La natura del termine per presentare l'istanza di mediazione secondo la Cassazione

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Avv. Nicola Aldo  Solimena

Cass civ., Sez. II, sentenza n. 40035 del 14.12.2021

A cura del Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena da Genova.
Letto 1041 dal 21/11/2022

Commento:

Con la recente pronuncia n. 40035 del 14.12.2021 la Cassazione ha ritenuto che “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 commi 2 e 2 bis D.LGS 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”.

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice prorogava il termine previsto per il deposito della relazione del CTU e rinviava la causa al 21 settembre 2016, prescrivendo altresì che le parti esperissero, dopo il deposito della consulenza tecnica, il tentativo di mediazione delegata; assegnava a tale scopo il termine di 15 giorni dal deposito dell'elaborato del CTU, con avviso alle parti che, in mancanza, il giudizio sarebbe divenuto improcedibile.

La CTU veniva depositata in data 01 febbraio 2016, in anticipo rispetto al termine che era stato assegnato a tal fine dal giudice (26 febbraio 2016), senza comunicazione di ciò alle parti né ad opera del CTU nè ad opera della cancelleria. Scaduto il termine di quindici giorni assegnato dal giudice senza che nessuna delle parti avesse introdotto la mediazione, la parte opposta, il 25 marzo 2016, depositava istanza di anticipazione dell'udienza del 21 settembre 2016 e il Giudice, in accoglimento di essa, anticipava l'udienza all'8 giugno 2016.

L'opponente introduceva la mediazione in data 17 maggio 2016.

Con ordinanza del 3 Giugno 2016 il Giudice, che aveva nel frattempo ricevuto in data 31 maggio 2016 dalla parte opponente istanza di differimento della udienza di prosecuzione della causa, motivata dalla necessità di concludere la mediazione, confermava l'udienza, originariamente fissata, del 21 settembre 2016.

Il giudizio di primo grado proseguiva sino alla pronuncia della sentenza con cui il Tribunale dichiarava l'improcedibilità della domanda.

La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.

Avverso quest'ultima decisione veniva proposto ricorso per cassazione nel quale si lamentava la sua erroneità: i) per aver ritenuto il termine previsto dall'art. 5, comma 2, D.LGS 28/2010, quale termine endoprocessuale mentre, in realtà, ad esso non si applicherebbe la disciplina prevista dall'art. 152 c.p.c. e l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione vale a sanare la sua eventuale tardività; ii) per avere la Corte erroneamente disatteso la censura proposta dagli appellanti in ordine al carattere indeterminato del termine di quindici giorni per l'avvio della mediazione, per essere stato, nel caso di specie, il termine agganciato non ad una data certa ma a quella di effettivo deposito della CTU.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, afferma il principio di cui alla massima, affrontando la questione della natura del termine quindicinale che il Giudice assegna per la presentazione dell'istanza di mediazione quando dispone l'esperimento di tale tipo di procedura stragiudiziale (la c.d. mediazione obbligatoria ope iudicis).

Sul punto si sono formati orientamenti divergenti:

Secondo un primo indirizzo, ha natura processuale e, non essendo espressamente qualificato come perentorio, va qualificato come ordinatorio; secondo un altro orientamento invece si tratta di un termine perentorio. Quest'ultimo indirizzo muove dalla premessa secondo cui la perentorietà di un termine, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso deve essere rigorosamente osservato.

Un terzo indirizzo ritiene invece la natura non processuale del termine, mentre avrebbe natura perentoria il termine fissato per lo svolgimento del procedimento di mediazione, che il giudice non potrebbe superare e al quale occorrerebbe fa riferimento per stabilire se sia stata osservata o meno la condizione di procedibilità.

La Cassazione avalla l'ultimo degli orientamenti citati nel paragrafo precedente, giungendo ad escludere che il termine assegnato per la presentazione dell'istanza di mediazione abbia natura perentoria, sulla base dei medesimi argomenti cui erano ricorse le decisioni da ultimo citate.

La Cassazione vuole quindi intendere che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, la mediazione deve concludersi nel termine di tre mesi, anche qualora la parte interessata la promuova oltre il termine di quindici giorni assegnatole dal giudice.

Testo integrale:

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Chi è l'autore
Avv. Nicola Aldo  Solimena Mediatore Avv. Nicola Aldo Solimena
Sono iscritto all'albo degli Avvocati del Foro di Genova dal 2008 e svolgo l'attività sia giudiziale che stragiudiziale in ambito civilistico con particolare riferimento alla responsabilità civile, professionale e medica, all'infortunistica, alla materia contrattuale ed alla materia immobiliare (amministrazioni patrimoniali e condominiali) oltre all'attività diretta al recupero crediti.

Ho deciso di intraprendere questo percorso come mediatore perché credo che la mediazione sia uno strumento ...
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