La mediazione non è un adempimento formale, né un ornamento del processo

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Avv. Maurilio  Faso

Tribunale di Nocera Inferiore, 12.05.2025, sentenza n. 532

A cura del Mediatore Avv. Maurilio Faso da Palermo.
Letto 189 dal 25/07/2025

Commento:

La sentenza ha ad oggetto la domanda di restituzione di € 100.000,00 di X nei confronti di Y a cui aderiva Z associandosi alle domande e alle eccezioni del convenuto Y. Nelle more l’attore X decedeva e il difensore chiedeva un termine più ampio per introdurre il procedimento di mediazione, per poter entrare in contatto con gli eredi non chiedendo l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. La mediazione non veniva attivata entro la data dell’udienza di rinvio e il giudice dichiara la domanda improcedibile per mancato avvio della mediazione, condannando X alle spese.
Richiamando la giurisprudenza (Cass. 4133/2024, Cass. 8473/2019, Tribunale di Forlì 02/02/2021, Corte d'Appello di Firenze n. 65/2020, Cass. n. 4300/2021) il giudice ribadisce che anche in mediazione delegata:
  • il termine per introdurre la mediazione non è perentorio;
  • il tentativo di mediazione deve essere effettivo, non solo formale e non può ridursi a mero onere processuale, né si tratta di un “ornamento” del processo;
  • non è sufficiente a tal fine il deposito dell’istanza ma l’attore deve partecipare personalmente al primo incontro anche in assenza del chiamato.°​

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Maurilio  Faso Mediatore Avv. Maurilio Faso
Esercito la professione di avvocato civilista ormai da oltre 25 anni, e punto ad offrire prestazioni di assistenza e consulenza legale fondate su qualità ed efficacia. Mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, recupero crediti e procedure esecutive, locazioni e condominio, obbligazioni e contratti, risarcimento danni.
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