Giustizia forense usa un "trucchetto": quello di fare esposti nei confronti di tutti i componenti i consigli di disciplina dell' Emilia Romagna (il solo Presidente distrettuale del Consiglio di Disciplina prof. Avv. F.XXXX P.XXXXXXX, come detto, ha avuto 7 esposti dall'Avv. C.XXX Z.XXX) al fine poi di effettuare la ricusazione e/o sperare nella loro astensione. Il "trucchetto" è stato perfezionato, nel senso che i colleghi tutti galantuomini - raggiunti dagli esposti e dalle ricusazioni - si sono spesso spogliati dei fascicoli relativi ai gravissimi procedimenti disciplinari a carico del predetto convenuto, il che è ha determinato il lento trascorrere degli anni e quindi il raggiungimento - da parte dell'incolpato - dell'obiettivo della prescrizione; dopodiché il predetto incolpato ha fatto altri esposti sostenendo che sarebbe stato danneggiato dalla prescrizione in quanto doveva essere prosciolto, per perdere ulteriore tempo al fine di ottenere la prescrizione degli ulteriori costanti illeciti disciplinari che gli vengono contestati; e così di continuo esponendo e ricusando. Tutta la di lui vita professionale (almeno dopo i 30 anni) è stata connotata dalla pendenza di procedimenti disciplinari. Ebbene, colui che cerca in tutti i modi e con tutti i sistemi di rifiutare la Giustizia forense vorrebbe che la Giustizia forense si occupasse e colpisse i colleghi sulla base dei suoi esposti ! Il comparente contesta integralmente e radicalmente "parola per parola" le affermazioni di cui alle comparse di costituzione e risposta redatte nell'interesse di C.XXXX Z.XXX, G.XXXXX Z.XXX e C.XXXX M.XXXXX Z.XXX. Le vicende disciplinari sono ultronee. Il G.O. leggerà gli atti e comprenderà chi ha deciso di spostare sul personale la vicenda. -IV- -L'ATTRIBUZIONE A G.XXXXX Z.XXX DI ESPRESSIONI DIFFAMATORIE, DA COSTUI, A QUANTO CONSTA, MAI PRONUNCIATE-7) G.XXXXX Z.XXX tiene un atteggiamento "double face", come è dimostrato anche dalla vicenda della scelta dal dott. C.XXX C.XXX di cui di seguito si dirà. In privato [.XXXXXX Z.XXX, n.d.a.] con lo scrivente, manifesta il suo imbarazzo e la sua totale dissociazione rispetto agli eccessi di C.XXXX Z.XXX, alle vicende disciplinari, alle molteplici controversie con Giudici e colleghi e clienti; rappresenta la sua preoccupazione per la lesione del suo prestigiostante la carica occupata (per quanto costantemente deduca di far fortunatamente parte di un contesto ambientale del tutto "lontano" quale quello di Ferrara) - che potrebbe derivare dalla risonanza degli "scatoloni" di procedimenti disciplinari, ma poi, stante l'assenza di coraggio e il timore per la sua reputazione, nonché la convergenza di interessi (illuminante la sotto riportata deposizione di G.XXX A.XXXX) si appiattisce sulle stesse difese, addirittura conferendo mandato, in questa fattispecie, ad uno degli amanuensi di C.XXXX Z.XXX senza leggere quanto viene poi scritto. - ART. 622 C.P.- 8) Leggiamo una delle e-mail ad apparente firma quale ha - con onestà intellettuale e con coraggio - segnalato che le email intimidatorie (da essa stessa qualificate tali) erano concepite e predisposte dai soci di studio C.XXX Z.XXX e C.XXXX M.XXXXX Z.XXX e inviate violando le credenziali della PEC della predetta Avv. M.XXX A.XXXXX La C.XXX. Per esempio e-mail 15.2.2017 ore 13.31 (doc. 9) che si riporta integralmente: "Interviene sempre la sottoscrivente M.XXXXXXXXX La C.XXX sempre per conto e nell'interesse dell'Avv. C.XXX Z.XXXXXX renderla edotta di un importante credito dell'Avv. C.XXX Z.XXX verso M.XXXXX Z.XXX e , quindi, ora verso la massa. * ALFA- -BETA- -GAMMA- -DELTA- EPSILON- -ZETA- Avv. M.XXXXXXXXX La C.XXX per Avv. C.XXX Z.XXX". [OMISSIS: si omettono le pagine da 5 a 26] Questioni che non hanno alcuna attinenza alla vertenza e non sarebbero neppure scriminate poiché l'immunità riguarda solo la stretta attinenza all'oggetto del contendere che, nel caso di specie, non sussiste affatto. -V--IN RELAZIONE A QUANTO EVIDENZIATO DALL'AVV. M.XXXXXXXXX LA C.XXXXXXXXXX, l'Avv. G.XXXXXX Z.XXX prosegue a pag. 26 della propria irrituale memoria: 9) Si legge nella comparsa di C.XXXX Z.XXX i relativi gravissimi fatti di ingiuria verranno tutti provati: "d) Le espressioni gravi ed offensive e contegno di controparte rilevante ex art. 88 c.p.c. e 89 c.p.c.. Si invoca la condanna di controparte, per dette espressioni al pagamento della somma, che pare equa, di euro 20.000,00 o quella diversa somma, superiore od inferiore ritenuta di giustizia, essendosi già investita l'autorità competente in sede disciplinare. Quando un avvocato redige un atto di una controversia civile, ed in particolare un atto di citazione deve infatti non solo rammentarsi delle regole irrinunciabili della deontologia forense, ma pure rispettare l'oggetto della controversia (art. 598 c.p., 89 c.p.c.)". 10) L'Avv. M.XXX A.XXXXX La C.XXX così esordisce: "premetto che la scorsa settimana, nello specifico il 27.03.2017 ho avuto un breve colloquio con il collega Avv. R.XXXX M.XXXXX che ho fermato personalmente in P.XXXX S.XXX nell'ora della pausa pranzo per potergli spiegare alcuni punti connessi a ciò che si è verificato e chiedendogli di avere un ulteriore colloquio con il suo assistito Avv. G.XXXXXX Z.XXX": il che significa che è stata la predetta collega a contattare l'Avv. R.XXXX M.XXXXX e a chiedere di avere un colloquio con l'Avv G.XXXXXX Z.XXX, il chè rappresenta la condotta di un collega serio di fronte alla "manipolazione" (come da lei stessa evidenziato) subita con condotte di rilevanza penale. Lo scrivente ha ritenuto né di non contattarla né di risponderle anche per evitare strumentalizzazioni da parte di chi (come l'attore ben sa) manipola continuamente la verità e ha affidato all' Avv. R.XXX l'incarico della richiesta di fornire via PEC le spiegazioni che l'Avv. La C.XXX intendeva fornire in un colloquio in studio, anche perché "verba volant scripta manent". "Erroneamente credevo che le stesse non avessero né un tono minaccioso né contenessero alcun tipo di diffida" (cfr. pag. 32 del libello avversario; ed in effetti è così, basta leggerle); non vi è evidentemente limite al peggio; e il segreto professionale?; e la riservatezza?" ... "Tutto ciò a fini evidentemente diffamatori visto che controparte, nel riportare un pensiero dell'Avv. ssa La C.XXX, a pag. 32 del libello introduttivo sostiene: "(...) essendomi ritrovata catapultata in un posto ove vigeva il caos, il terrore e l'ansia da prestazione": Il convenuto finge di dimenticare che su sua imposizione l'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX (quello con cui l'Avv. M.XXXXXXXXXX La C.XXX si era confrontata prima di lasciare lo studio e di denunciare le condotte ut supra rappresentate) è stato nominato amministratore dei beni dell' eredità di M.XXXXX Z.XXX ! Orbene, la rappresentazione - da parte della collega di studio, del clima nel quale entrambi sia lei sia l'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX erano inseriti e l'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX è ancora inserito - ha evidentemente un rapporto diretto di rilevanza e pertinenza che cioè l'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX è stato nominato nel collegio di amministratori senza alcuna effettiva finalità esecutore delle mere volontà e dei meri interessi di C.XXXX Z.XXX in spregio degli interessi comuni in un clima in cui non ha nessuna autonomia. In sostanza, se un collega di studio è già in una situazione tale da determinare la illegittimità, il conflitto di interessi e l'abuso di potere e l'abuso di maggioranza da parte dei coeredi che hanno assunto la decisione, un collega di studio del Foro di Avellino (in Emilia Romagna tutti gli avvocati, pur alla ricerca di studi ove lavorare, si tengono lontani dallo studio di C.XXXX Z.XXX) il quale si trovi in un rapporto quale descritto dall'Avv. La C.XXX è evidentemente un amministratore privo di qualsiasi requisito previsto dalla legge, dalla giurisprudenza, dalla logica, dal buon senso, dalla decenza! Poiché l'Avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX aveva inviato anche lui diffide e difende C.XXX Z.XXX in una serie di giudizi, è evidente LA rilevanza della relativa produzione. L'attinenza con la vertenza è inesistente. (Pertanto non v'è alcuna scriminante ma solo ragioni offensive che non possono essere trascurate perché G.XXXXXX Z.XXX ha creato questo clima per giustificare la nomina di un amministratore giudiziario). Non si possono inventare calunnie poiché lo scrivente è INCENSURATO e non è mai stato condannato. -VI- 3) pag. 13 della prolissa memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.: un assoluto falso che probabilmente G.XXXXX Z.XXX non avrebbe fatto scrivere - "errare umanum est, perseverare diabolicum"- se avesse seguito il consiglio che lo scrivente gli aveva dato immediatamente dopo l'apertura della successione: scegliere un proprio difensore di fiducia che lo avesse messo nelle condizioni (essendo l'unico coerede non avvocato) di valutare obiettivamente i fatti e di consigliarlo obiettivamente in diritto con riguardo alle tesi ed alle domande, istanze ed eccezioni degli altri coeredi; [.XXXXXX Z.XXX, n.d.a.] ha ritenuto di continuare ad affidarsi allo studio di C.XXXX Z.XXX ed oggi si trova una comparsa a sua difesa (di cui probabilmente non condivide né i toni, né la forma né la sostanza) in cui vengono affermati falsi [...]. G.XXXXXX Z.XXX accusa l'Avv. D.XXXXX P.XXXXX, dello Studio dello scrivente, di essere una marionetta ( O puppet) dello scrivente. TALE FATTO LESIVO E DEONTOLOGICAMENTE RILEVANTE. -VII- 4) memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. d.XXXXXXXXX Z.XXX: "intasando" le aule di giustizia (come fanno taluni avvocati che devono moltiplicare gli atti [...] (pag. 3 della seconda memoria avversaria); con riferimento allo scrivente mentre questa causa non era da radicare per la sua inconsistenza; infatti i coeredi non si possono consentire un amministratore imparziale o un custode giudiziario in quanto la relativa attività comporterebbe l'emersione della verità (pag. 5); TESI, PERALTRO, PRIVA DI LOGICA AL PARI DELLE ALTRE; le condotte poste in essere da C.XXX Z.XXX e da C.XXXX M.XXXXX Z.XXX sono gravissime sotto ogni profilo non solo deontologico, ma more solito tentano la violenza della verità cercando di spacciarsi da vittime (pag. 7); DECIDER CHI DI DOVERE MA L'USO DELLE LOCUZIONI SMODATO; connotata costantemente da esposti e procedimenti disciplinari senza soluzione di continuità (pag. 7); con riferimento - ennesimo - allo scrivente; FRASE SENZA SENSO, ULTRONEA ED IMPERTINENTEE LESIVA NONCH DIFFAMATORIA; (da pag. 8) IL QUALE, DOPO LA CONDANNA A DUE MESI DI SOSPENSIONE PER UNA AGGRESSIONE FISICA CONSUMATA CONTRO UN AVVERSARIO NELLE AULE DEL TRIBUNALE [...] ha adottato lo stratagemma di fare esposti nei confronti, dapprima ai membri del Consiglio dell'Ordine e poi attualmente,  Disciplina; LA PERTINENZA CON UNA CAUSA DI IMPUGNAZIONE DI DELIBERA QUALE ? Queste condotte, peraltro, sono state giudicate più di una volta illegittime da parte del C.N.F., che ha precisamente affermato che non si possono produrre o citare iprovvedimenti disciplinari che riguardano Colleghi (Cons. Naz. Forense 22 aprile 1976 in Rass. Forense 1978, 202; Cons. Nazionale Forense 26 settembre 1986, in Rass. Forense 1987, 301; Con Naz. Forense 30 settembre 1995 n. 96 in Rass. Forense, 1995, 481), in quanto ciò costituisce pura diffamazione. -VIII- (pag. 8): tutti i membri dei Consigli di Disciplina da Rimini a Piacenza sono stati destinatari di esposti funzionali alle ricusazioni, a loro volta funzionali ad evitare i procedimenti ed i giudizi disciplinari; IRRILEVANTE, INVERITIERO E NON CONCERNENTE LA CAUSA. (pag. 8): ricusati tutti i membri del Consiglio dell'Ordine di Forlì i faldoni e gli "scatoloni" che interessavano il predetto legale sono stati trasferiti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna i cui consiglieri ("ca va sans dire") sono stati, anch'essi, attinti da esposti e da ricusazioni; idem ut supra; (pag. 9): il convenuto in questione ha depositato una memoria nella quale dichiarava che gli esposti di cattolicissimi clienti, colleghi e di non pochi magistrati erano frutto di una "congiura masso-plutogiudaica"; idem ut supra; VI E' ANCHE UNA TOTALE ASSENZA DI CONNESSIONE; (pag. 9): non solo: ha indicato come teste l'Avv. G.XXXXX R.XXX, all'epoca Gran maestro del Grande Oriente d'Italia, il quale avrebbe dovuto riferire che effettivamente dietro gli scatoloni vi era lui: il Gran M.XXXXX ! R.XXX ne ha parlato diffusamente con amici e Colleghi e la notizia si è sparsa con generale ilarità: vi erachi ipotizzava che vi fosse il "Mossad" (servizio segreto della componente giudaica della congiura) , chi ipotizzava manovre della CIA (servizio segreto della più grande plutocrazia del mondo). -IX- 5) memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. d.XXXXXXXXX Z.XXX: (pag. 10): Il "generale vecchiaia" (particolarmente severo con chi sta in studio alle ore 23 del sabato) sta risolvendo i problemi molto prima dei Consigli di Disciplina. Ormai al predetto è rimasto solo "l'orgasmo degli esposti" alle 23 del sabato [...]. -X- Con ogni conseguente provvedimento ex art. 88 c.p.c. e con condanna di controparte alla (severa) sanzione ECONOMICA ex art. 89 c.p.c. nella misura che si lascia all'apprezzamento del giudicante, non concernendo detti fatti MINIMAMENTE l'oggetto della controversia e trasmodando CONTROPARTE in gratuite e grossolane offese personali. La valutazione è equitativa. * * * -C- In via Istruttoria, la causa pare documentale ed è dunque solo per scrupolo difensivo che si chiede che il G.I., previa eventuale revoca dell'ordinanza istruttoria (dell'11.09.2019) voglia - solo ove strettamente necessario - ammettere le prove articolate in atti ed in particolare nella seconda memoria (capitoli da 1 a 12) con i testi ivi indicati, e tutte le altre prove dedotte e non ammesse. Non vi è da ultimo abdicazione ad ogni ulteriore domanda, eccezione, controeccezione, istanza istruttoria ove articolate in atti e quivi non ritrascritte, senza che possano dirsi operanti presunzioni di abbandono di sorta.

* * *
 
La causa è matura per la decisione senza necessità di ulteriori appesantimenti. Invece ecco che, in previsione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è inoltrata un'istanza ex art. 87 disp. att. c.p.c. ove si producono documenti inutili: - doc. A 183) esposto di C.XXXXXX C.XXXXXXXX al C.d.O. contro G.XXXXXX Z.XXX; che c'azzecca ? Quale pertinenza? Quale conferenza? E le denunce che G.XXXXXX Z.XXX ha fatto contro C.XXXXXX C.XXXXXXXX che esito hanno avuto? G.XXXXXX Z.XXX, questa la conclusione, denuncia (ed è un suo sacro diritto) ma, se denunciato, è vilipendio ed oltraggio; - doc. A 184) il senso della produzione sfugge ed anzi le reiterate istanze innanzi alla Dr.ssa Agnese Cicchetti erano per designare una persona che si occupasse del denaro (ab initio fu indicata F.XXXXXXX L.XXXXXX per curare la gestione globale del patrimonio in attesa di divisione oggetto ora di domanda al Giudice delle Successioni, sicché è l'ennesimo fuor d'opera); - doc. A 185) la produzione dell'atto di citazione in questa sede NON ha valenza alcuna ed è priva di senso comune poiché la diversità di questione è evidente e non è possibile né riunione né cumulo né connessione (è altro processo che verrà deciso). * * * E l'udienza di precisazione delle conclusioni è fissata per la data del 23.01.2020. Si producono ex adverso, a titolo emulativo, documenti inutili che andranno assolutamente cassati e dichiarati privi di un qualche valore, anche solo ad effetti presuntivi. L'ennesimo fuor d'opera.
Per il convenuto prof. G.XXXXX Z.XXX: Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: DICHIARARE l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o l'irricevibilità ab origine di ogni e qualsiasi domanda e/o azione e/o richiesta avversariamente proposta (da G.XXXXXX Z.XXX ) , in particolare la pretestuosa impugnativa ex art. 1209 c.c. sollevata quanto alla delibera dei comunisti del 07/04/2017; DICHIARARE la carenza di interesse d.XXXXXXXXX Z.XXX di impugnare della delibera per le ragioni esposte anche in corso di causa anche dagli altri convenuti; DICHIARARE l'improponibilità della richiesta avversaria di nomina di un amministratore giudiziario; DICHIARARE la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni azione ex adverso proposta, sia ab origine sia alla luce dei fatti sopravvenuti in corso di causa, anche alla luce del criterio - eventuale- della soccombenza virtuale; DICHIARARE l'inammissibilità di tutte le domande proposte tardivamente da G.XXXXXX Z.XXX solo in corso di causa - fra cui la richiesta di rendiconto dell'amministratore, senza estensione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima; col favore delle spese di lite oltre ad accessori da distrarsi integralmente a favore del sottoscrivente Avv. D.XXXXX P.XXXXX. per il convenuto avv. C.XXXX M.XXXXX Z.XXX: "Voglia il Tribunale di Forlì, contrariis reiectis:  DICHIARARE preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improponibilità a b origine di ogni domanda avversariamente proposta (da G.XXXXXX Z.XXX), in particolare l'impugnativa ex art. 1209 c.c. sollevata circa la delibera dei comunisti del 7.4.2017; DICHIARARE la carenza di interesse d.XXXXXXXXX Z.XXX di impugnare della delibera per le ragioni esposte in corso di causa; DICHIARARE in ogni caso l'improponibilità della richiesta avversaria di nomina di un amministratore giudiziario in questa sede; DICHIARARE la totale infondatezza in fatto ed in diritto di ogni azione ex adverso proposta, sia ab origine sia alla luce dei fatti sopravvenuti in corso di causa, anche- ove occorra- alla luce del criterio meramente eventuale della soccombenza virtuale; DICHIARARE l'inammissibilità di tutte le domande proposte tardivamente da G.XXXXXX Z.XXX solo in corso di causa - fra cui la richiesta di rendiconto dell'amministratore; -col favore delle spese di lite oltre ad accessori. DISPORRE ex art. 88-89 c.p.c. la cancellazione delle seguenti intollerabili espressioni d.XXXXXXXXX Z.XXX che non concernono l'oggetto della controversia: 1) - (pag. 2 della prima memoria avversaria d.XXXXXXXXX Z.XXX): "le email intimidatorie (da essa qualificate tali) erano concepite e predisposte dai soci di S.XXXX C.XXX Z.XXX e C.XXXX M.XXXXX Z.XXX e inviate violando le credenziali della PEC della predetta Avv. M.XXX A.XXXXX La C.XXX"; 2) - "I noti bookmakers .... cioè 5000 contro 1" (pag. 21); 3) -"si conferma che C.XXXX Z.XXX è uno stipendiato dell'Avv. C.XXX Z.XXXXXX" (pag. 22); 4) -"C.XXXX Z.XXX viene invitato formalmente ad indicare generalità di un paio di persone che dichiarino che l' Avv. C.XXXX M.XXXXX Z.XXX è il loro legale di fiducia." (pag. 22); 5) - "infantilismo difensivo" (pag. 22); 6) -" l'escamotage dell'amministrazione è un sistema con cui i tre coeredi che hanno beneficiato di impresentabili donazioni in denaro da M.XXXXX Z.XXX intendono continuare a finanziarsi" (pag. 26-27); Con ogni conseguente provvedimento ex art. 88 c.p.c. In via Istruttoria, la causa pare documentale ed è dunque solo per scrupolo difensivo che si chiede che il G.I . , previa eventuale revoca dell'ordinanza istruttoria (dell'11.9.2019) voglia - solo ovestrettamente necessario - ammettere le prove articolate in atti ed in particolare nella seconda memoria capitoli da 1 a 9 con i testi ivi indicati; e tutte le altre prove dedotte e non ammesse; non vi è da ultimo abdicazione ad ogni ulteriore domanda, eccezione, controeccezione, istanza istruttoria ove articolate in atti e quivi non ritrascritte, senza che possano dirsi operanti presunzioni di abbandono di sorta. Si chiede lo stralcio della documentazione prodotta da G.XXXXXX Z.XXX qualche giorno prima dell'udienza di p.c. in quanto tardiva, inammissibile ed irrilevante.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'avv. G.XXXXXX Z.XXX (di seguito "l'attore") citava in giudizio l'avv. C.XXX Z.XXX, l'avv. C.XXXX O. O.XXXXXXX Z.XXX e il prof. G.XXXXX Z.XXX (di seguito anche, collettivamente, " I convenuti"), per o domandare, in via preliminare, la sospensione del provvedimento impugnato, cioè della delibera LU dell'assemblea del 07.04.2017 ore 10, 30 dei condividenti l'eredità di M.XXXXX Z.XXX, disporre la nomina di un amministratore giudiziale relativamente ai soli compiti di esecutore materiale dell'amministratore come espressi nell'o.d.g. di cui alla PEC 29.3.2017 e, nel merito, dichiarare nulla, annullabile, invalida ed inefficace e dunque revocare per violazione di legge, conflitto di interesse, abuso di maggioranza, "abuso e/o eccesso di potere, la delibera dell'assemblea del 07.04.2017 ore 10, 30  l'eredità di M.XXXXX Z.XXX, per tutti i profili espressi in atti, Con vittoria di spese e compensi. Allegava l'attore, a fondamento della propria domanda, la sussistenza, ai propri danni, di un sodalizio fra i convenuti, che si sarebbe concretato nel consentire a ciascuno di essi di realizzare rilevanti vantaggi economici ai danni dell'attore, sulla base di una intesa in forza della quale il primo riceve vantaggi che il secondo e il terzo non contestano, il secondo riceve vantaggi che il primo e il terzo non contestano, e così via. In particolare, questo sarebbe avvenuto a partire dalla morte della madre delle parti, sig.ra M.XXXXX M.XXXXXX. Dai mesi di luglio - agosto 2016, i convenuti avrebbero iniziato a concepire un uso anomalo e intimidatorio della convocazione delle assemblee sui beni comuni. Strumentale a tali indebite finalità sarebbe dunque la nomina come amministratrice della sig.ra C.XXXXXX C.XXXXXXXX, moglie di C.XXXX M.XXXXX Z.XXX, in contrapposizione personale e in conflitto con l'attore fin dall'ottobre 2015, come sarebbe dimostrato dalla corrispondenza mail allegata agli atti, nella quale la sig. ra C.XXXXXXXX avrebbe utilizzato espressioni molto offensive, a seguito delle quali l'attore avrebbe cessato ogni rapporto con la predetta. Nonostante ciò, ella sarebbe stata nominata amministratrice su iniziativa dei convenuti. La nomina sarebbe scaturita, peraltro, da una rimostranza dell'attore nei confronti dei convenuti, a seguito di una condotta ritenuta dall'attore poco consona, posta in essere dalla sig.ra C.XXXXXXXX, che avrebbe indebitamente utilizzato l'appartamento di proprietà del figlio dell'attore, sito in Madonna di Campiglio, come "deposito" di beni provenienti da un diverso appartamento a suo tempo utilizzato dai genitori. A seguito di tale rimostranza scritta, veniva convocata una assemblea dei beni comuni proprio per nominare la predetta C.XXXXXXXX amministratrice. La condotta di quest'ultima si sarebbe da subito dimostrata del tutto inidonea e significativa di un conflitto e un pregiudizio nei confronti dell'attore, che sarebbe stato inopinatamente oggetto di numerose diffide, missive, emails, continue convocazioni di assemblee, con finalità di indebita pressione nei confronti dell'attore stesso, di cui la delibera impugnata rappresenterebbe l'apice. Conflitto di interessi vi sarebbe, anche nella nomina dell'avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX, in quanto privo della più minima imparzialità ed autonomia rispetto al "dominus avv. C.XXX Z.XXX, peraltro moroso nel pagamento relativo a opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di beni della eredità indivisa di M.XXXXX Z.XXX. La delibera impugnata, comunque, sarebbe invalida, relativamente ai punti 9), 13), 14), 15) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 48 comma 4, 6, 7 d.lgs. n. 346/1990. Inoltre, sarebbe illegittimo, inquadrandosi nel contesto di abuso di potere e conflitto di interesse già descritto, il punto 9) della delibera ed il punto 10), in quanto finalizzati all' esproprio dei canoni appartenenti all'attore. 
Pur difettando disposizioni specifiche in tema di allegava l'attore l'applicabilità per relationem degli articoli 1394 e 1395 c.c. e 2373 e 2391 c.c., sì che, ai fini del computo delle maggioranze nelle assemblee condominiali, non si dovrebbe tenere conto del voto del condomino o dei condomini titolari di un interesse contrastante con quello degli altri condomini. Nel caso di specie, emergerebbe un conclamato conflitto di interessi dei comunisti che hanno deciso la nomina di C.XXXXXX C.XXXXXXXX quale amministratrice, non solo in quanto moglie di un comunista, ma anche in forza della costante propensione della sig. ra C.XXXXXXXX a favorire il proprio marito, la propria famiglia e quella del collega del marito avv. C.XXX Z.XXX. La sig. ra C.XXXXXXXX, ancora, sarebbe stata nominata in funzione manifestamente ostile e antagonista rispetto agli interessi dell'attore e della comunione, sostanziandosi in una nomina punitiva nei confronti dell'attore stesso. Significativo di ciò, inter alia, sarebbe l'atteggiamento assunto dalla amministratrice, e volto alla messa in mora e diffida dell'attore, per il pagamento di spese comuni, ma non del partecipante alla comunione avv. C.XXX Z.XXX, parimenti moroso. Ancora, la sig.ra C.XXXXXX C.XXXXXXXX avrebbe fatto compagnia alla sig.ra M.XXXXX M.XXXXXX nell' ultimo periodo della sua vita, quando le sue condizioni erano ormai compromesse, e, dopo cinque anni dalla morte di M.XXXXX M.XXXXXX sarebbe "spuntato" un testamento olografo, impugnabile e impugnato dall'attore ex art. 591 c.c., molto favorevole per C.XXXX M.XXXXX Z.XXX, nella cui formazione avrebbe avuto un ruolo, ad avviso dell'attore, proprio la sig.ra C.XXXXXXXX. Ancora, la sig.ra C.XXXXXXXX avrebbe rivendicato il pagamento di presunti compensi per attività professionale svolta, ancora, nei confronti del solo G.XXXXXX Z.XXX, non attivando alcuna procedura nei confronti dei coeredi. Conflitto di interessi vi sarebbe anche nella nomina di F.XXXXXXX L.XXXXXX, moglie di G.XXXXXX Z.XXX e usufruttuaria di un appartamento, oltre che destinataria di donazioni derivanti da M.XXXXX Z.XXX, che dovrebbero essere oggetto di collazione al fine della Ricostruzione dell'asse ereditario. Ella dunque, in ragione del ruolo assunto, potrebbe interferire nella ricostruzione probatoria delle donazioni indirette ricevute dal coniuge e dalla sig.ra L.XXXXXX stessa, sì che anche la sua nomina sarebbe inficiata da conflitto di interesse evidente. Nel caso di specie, ad avviso dell'attore, si sarebbe determinato un abuso della maggioranza o eccesso di potere da parte dei condividenti, tale da determinare l'annullabilità della delibera stessa. Tanto sarebbe manifesto anche dal fatto che, nelle fasi antecedenti alla assemblea che avrebbe emesso la delibera impugnata, il convenuto G.XXXXX Z.XXX e l'avv. M.XXXXX Z.XXX avrebbero proposto diversi ulteriori nominativi, per poi "rimangiarsi" la parola in sede di assemblea. 
Vi sarebbe, inoltre, illegittimità, abuso e/o eccesso della nomina di un amministratore, nel caso di specie, infatti, non sarebbe giuridicamente necessaria ma sarebbe eventuale e facoltativa, spettando il potere deliberativo, comunque, solamente alla assemblea dei condomini, avendo l'amministratore ruolo di mero esecutore materiale della volontà comune. Nel caso di specie, invece, sarebbero stati nominati del tutto inutilmente tre amministratori, peraltro neppure dotati di specifiche competenze, con un compenso onerosissimo di 18.000,00. A dimostrazione dell'abuso di potere, allegava l'attore, giocherebbero quattro fondamentali considerazioni, ovvero che, comunque, un unico amministratore sarebbe stato sufficiente, che, nel momento in cui si era deciso di nominare più amministratore, si sarebbe dovuto consentire all’attore di nominarne uno di propria fiducia, che il costo verrebbe a gravare di fatto solo sull'attore, che gli amministratori sarebbero investiti non già del ruolo di meri esecutori materiali, bensì sarebbero loro attribuiti illegittimi poteri gestori. L'attore, così, formulava domanda di sospensione del provvedimento impugnato e nomina di un amministratore giudiziario, con i compiti dettagliatamente indicati in atti.
Si costituiva il convenuto avv. C.XXX Z.XXX tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità/improponibilità di ogni domanda avversariamente proposta, in particolare l'impugnativa ex art. 1109 c.c. avversariamente sollevata circa la delibera del 7.4.2017, l'improponibilità della richiesta di nomina di amministratore giudiziario, con declaratoria di totale infondatezza di tutte le domande attoree anche nel merito, con vittoria di spese di lite e con il favore dei danni ex art. 96 c.p.c. e con richiesta di risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. per le denunciate espressioni offensive, nella misura indicata di euro 20.000 o diversa misura ritenuta di giustizia, con cancellazione delle predette espressioni e l'adozione dei provvedimenti ex art. 88 c.p.c.. Eccepiva in primo luogo il convenuto l'inconsistenza della iniziativa attorea, sottolineando la necessità della presenza di una o più persone che si occupino della amministrazione di tutto il patrimonio, in alternativa prospettandosi solo il caos.
Eccepiva dunque il convenuto l'inammissibilità della impugnazione della delibera ex art. 1109 c.c. per omesso tempestivo rispetto della condizione di procedibilità; infatti, l'attore avrebbe proposto domanda di mediazione del tutto tardivamente, ben oltre il termine di trenta giorni dalla adozione della delibera impugnata, che fu adottata il 7 aprile 2017, mentre la mediazione obbligatoria sarebbe stata proposta solo in data 16 maggio 2017, dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 26 aprile 2017; l'irritualità della iniziativa dell'attore deriverebbe anche dalla mancanza di coincidenza soggettiva fra le parti del giudizio e quelle della mediazione, ove venivano convocati.
 Nel merito, l'iniziativa attorea sarebbe del tutto su questioni ultronee e inconferenti rispetto all'effettivo oggetto della lite. In particolare, l'atto avversario solo secondariamente tratterebbe in effetti dei presunti vizi della delibera, costituendo invece, per gran parte, un evidente attacco personale ai danni dell'avv. C.XXX Z.XXX. L'atto introduttivo violerebbe gli obblighi di riservatezza per avere trascritto il contenuto di PEC dell'avv. La C.XXX, del tutto inconferenti con l'oggetto della presente vertenza. Del pari irrilevante rispetto all' oggetto del giudizio sarebbe il rapporto di collaborazione fra l'avv. La C.XXX e l'avv. C.XXX Z.XXX, riportando sul punto l'attore, indebitamente, elementi estranei al giudizio ed afferenti alla riservatezza o segretezza professionale del convenuto, con violazione del segreto professionale, e riferendo comunque fatti non corrispondenti al vero, con finalità diffamatorie e offensive. Chiedeva il convenuto al Giudice, pertanto, l'adozione dei provvedimenti ex art. 88 c.p.c. e 89 c.p.c. con condanna dell'attore al pagamento al convenuto della somma di euro 20.000,00 o diversa somma ritenuta di giustizia. Nel merito, l'impugnativa attorea sarebbe infondata, in quanto posta in essere al di fuori delle ipotesi tassative previste dall'art. 1109 c.c.: infatti, l'attore non descriverebbe in alcun modo né i vizi di cui la delibera sarebbe affetta, né il presunto pregiudizio alla cosa comune derivante dalla delibera stessa, pretendendo così, di fatto, una indebita revisione della delibera nel merito. La delibera in questione non violerebbe la legge né sarebbe pregiudizievole per la cosa comune. Del tutto inammissibile sarebbe poi la domanda di nomina di amministratore giudiziale, trattandosi di procedura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Le contestazioni sollevate dall'attore sarebbero, poi, ad avviso del convenuto, del tutto infondate. sulla posizione di C.XXXXXX C.XXXXXXXX, eccepiva il convenuto che la stessa, dotata delle conoscenze e degli Studi necessari per portare avanti l'incarico assegnatole, già sarebbe amministratrice dell'eredità di M.XXXXX M.XXXXXX, come da relativa delibera peraltro non impugnata dall'attore, con atteggiamento peraltro del tutto contraddittorio e incoerente. Del tutto falsa sarebbe poi l'affermazione per cui la dott.ssa C.XXXXXXXX tutelerebbe gli interessi solo di uno dei condomini o di alcuni di loro. Al contrario, ella avrebbe ottenuto risultati ottimali nella attività amministrativa della eredità di M.XXXXX M.XXXXXX, con vantaggi per tutti i condividenti, riuscendo in particolare a porre in locazione alcuni immobili con relativi frutti civili a vantaggio di tutti e onorando anche debiti ereditari. Le altre circostanze, di tipo soggettivo, evidenziate dall'attore sarebbero del tutto irrilevanti e ultronee. Del pari, non corrispondente al vero sarebbe l'affermazione dell'attore circa l'ingresso senza autorizzazione nell'appartamento montano, rilasciato dall'attore ai condividenti senza nemmeno riassettarlo e pulirlo agli oggetti personali. sulla questione della CIL per Repert. n. 1052/2020sdela23/06/2020 sostanzialmente una invenzione dell'attore per sottrarsi al pagamento della quota; l'appartamento, peraltro, avrebbe subito danni anche a causa della stessa condotta dell'attore. Non vera, ancora, sarebbe l'affermazione per cui la dott. ssa C.XXXXXXXX non avrebbe richiesto al convenuto la quota parte dei lavori di ristrutturazione. Circa la negoziazione assistita, promossa dalla C.XXXXXXXX, essa sarebbe questione del tutto inconferente rispetto alla amministrazione dei beni comuni e riguarderebbe sostanzialmente la tutela, posta in essere legittimamente dalla C.XXXXXXXX, dei propri interessi. sulla posizione dell'avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX, egli non sarebbe un amministratore bensì un legale, affiancato all'amministratrice per la stesura degli atti stragiudiziali. Il conflitto di interessi rappresentato dall'attore sarebbe, poi, del tutto astratto e ipotetico oltre che non sussistente; peraltro, la nomina di un legale da affiancare all'amministratore per le questioni legali si porrebbe nell'interesse della comunione, e non ad essa contrario. Quanto alla asserita violazione dell’art. 48, comma 4, 6, 7 d.lgs. 346/1990, essa non sussisterebbe giacchè la dichiarazione di successione, peraltro atto meramente fiscale, sarebbe ancora in corso di redazione e non potrebbe comunque interferire con le delibere dei condividenti, potendo comunque intervenire il giudice delle successioni. Nessuno problema potrebbe porsi, poi, quanto alla attività consulenziale della dr.ssa L.XXXXXX. Per quanto concerne la illegittimità della delibera circa i canoni di locazione, della illegittimità non sussisterebbe, non avendo alcuna attinenza con l'art. 1109 c.c., concernendo peraltro attività di ordinaria amministrazione. Peraltro, sussisterebbero ulteriori due delibere dello stesso tenore, mai impugnate dall'attore. sulla affermazione che la sig.ra L.XXXXXX sarebbe usufruttuaria di immobili collazionabili, essa sarebbe totalmente falsa e indimostrata. sulla deduzione di illegittimità e/o abuso di potere nella nomina dei tre amministratori, essa sarebbe del tutto inveritiera e le deduzioni avversarie, sul punto, completamente generiche. sulla misura del compenso determinato per i tre amministratori, gravosissima ad avviso dell'attore, secondo il convenuto invece essa sarebbe correttamente commisurata alla entità della massa ereditaria, alla notevole quantità di immobili e titoli da amministrare e alla difficoltà del compito affidato. Quanto alla domanda di nomina di un amministratore giudiziario delle cose comuni, il convenuto ne eccepiva l'inammissibilità, non sussistendo i relativi requisiti ed essendo la richiesta totalmente irrituale e inammissibile in sede contenziosa. sulla proposta di delibera alternativa avanzata dall'attore, eccepiva il convenuto come la stessa fosse stata a suo tempo rifiutata da parte degli altri comproprietari, non essendo così percorribile la pretesa che l'autorità giudiziaria adotti tale delibera; peraltro, il dr. C.XXX, indicato da controparte, pagina avrebbe espressamente a suo tempo chiarito di essere della successione di M.XXXXX Z.XXX, e solo per pochi mesi. Del resto, gli altri soggetti indicati da controparte mai avrebbero manifestato la propria disponibilità ad assumere tale incarico. La delibera prospettata da controparte, peraltro, non risolverebbe le problematiche di gestione che i comunisti si trovano a dovere affrontare. Si costituiva tempestivamente l'avv. C.XXXX M.XXXXX Z.XXX, con comparsa di costituzione e risposta, dove concludeva per la declaratoria di inammissibilità/improponibilità della domanda attorea, per la declaratoria di improponibilità della azione di nomina di amministratore giudiziario, per la declaratoria di totale infondatezza in fatto e in diritto di ogni azione ex adverso proposta, da rigettarsi anche nel merito siccome temeraria. Il tutto con vittoria di spese. Formulava il convenuto eccezioni in fatto e in diritto essenzialmente sovrapponibili a quelle effettuate dall'avv. C.XXX Z.XXX. Aggiungeva inoltre che la tesi propugnata dall'attore consentirebbe, paradossalmente, di facoltizzare l'abuso non già della maggioranza, bensì della minoranza, che potrebbe adire l'autorità giudiziaria al fine di paralizzare qualsiasi decisione della maggioranza. Non sussisterebbe, inoltre, alcun grave pregiudizio per la cosa comune. Quanto alla tematica del conflitto di interessi, essa sarebbe mal posta in quanto l'interesse rispetto al quale il conflitto andrebbe valutato, sarebbe non già quello del singolo condomino, bensì, quello istituzionale del condominio, e detto conflitto dovrebbe connotarsi in modo concreto e non solamente astratto. Inoltre, la delibera in questione, concernente attività di ordinaria amministrazione, sarebbe obbligatoria per la minoranza dissenziente ex art. 1105 c.c.. Peraltro, la delibera in questione sarebbe stata approvata da una maggioranza (75%) già superiore a quella richiesta dalla legge per gli atti di straordinaria amministrazione, non essendo necessaria, nel caso di specie, l'unanimità. Si costituiva in giudizio altresì il prof. G.XXXXX Z.XXX, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, nella quale concludeva per la preliminare declaratoria di inammissibilità/improponibilità di ogni domanda dall'attore proposta, per l'infondatezza nel merito della iniziativa avversa, da rigettarsi in quanto temeraria, con vittoria di spese di lite e distrazione a favore del procuratore, con eventuale applicazione, previa valutazione del giudicante, dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. Affermava il convenuto di condividere le deduzioni e le eccezioni sollevate dagli altri convenuti. Lamentava che l'atto di citazione conterrebbe espressioni censurabili e la produzione, da parte dell'attore, di un documento riservato e privo di valore giuridico. Ribadiva l'idoneità della dr. C.XXXXXXXX al ruolo a lei affidato in virtù della delibera impugnata e nessuna attinenza avrebbero con l'oggetto della stessa gli eventuali contenziosi in essere fra l'avv. G.XXXXXX Z.XXX. pagina 18 di 26 La causa è stata istruita documentalmente. Va la sospensione parziale della delibera impugnata.
Nella stessa ordinanza, il GI rilevava la validità della mediazione esperita, essa non essendo esclusa dalla maggiore ampiezza soggettiva ovvero oggettiva della mediazione rispetto all'oggetto del giudizio né dal fatto che della mediazione sia successiva alla instaurazione del giudizio, ben potendo tale mediazione intervenire anche in corso di causa (art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010). Conseguentemente, richiamate in toto le considerazioni del GI nella ordinanza in questione, l'eccezione di tardività della domanda, formulata dall'avv. C.XXX Z.XXX, in considerazione della tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, non appare fondata e deve essere superata. Con riferimento alle questioni di Rito, ancora, deve dichiararsi l'inammissibilità, per assoluta irritualità, della memoria depositata dall'attore il 12.10.2017, intitolata "memoria di costituzione dell'avv. G.XXXXXX Z.XXX" nella parte in cui esula dalla semplice comunicazione della avvenuta costituzione di nuovo difensore in proprio, inserendo deduzioni di merito del tutto irrituali in quanto non autorizzate, rese fuori dal contraddittorio processuale ed al di fuori dei termini di legge; per gli stessi motivi appaiono inammissibili anche i documenti allegati alla memoria medesima. Inammissibili per tardività risultano anche i documenti allegati dall'attore in data 21.1.2020. Del pari inammissibili devono essere dichiarate tutte le allegazioni e deduzioni formulate dall'attore per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, attesa la natura essenzialmente riepilogativa di tale atto. Ancora, in rito, devono condividersi le considerazioni del Giudice della ordinanza del 14.11.2017 in punto alla inammissibilità, in questa sede, della domanda attorea finalizzata alla nomina di amministratore giudiziario, in quanto riconducibile ad istanza ai sensi dell'art. 1105 c.c., riservata alla cognizione collegiale in sede di volontaria giurisdizione, sussistendo i presupposti previsti dalla norma medesima. Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la domanda, svolta dall'attore in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., volta alla presentazione del rendiconto da parte della sig.ra C.XXXXXX C.XXXXXXXX, in quanto irrituale, tardiva, ed inoltre diretta ad una persona che non è parte del presente giudizio. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'istanza, formulata dall'attore in data 1.6.2020, volta a sollecitare il Giudice a valutare di astenersi dalla decisione della presente causa, in quanto tardiva, giacchè proposta quando la causa era già stata trattenuta in decisione, e comunque in assenza dei presupposti per la richiesta astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. Per quanto concerne il merito, giova ricordare che l'art. 1109 c.c. prevede la possibilità, per la minoranza dissenziente, di impugnare dinanzi alla autorità giudiziaria le deliberazioni della pagina  maggioranza quando siano gravemente pregiudizievoli  informazione in ordine all'oggetto della delibera, ovvero qualora la delibera abbia ad oggetto innovazioni o altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e sia in contrasto con le norme di cui al primo o secondo comma dell'art. 1108 c.c.. La Suprema Corte si è preoccupata di delineare e circoscrivere l'ambito della cognizione del Giudice adito mediante l'impugnazione ai sensi dell' art. 1109 c.c., rilevando che "...il sindacato dell' autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all' eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c." (Cass. Civ.. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 5061 del 25/02/2020 (Rv. 657265 - 01). L'indagine spettante al giudice di merito, pertanto, non può invadere l'ambito di pertinenza della discrezionalità delle scelte adottate dalla maggioranza, fatta eccezione nel caso in cui dette scelte si pongano come gravemente pregiudizievoli per la cosa comune ovvero nell'ipotesi di eccesso di potere. Infatti, " in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea" (Cass. Civ., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20135 del 17/08/2017 (Rv. 645763 - 01); così, si verifica eccesso di potere quando la delibera sia falsamente deviata dal suo modo d'essere, essendo il giudice chiamato a verificare che il potere dell'assemblea sia esercitato legittimamente (cfr., Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 731 del 27/01/1988). Costituisce espressione di eccesso di potere, quale deviazione dell'esercizio di un potere dallo scopo cui esso è istituzionalmente finalizzato, anche la figura del conflitto di interessi. Nella giurisprudenza di legittimità si è sottolineato, in punto alla definizione della nozione di conflitto di interessi e nell'ambito societario (ma dettando un principio in questione) che "il vizio ricorre quando essa [la delibera N. d. R.] è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società" (Cass. Civ., Sez. 1 , Sentenza n. 28748 del 03/12/2008); ancora, in tema di condominio, si è affermato che "sussiste il conflitto d'interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 10754 del 16/05/2011). Pertanto, il conflitto di interessi che può rilevare, come vizio della delibera ex art. 1109 n. 1 c.c., è costituito dal contrasto, provato e dimostrato, fra l'interesse particolare del partecipante e quello peculiare della cosa comune. Diversa è, invece, l'ipotesi di conflitto fra l'interesse della maggioranza deliberante e quello particolare del partecipante di minoranza. Esso è causa di annullamento della delibera, ai sensi dell'art. 1109 n. 3 e 1108 comma 1 c.c., qualora questa riguardi innovazioni o altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e rechi pregiudizio al godimento di alcuno dei partecipanti o comporti una spesa eccessivamente onerosa. Nel caso di specie, l'attore allega, in linea generale, che la delibera sarebbe viziata, appunto, da eccesso di potere e da conflitto di interessi, essendo la stessa, ad avviso dell'attore, diretta al soddisfacimento di finalità estranee ed ultronee rispetto allo scopo di conservazione e gestione del bene comune, ovvero di interessi personali dei partecipanti di maggioranza, ai danni del partecipante di minoranza, ed in conflitto con gli interessi di quest'ultimo e della conservazione dei beni comuni stessi. In altre parole, ad avviso dell'attore, la delibera sarebbe solo apparentemente finalizzata a garantire la migliore gestione ed amministrazione dei beni, essendo in realtà corrispondente a meri interessi personalistici dei condividenti di maggioranza e relativi familiari, allo scopo di impoverire il patrimonio ereditario per il perseguimento di meri scopi personali ed ai danni del patrimonio stesso e del condividente di minoranza. Più precisamente, l'attore allega in primo luogo la costituzione di un "sodalizio" fra i tre comproprietari "di maggioranza" ai danni del terzo comproprietario e finalizzato al perseguimento di propri vantaggi economici. La questione, oltre ad essere posta in termini generici, non sembra tuttavia che, di per sé, da sola, possa costituire motivo di impugnativa della delibera nel senso sopra indicato. Infatti, si rimprovera ai condividenti di avere sempre deciso "senza consultare l'attore", senza tuttavia precisamente allegare la effettiva mancanza di preventiva informazione ex art. 1109 n. 2 c.c. e 1105 c.c.. Ancora, non viene allegato che alla costituzione di tale sodalizio si ricolleghi alcun preciso oggettivo pregiudizio alla cosa comune, amministrazione dannoso per il godimento da parte del partecipante della cosa comune. In secondo luogo, l'attore lamenta che la nomina, quale amministratrice, della sig.ra C.XXXXXX C.XXXXXXXX sarebbe viziata da conflitto di interessi, in ragione della contrapposizione personale e della aspra conflittualità esistente con l'attore e manifestatasi in più occasioni. Ora, a prescindere dalla prova delle predette allegazioni attoree, va notato che esse pure non appaiono comunque idonee all'annullamento della delibera, in quanto non viene dedotto alcun preciso pregiudizio alla cosa comune, correlato a tale asserito contrasto interpersonale. Né del resto, potrebbe invocarsi l'applicazione del disposto degli art. 1109 n. 3 e 1108 comma 1 c.c., al fine di valorizzare il conflitto di interessi non oggettivo ma soggettivo, relativo all'attore quale singolo partecipante: infatti, come si evince dall'art. 1106 c.c., nella parte in cui richiama le maggioranze previste dall'articolo precedente, la nomina di un amministratore per la cosa comune costituisce atto di ordinaria amministrazione. L'attore deduce, poi, la sussistenza di un conflitto di interessi nella nomina dell'avv. F.XXXXXXX C.XXXXXX, in quanto incompatibile con l’incarico conferitogli. Al riguardo, occorre sottolineare che ladelibera impugnata, al punto 5, dispone la nomina dell'avv. C.XXXXXX non quale amministratore, ma allo scopo di affiancare C.XXXXXX C.XXXXXXXX nel compito di redigere gli atti stragiudiziali e pregiudiziali che si rendessero necessari. Non pare che sussistano divieti, se non stabiliti dalla stessa assemblea dei s condividenti, alla designazione di ausiliari dell'amministratore; del resto, la stessa lettera dell'art. 1106 c.c. ammette espressamente che l'amministrazione della cosa comune possa essere affidata anche a più H soggetti, né potrebbe ritenersi che della decisione trascenda i limiti della ordinaria amministrazione. Quanto al fatto, dedotto dall'attore, che l'avv. C.XXXXXX si troverebbe in una situazione di Q incompatibilità per soggezione ad uno dei condividenti o comunque in uno stato di incompatibilità ambientale rispetto all'incarico conferitogli, a prescindere, ancora, dalla prova di tale fatto, esso non sembra comunque potenzialmente in grado di incidere in senso negativo ai danni della gestione e conservazione della cosa comune, attesi i limitati compiti affidati dalla delibera all'avv. C.XXXXXX, di LU mera redazione di atti e diffide, e dunque di ordine meramente esecutivo e comunque non decisionale. Viene poi dedotta dall'attore l'illegittimità della delibera per violazione di legge, ed in o w particolare per violazione dell'art. 48 del d.lgs. 31.10.1990 n. 346 comma 4. La violazione sarebbe sostanziata dai punti n. 9), 13), 14), 15) della delibera impugnata. L'allegazione è del tutto generica e formulata in termini meramente astratti, e non appare rilevante, ai fini della dedotta illegittimità della delibera ex art. 1109 c.c., in quanto afferente a profili di carattere eminentemente fiscale. Per quanto riguarda poi, i punti 9) e 10), relativi alla costituzione di un unico conto corrente ove fare confluire i canoni di locazione, da destinarsi in via prioritaria al pagamento delle spese, cui  conseguirebbe una sorta di esproprio del condividente di  lagnanza attorea non appare del pari condivisibile, atteso che la destinazione dei frutti dei beni in primo luogo al pagamento delle spese di gestione degli immobili appare disposizione del tutto ragionevole, nell'ottica della migliore conservazione dei beni comuni e anche al fine di prevenire contestazioni fra i condividenti - con il rischio di paralizzare la gestione ordinaria dei beni - e dunque niente affatto pregiudizievole per la cosa comune, non costituendo peraltro innovazione o atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Allegava, poi, l'attore, ulteriori profili di conflitto di interessi rispetto alla nomina, quale amministratrice, di C.XXXXXX C.XXXXXXXX, in punto alla affermata parzialità di quest'ultima, la quale sarebbe, ad avviso dell'attore, incline a tutelare gli interessi del proprio coniuge a discapito degli interessi collettivi e del partecipante di minoranza ed anche con l'effetto di gravare la massa di costi e oneri di natura personale. In particolare: 1) l'attore avrebbe manifestato l'intenzione di agire nei confronti della amministratrice per risarcimento danni per avere negligentemente omesso di trasmettere il CIL al fine della deduzione del bonus ristrutturazioni; 2) ancora, la amministratrice avrebbe omesso di diffidare l'avv. C.XXX Z.XXX per una sua morosità, e ciò al fine di favorirlo, essendo moglie dell'avv. C.XXXX M.XXXXX, collaboratore "stipendiato" dello stesso avv. C.XXX Z.XXX; 3 ) la sig.ra C.XXXXXXXX avrebbe avuto un ruolo "invasivo" nelle ultime fasi della vita di M.XXXXX M.XXXXXX, essendo coinvolta anche nella redazione di un testamento (doc. 60 attoreo ) , favorevole a C.XXXX M.XXXXX, che ad avviso dell'attore sarebbe nullo o annullabile; 4) la sig.ra C.XXXXXXXX avrebbe rivendicato il pagamento di presunti compensi per attività asseritamente svolta, nei confronti del solo G.XXXXXX Z.XXX. Per quanto riguarda i punti 1) e 2) , deve rilevarsi che essi attengono a circostanze non tanto collocabili nella valutazione " a monte" della bontà della delibera di nomina e del corretto esercizio del potere deliberativo assembleare, quanto piuttosto "a valle" nella valutazione dell'adempimento da parte dell'amministratrice delle proprie mansioni e dunque eventualmente rilevanti ai fini della affermazione di responsabilità di quest'ultima nei confronti dei condividenti ovvero ai fini della sua revoca (cfr. art. 1129, comma Il c.c.). Per quanto riguarda il punto 3), le circostanze ivi dedotte dall'attore, oltre a non essere dimostrate, non appaiono attinenti all'incarico di amministrazione delle cose comuni oggetto della delibera impugnata, e dunque risultano ai fini del presente giudizio non rilevanti. Infine, con riferimento alle circostanze di cui al punto 4), dalla lettura del doc. 61 attoreo si evince che la rivendicazione della sig.ra C.XXXXXXXX attiene alla affermata attività di assistenza fornita a favore di M.XXXXX M.XXXXXX, attività che si appalesa estranea a quella di amministrazione dei beni comuni e risulta così non rilevante nel presente giudizio (pagina 23 di 26 Sentenza n. 472/2020 pubbl. il 23/06/2020 RG n. 1768/2017). Sul punto, occorre preliminarmente osservare è stato eccepito in sede di costituzione dei convenuti che la dott.ssa L.XXXXXX si sarebbe dimessa per problematiche familiari. La circostanza non appare contestata fra le parti, nemmeno da parte dell'attore, e deve dunque intendersi acclarata e provata (crf. anche doc. 7 fascicolo parte convenuta C.XXXX M.XXXXX Z.XXX ) , ben potendo essa costituire circostanza rilevante al fine di affermare che sia cessata la materia del contendere con riferimento alla impugnazione attorea nella parte relativa alla nomina della dott. ssa L.XXXXXX ed alla definizione dei compiti assegnati a quest'ultima. Nel merito, comunque, l'attore allega la sussistenza di un conflitto di interessi, per il fatto di essere la sig.ra L.XXXXXX moglie di G.XXXXXX Z.XXX, di avere la stessa ricevuto somme derivanti da donazioni di M.XXXXX Z.XXX, con la conseguenza che essa potrebbe interferire nella ricostruzione probatoria delle donazioni indirette di denaro. Sul punto, va rilevato che, oltre a difettare la prova delle allegate donazioni, l'attore pone a fondamento della propria allegazione la sussistenza di un conflitto che appare dedotto in termini ipotetici ("potrebbe") e non concreti e attuali; tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, "Ai fini della invalidità della delibera assembleare... tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11254 del 14/11/1997): pertanto, in assenza di precisa allegazione e prova di tale sicura divergenza, l'allegazione attorea non risulta accoglibile e deve essere disattesa. L'attore allega poi che la delibera in questione sarebbe viziata da eccesso di potere, e nella specie da abuso della maggioranza, essendo il risultato di una attività intenzionale dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti al partecipante di minoranza. Detto abuso sarebbe manifestato da: comportamenti contraddittori, quali il repentino "ripensamento" da parte di G.XXXXXX Z.XXX, per avere dapprima reso la propria disponibilità alla nomina quale amministratore di C.XXXX C.XXX, salvo poi rimangiarsi la parola in sede di assemblea, votando la delibera oggetto di impugnazione; egli inoltre, avrebbe delegato, per la partecipazione alla assemblea oggetto di causa (doc. 1 attoreo), proprio l'avv. E.XXX G.XXXX, utilizzata dai convenuti per l’invio di diffide intimidatorie. Tali elementi, tuttavia, non risultano decisivi per la prova del citato conflitto di interessi, se si considera che, in primo luogo, la possibilità di un condividente di subire un "ripensamento" su una propria precedente convinzione appare del tutto lecita, almeno fino a quando questo convincimento non sia formalmente trasfuso in una deliberazione, e che, in secondo luogo, non viene allegata l'esistenza di un regolamento o di altra determinazione comune  che ponga limiti (oggettivi e/o soggettivi) alla possibilità per oggetto di causa di farsi rappresentare in assemblea da un delegato. Sussisterebbe, poi, ad avviso dell'attore, abuso o eccesso di potere nella nomina di tre amministratori, quando sarebbe stata sufficiente la nomina di un solo amministratore, per un compenso definito dall'attore gravosissimo, e affidando loro poteri gestori del tutto illegittimi. Orbene, sotto il primo profilo, la lagnanza appare priva di fondamento, giacchè, come si è visto, se è vero che la nomina dell'amministratore non è obbligatoria, essa neppure è vietata come neppure è vietata la nomina di più amministratori (art. 1106 c.c.). Per quanto concerne il compenso, esso, come già osservato dal GI nella ordinanza del 14.11.2017, non appare di importo eccessivo ed inoltre, considerata l'entità del patrimonio oggetto di comunione, può ritenersi proporzionato o comunque non idoneo a intaccare l’integrità del patrimonio comune stesso. Infine, con riferimento ai poteri conferiti, l'allegazione appare generica e, comunque, non fondata: dalla analisi della deliberazione in atti (doc. 1 attoreo), si legge che i poteri conferiti a C.XXXXXX C.XXXXXXXX coincidono con quelli "tipici di amministratore di cosa comune", di cui si fornisce poi elencazione esemplificativa: in particolare, il potere di "gestire al meglio", seppure apparentemente del tutto indeterminato, appare esplicato nella elencazione successiva; il potere di ricercare inquilini, gestire i relativi contratti o, addirittura, stipulare contratti di locazione, seppure particolarmente pregnante quanto meno sotto quest'ultimo profilo, appare tuttavia comunque essenzialmente riconducibile ad attività conservativa e di ordinaria amministrazione (non essendo autorizzata la stipula di locazioni ultranovennali), atteso anche che, considerata la quantità degli immobili oggetto di comunione, esso appare strumentale a sollevare l'assemblea da un compito potenzialmente troppo gravoso e dunque giustificabile nell'ottica della semplificazione nella gestione del patrimonio immobiliare; per F.XXXXXXX L.XXXXXX, ferma ogni considerazione precedente, appare evidente che non viene conferito alla stessa il potere di assumere decisioni sui titoli e i prodotti finanziari oggetto di comunione, ma solo il potere di amministrarli e fornire "consulenza", presupponendo così la permanenza del potere decisionale in capo ai condividenti; per quanto riguarda infine l'avv. C.XXXXXX, ci si richiama a quanto già considerato in ordine alla assoluta assenza di compiti decisionali e gestori in capo a quest'ultimo (che apparirebbe più un ausiliario dell'amministratore che un vero e proprio amministratore). Così, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si rileva che la domanda attorea è infondata anche nel merito e deve essere rigettata. p Infine, quanto alla richiesta di adozione incluso il risarcimento danni, deve ritenersi che le argomentazioni ed il linguaggio utilizzati dall'attore - come dalle altre parti in causa - possano ritenersi essenzialmente manifestazione espressiva ed evidente, seppure molto forte, della situazione di fatto di aspra conflittualità fra le parti, e dunque non meritevole di sanzione ex art. 88 e 89 c.p.c.. Sono del pari da disattendere le richieste di applicazione di condanna ex art. 96 c.p.c., attesa la complessità in fatto e in diritto della vertenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 55 del 2014, valore indeterminato, parametri medi per tutte le fasi tranne che minimi per la fase istruttoria.
 
P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Dichiara inammissibili le domande di nomina di amministratore giudiziario e istanza di rendiconto, avanzate dall'attore G.XXXXXX Z.XXX;
2. Respinge tutte le ulteriori domande d.XXXXXXXXX Z.XXX;
3. Respinge le istanze ex art. 88, 89, 96 c.p.c.;
4. Condanna G.XXXXXX Z.XXX alla integrale refusione a C.XXX Z.XXX delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 11.810, 00, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
5. Condanna G.XXXXXX Z.XXX alla integrale refusione a C.XXXX M.XXXXX Z.XXX delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 11.810, 00 , oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
6. Condanna G.XXXXXX Z.XXX alla integrale refusione a G.XXXXX Z.XXX delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 11.810, 00 oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.

Forlì, 16 giugno 2020

Il giudice Valentina Vecchietti
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Biagio  Barbiera Mediatore Avv. Biagio Barbiera
Sono Avvocato civilista in Palermo dal 1987, con abilitazione presso le Giurisdizioni Superiori dal 2000; contitolare dello Studio Legale Barbiera, fondato nel 1970 dall'avv. Vincenzo Barbiera, Lo studio è specializzato in Diritto Fallimentare, Commerciale, Societario, Tributario, di Famiglia, delle Locazioni, delle Successioni, del Condominio e della Comunione, Esecuzioni mobiliari ed immobiliari. Master di Specializzazione in Diritto di Famiglia e Minorile e sui Profili Fiscali nei procediment...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia