Commento:
La sentenza ha ad oggetto la domanda di restituzione di € 100.000,00 di X nei confronti di Y a cui aderiva Z associandosi alle domande e alle eccezioni del convenuto Y. Nelle more l’attore X decedeva e il difensore chiedeva un termine più ampio per introdurre il procedimento di mediazione, per poter entrare in contatto con gli eredi non chiedendo l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. La mediazione non veniva attivata entro la data dell’udienza di rinvio e il giudice dichiara la domanda improcedibile per mancato avvio della mediazione, condannando X alle spese.
Richiamando la giurisprudenza (Cass. 4133/2024, Cass. 8473/2019, Tribunale di Forlì 02/02/2021, Corte d'Appello di Firenze n. 65/2020, Cass. n. 4300/2021) il giudice ribadisce che anche in mediazione delegata:
Richiamando la giurisprudenza (Cass. 4133/2024, Cass. 8473/2019, Tribunale di Forlì 02/02/2021, Corte d'Appello di Firenze n. 65/2020, Cass. n. 4300/2021) il giudice ribadisce che anche in mediazione delegata:
- il termine per introdurre la mediazione non è perentorio;
- il tentativo di mediazione deve essere effettivo, non solo formale e non può ridursi a mero onere processuale, né si tratta di un “ornamento” del processo;
- non è sufficiente a tal fine il deposito dell’istanza ma l’attore deve partecipare personalmente al primo incontro anche in assenza del chiamato.°