Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di locazione, nella quale parte attrice contestava il mancato pagamento di canoni di locazione, oneri condominiali e altre partite.
La parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la negoziazione assistita è obbligatoria prima di poter agire in giudizio in specifiche materie, quali il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento di somme fino a 50.000,00 €;
- la negoziazione assistita è stata inviata tramite pec da un legale all’altro, senza una procura firmata da parte dell’avvocato che l’aveva trasmessa e che, quindi, non aveva alcun potere di rappresentanza;
- pertanto, la condizione di procedibilità non si è avverta;
- sussiste però anche la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgv. n° 28/2010;
- quando entrambi gli strumenti deflattivi dei giudizi sono obbligatori, la mediazione viene privilegiata rispetto alla negoziazione assistita;
- nel caso di specie, anche la mediazione non si è svolta regolarmente in quanto parte ricorrente non si presentava personalmente, mentre il legale non era munito di procura speciale per il procedimento di mediazione; di conseguenza la condizione di procedibilità non risulta essere stata esperita. *
La parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la negoziazione assistita è obbligatoria prima di poter agire in giudizio in specifiche materie, quali il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento di somme fino a 50.000,00 €;
- la negoziazione assistita è stata inviata tramite pec da un legale all’altro, senza una procura firmata da parte dell’avvocato che l’aveva trasmessa e che, quindi, non aveva alcun potere di rappresentanza;
- pertanto, la condizione di procedibilità non si è avverta;
- sussiste però anche la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgv. n° 28/2010;
- quando entrambi gli strumenti deflattivi dei giudizi sono obbligatori, la mediazione viene privilegiata rispetto alla negoziazione assistita;
- nel caso di specie, anche la mediazione non si è svolta regolarmente in quanto parte ricorrente non si presentava personalmente, mentre il legale non era munito di procura speciale per il procedimento di mediazione; di conseguenza la condizione di procedibilità non risulta essere stata esperita. *