La parte che non compare personalmente alla mediazione, deducendo motivi non specifici, inevitabili e non provati, rischia la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale

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Avv. Maria Lina Guarino

Tribunale di Firenze, 29.08.2024, sentenza n. 3281, Giudice Roberta Giordano

A cura del Mediatore Avv. Maria Lina Guarino da Milano.
Letto 849 dal 20/01/2025

Commento:

La controversia riguarda un contratto di credito revolving. Il Tribunale aveva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. La parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda avversaria per inidoneo esperimento della mediazione, rilevando che la controparte non si era presentata personalmente agli incontri senza fornire giustificato motivo, comparendo invece tramite delegato.
Il principio affermato dal Tribunale
Il giudice ha stabilito i seguenti principi in ordine alla partecipazione alla mediazione:
Regola generale: Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Eccezione: Solo in presenza di giustificati motivi è consentito delegare un rappresentante che conosca i fatti ed sia munito dei poteri necessari per comporre la lite.
Onere probatorio: La mancata partecipazione personale è ammissibile esclusivamente per ragioni specifiche e circostanziate relative ad impedimenti non altrimenti superabili, che devono essere adeguatamente documentati.

La valutazione del caso concreto
Nel caso di specie, la parte che non aveva partecipato personalmente aveva addotto le seguenti giustificazioni:
  • Assenza di mezzi idonei per il collegamento da remoto
  • Distanza dalla propria dimora
  • Motivi di salute e lavorativi
Il Tribunale ha ritenuto tali motivazioni inidonee in quanto generiche, non circostanziate e prive di supporto documentale, soprattutto alla luce dell'art. 8 bis D.Lgs. 28/2010 che prevede espressamente la possibilità di partecipazione da remoto.
Conseguenze processuali
Per tali ragioni, il giudice ha dichiarato non effettivo il tentativo di mediazione e ha conseguentemente dichiarato improcedibile la domanda giudiziale.

Rilevanza pratica
La decisione conferma che:
  • La mediazione mantiene finalità sostanziale e non può ridursi a mero adempimento formale
  • È necessaria documentazione specifica per giustificare l'assenza personale
  • Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 149/2022 sulla partecipazione da remoto riducono significativamente le ipotesi di giustificato impedimento
  • Il controllo giudiziale sull'effettività del tentativo è rigoroso e sostanziale
Implicazioni operative
La sentenza impone particolare attenzione nella fase di mediazione, richiedendo ai difensori di:
  • Informare adeguatamente le parti sulla necessità di partecipazione personale
  • Documentare specificamente eventuali impedimenti oggettivi
  • Valutare preventivamente le modalità di partecipazione disponibili
  • Non sottovalutare la fase di mediazione, approcciandola come mero passaggio procedurale.
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Maria Lina Guarino Mediatore Avv. Maria Lina Guarino
Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d'autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro.
Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all'estero e padroneggio l'inglese e il francese, scritto e parlato.
Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace s...
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