Commento:
La controversia riguarda un contratto di credito revolving. Il Tribunale aveva assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria. La parte convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda avversaria per inidoneo esperimento della mediazione, rilevando che la controparte non si era presentata personalmente agli incontri senza fornire giustificato motivo, comparendo invece tramite delegato.
Regola generale: Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Eccezione: Solo in presenza di giustificati motivi è consentito delegare un rappresentante che conosca i fatti ed sia munito dei poteri necessari per comporre la lite.
Onere probatorio: La mancata partecipazione personale è ammissibile esclusivamente per ragioni specifiche e circostanziate relative ad impedimenti non altrimenti superabili, che devono essere adeguatamente documentati.
La valutazione del caso concreto
Nel caso di specie, la parte che non aveva partecipato personalmente aveva addotto le seguenti giustificazioni:
Conseguenze processuali
Per tali ragioni, il giudice ha dichiarato non effettivo il tentativo di mediazione e ha conseguentemente dichiarato improcedibile la domanda giudiziale.
Rilevanza pratica
La decisione conferma che:
Il principio affermato dal Tribunale
Il giudice ha stabilito i seguenti principi in ordine alla partecipazione alla mediazione:Regola generale: Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Eccezione: Solo in presenza di giustificati motivi è consentito delegare un rappresentante che conosca i fatti ed sia munito dei poteri necessari per comporre la lite.
Onere probatorio: La mancata partecipazione personale è ammissibile esclusivamente per ragioni specifiche e circostanziate relative ad impedimenti non altrimenti superabili, che devono essere adeguatamente documentati.
La valutazione del caso concreto
- Assenza di mezzi idonei per il collegamento da remoto
- Distanza dalla propria dimora
- Motivi di salute e lavorativi
Conseguenze processuali
Per tali ragioni, il giudice ha dichiarato non effettivo il tentativo di mediazione e ha conseguentemente dichiarato improcedibile la domanda giudiziale.
Rilevanza pratica
- La mediazione mantiene finalità sostanziale e non può ridursi a mero adempimento formale
- È necessaria documentazione specifica per giustificare l'assenza personale
- Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 149/2022 sulla partecipazione da remoto riducono significativamente le ipotesi di giustificato impedimento
- Il controllo giudiziale sull'effettività del tentativo è rigoroso e sostanziale
Implicazioni operative
La sentenza impone particolare attenzione nella fase di mediazione, richiedendo ai difensori di:
- Informare adeguatamente le parti sulla necessità di partecipazione personale
- Documentare specificamente eventuali impedimenti oggettivi
- Valutare preventivamente le modalità di partecipazione disponibili
- Non sottovalutare la fase di mediazione, approcciandola come mero passaggio procedurale.