La mediazione svolta, anche telematicamente, presso un organismo territorialmente incompetente rende improcedibile la domanda giudiziale.

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Avv. Elena De Lazzari

Tribunale di Grosseto, Giudice Estensore Dott.ssa Claudia Frosini, sentenza del 29.11.2022.

A cura del Mediatore Avv. Elena De Lazzari da Padova.
Letto 891 dal 19/12/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria, nella quale l’Istituto di Credito convenuto ha rilevato che la procedura di mediazione si era svolta innanzi ad un organismo di conciliazione incompetente per territorio e per tale ragione, eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • in generale, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non è territorialmente competente, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile;
  • l'art. 84 del D.L. 69/ 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 prevede, infatti, che l’istanza di mediazione debba essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo del giudice competente per la controversia;
  • pertanto, il luogo della mediazione deve corrispondere al luogo del giudizio;
  • nel caso di specie, la mediazione è stata radicata presso la sede di un organismo territorialmente incompetente;
  • le parti non hanno concordato deroghe alla competenza territoriale, tanto è vero che la Banca ha tempestivamente eccepito il difetto di competenza territoriale dell'organismo di mediazione già in sede di invito alla mediazione;
  • non rileva che l'organismo di mediazione sia accreditato su tutto il territorio nazionale poiché l'invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede dell'organismo territorialmente incompetente ed, in particolare, in un luogo diverso rispetto a quello del Giudice territorialmente competente per la causa di merito;
  • neppure rileva che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica poiché la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è rimessa alla volontà di chi è chiamato e non può essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4; si tratta, infatti, di una mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere e/o vanificare la regola di competenza.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di mediazione, non pronunciandosi sulle altre richieste, anche istruttorie, che sono state assorbite dall’accoglimento della predetta eccezione e ha condannato parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della parte convenuta. *

Testo integrale:

Repubblica Italiana
Tribunale di Grosseto
Contenzioso
In nome del Popolo Italiano
 
il giudice dott.ssa Claudia Frosini nella causa n° 1 tra:

----------- parte attrice
e
--------------- parte convenuta

all'udienza del 29/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ---, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, allegando di intrattenere un rapporto di conto corrente con la _ , ha chiesto :
1) accertare e determinare per tutti i rapporti bancari dedotti in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso effettivo globale (TEG);
2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
3) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, della somma di euro 24306,22 ai fini dell'anatocismo rilevato ed euro 9680,52 ai fini dell'usura rilevata il tutto per una somma complessiva di euro 33986,74, così come rilevato dai saldi del contratto di conto corrente al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
4) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque della capitalizzazione trimestrale degli interessi e comunque della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla Banca, relativamente ai rapporti di conto corrente indicati in narrativa;
5) accertare e dichiarare la nullità della efficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, ed in ogni caso per tutte le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;
6) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., ed in ogni caso per le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
7) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
8) in ogni caso, ferma la riserva in precedenza formulata, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa;
9) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, l'inosservanza degli obblighi di correttezza, diligenza posti a suo carico con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha instato per l'improcedibilità della domanda essendo stata preceduta da un tentativo di mediazione svoltosi presso un organismo di conciliazione incompetente per territorio, per l'inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto avente ad oggetto un conto corrente aperto e, nel merito, per il rigetto della stessa.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione previo rigetto di tutte le istanze istruttorie e decisa all'udienza odierna nelle forme di cui all'articolo 281 sexies cpc previa concessione alle parti di termini per note conclusive, depositate solo da parte convenuta.
La domanda è improcedibile.
Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti e deve essere dichiarata improcedibile.
Ed infatti, l'introduzione, ad opera dell'art. 84 D.L. 69/ 13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98), della previsione secondo la quale la mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia, pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio.
Nel caso di specie parte attrice ha radicato la mediazione preso la sede secondaria di Napoli dell'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, con ciò derogando alla suindicata regola di competenza territoriale, né risultando convenute dalle parti né essendo documentate clausole derogatorie alla competenza territoriale ed avendo anzi la banca convenuta tempestivamente eccepito il difetto di competenza territoriale dell'organismo di mediazione già in sede di invito alla mediazione.
Non costituiscono poi valide ragioni per ritenere efficacemente svolta la mediazione le circostanze, peraltro tardivamente dedotte da parte attrice solo in sede di memoria ex articolo 183 comma 6 n. 3 cpc, che l'organismo di mediazione in questione sia accreditato su tutto il territorio nazionale, né che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica.
In merito a tali rilievi è sufficiente rilevare, per un conto, che l'invito alla procedura di mediazione è stato formulato per un incontro presso la sede napoletana dell'organismo prescelto a nulla rilevando che lo stesso abbia sedi presso tutto il territorio nazionale e, per altro conto, che la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica (che peraltro il regolamento della procedura di mediazione esclude possa essere modalità esclusiva all'articolo 7 comma 4 DM n. 180/201O, come modificato DM n. 145/2011), sia da ritenersi comunque rimessa alla volontà di chi è chiamato e non strumentalmente utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza.
Nella specie, la condizione di procedibilità non può ritenersi soddisfatta dall'attore che ha presentato l'istanza a Napoli, luogo diverso da quello del giudice territorialmente competente per la causa di merito.
Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, con assorbimento di ogni ulteriore o rilievo anche in via istruttoria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M n. 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria, trattandosi di causa documentale e della fase decisoria, contenuta nel solo deposito di note difensive.

P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda;
2) condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in euro -----, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, LV.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in data 29 novembre 2022 dal Tribunale di Grosseto.

IL GIUDICE dott. Claudia Frosini
 

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Chi è l'autore
Avv. Elena De Lazzari Mediatore Avv. Elena De Lazzari
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e sono iscritta all'Albo degli Avvocati dall'anno 2015.
Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le ...
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