La parte che non intende comparire personalmente all’incontro di mediazione e vuole delegare, in sostituzione, il proprio avvocato, deve conferirgli una procura speciale sostanziale, non risultando sufficiente una mera procura ad litem e rischiando, in difetto, che la domanda giudiziale venga dichiarata improcedibile.

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Avv. Maria Francesca  Rosa

Tribunale di Trieste, 26.09.2023, sentenza n. 507, giudice Estensore Daniele

A cura del Mediatore Avv. Maria Francesca Rosa da Cagliari.
Letto 919 dal 23/12/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.

Parte attrice opponente, tra le varie richieste e deduzioni, eccepiva l’assenza di poteri a promuovere la procedura di mediazione in capo ai legali di controparte e il conseguente difetto di procura a partecipare all’incontro di mediazione conferita dai medesimi ad un sostituto.

In merito, il Tribunale ha statuito quanto segue:
  1. Con sentenza n. 8473/2019 la Corte di Cassazione ha rilevato che la condizione di procedibilità si realizza con la presenza davanti al mediatore della parte e dell’avvocato od anche con la delega per la partecipazione al procedimento di mediazione conferita ad altra persona, tra cui anche lo stesso difensore; in caso di delega, la procura deve avere ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto e, pertanto, deve trattarsi di una procura speciale sostanziale.
  2. In altri termini, la parte può farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, nonostante con essa venga conferito ogni più ampio potere processuale.
  3. Pertanto, la parte che intende farsi sostituire in mediazione dal proprio difensore non può utilizzare la procura speciale autenticata dal difensore.
  4. Nel caso in esame, per la parte ingiungente partecipò al primo incontro con il mediatore un avvocato sostituto che, però, risultava privo di potere rappresentativo sostanziale, poiché i legali erano privi del potere di rappresentanza sostanziale e, quinti, non potevano delegare ad altri tale potere; infatti, ai medesimi era stato conferito il potere di carattere meramente processuale di rappresentare la parte nel presente giudizio mediante procura ad litem che non attribuiva la rappresentanza sostanziale, né poteri specificamente riferiti al procedimento di mediazione.
  5. La procura notarile indicata dai legali di parte convenuta opposta non risulta allegata agli atti.
  6. Di conseguenza, la procedura di mediazione non è stata regolarmente svolta, poiché la convenuta opposta non risulta comparsa personalmente e neppure mediante rappresentante sostanziale validamene nominato.
Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott. Daniele Venier ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2718/2020 promossa da:
I.XX J.XX, - OPPONENTE
contro
I.XX S.R.L.   - OPPOSTA

OGGETTO: "mutuo"

CONCLUSIONI Per l'opponente: "per i motivi tutti dedotti in atti oltre che nel corso delle celebrate udienze, voglia il Tribunale di Trieste, contrariis rejectis Preliminarmente: - dichiarare l'inefficacia del D.I. opposto per esser stato... cui l'art. 644 c.p.c.. Per effetto, revocarlo. - in ogni caso, dichiarare l'improcedibilità della domanda formulata da I.XXXXXXXX Srl contro la sig.ra I.XXXXXX per assenza di poteri a promuovere la procedura di mediazione in capo ai legali di I.XXXXXXXX srl, con discendente difetto di valida procura a partecipare all'incontro di mediazione conferita dagli stessi a un loro sostituto. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite rifuse (parte ammessa al G.XX) oltre accessori di Legge. Nel merito: Per le ragioni di cui all'atto di opposizione, rigettare la pretesa di I.XXXXXXXX così come formulata nel ricorso per D.I. opposto. Spese di lite rifuse (parte ammessa al G.P.) oltre accessori di Legge. In via Istruttoria: - ammettersi CTU contabile volta a determinare gli effettivi interessi compensativi derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali nonché l'eventuale superamento del tasso soglia alla data di stipula del contratto oltre ad esplicitare il regime di capitalizzazione utilizzato nel piano di ammortamento ed a verificare se il tasso effettivo risultante dall'eventuale utilizzo del regime di capitalizzazione finanziaria superi quello indicato nel contratto e/o nel documento di sintesi e se il TAEG indicato in contratto superi quello calcolato secondo le Istruzioni della Banca D'Italia. Si propone pertanto il seguente quesito: "Verifichi il CTU se il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento per cui è causa sia stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali oppure la capitalizzazione composta degli interessi ed, in questo secondo caso, se sia stato superato il TSU vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca D'Italia e della delibera CICR 9/2/2000; b) in caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, il Consulente riporti il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l'eventuale dare ed avere tra le parti;  c) nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto b), calcoli il Consulente dare ed avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice". Per l'opposta: "contestata ogni difesa e richiesta avversaria, anche istruttoria, non accetta il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, Voglia l'Ill. mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 50/2020, R.G. n. 270/2020, del 30/01/2020, emesso dal Tribunale di Trieste. In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la sig.ra I.XXXXXXX J.XXXXX al pagamento in favore di I.XXXXXXXX Srl della somma di 28.990, 87 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale In via ulteriormente subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra I.XXXXXXX J.XXXXX al pagamento in favore della società I.XXXXXXXX S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e Cpa, nonché successive occorrende. In via Istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso presentato il 29.1.2020, I.XXXXXXXX S.r.l. e, per essa, quale procuratrice, K.XXX S.r.l., agiva in via monitoria, quale cessionaria pro soluto dei crediti di C.XX S.p.a., chiedendo di ingiungere a J.XXXXX I.XXXXXX il pagamento della somma di Euro 28.990,87, pari al debito derivante dal contratto di finanziamento n. 14076649 da questa stipulato con la banca cedente.
1.1 La domanda era accolta con decreto ingiuntivo n. 50/2020 dd. 30.1.2020, che veniva notificato all'ingiunta il 23.6.2020. 
2. Proponeva opposizione la sig. I.XXXXXX, la quale eccepiva, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificato - anche tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.3.2020 al 11.5.2020 ai sensi dell'art. 83 D.L. 18/2020 e dell'art. 36 D.L. 23/2020 - oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.. Nel merito, premesso che con il contratto di finanziamento le era stato erogato un prestito personale di Euro 18.563,68 da restituire in 72 mesi mediante ratei mensili di Euro 383,60 l'uno, rilevava che sull'importo finanziato gravava il premio, pari a Euro 1.168,68, per la polizza assicurativa la quale, contrariamente alla qualificazione di facoltativa indicata nel contratto, era in realtà da ritenersi obbligatoria e condizionante l'erogazione del mutuo. Contestava quindi l'ammontare del debito ingiunto, deducendo: che nel calcolo del Taeg, indicato dalla banca nel 18, 05%, non erano stati inseriti i costi connessi, tra cui quelli c.d. di accomodamento; che il contratto si limitava a enunciare che il piano di ammortamento era quello "alla francese", senza però indicare il relativo regime di capitalizzazione; che l'estratto conto allegato al ricorso non distingueva, all'interno di ciascuna rata, l'entità della quota capitale rispetto a quella degli interessi; che sussisteva discordanza - quanto al Taeg - tra il dato contrattuale e quello calcolato, con o senza inserimento del costo della polizza assicurativa, un tanto influendo anche sul possibile superamento del tasso soglia; che tali carenze e omissioni erano idonee a determinare la nullità o annullabilità del contratto di finanziamento per violazione della direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE, nonché per violazione dei principi di trasparenza e buona fede e vizio del consenso; che gli interessi moratori, essendo contrattualmente subordinati alla comunicazione al debitore della decadenza del Termine, non erano dovuti, stante l'inidoneità dell'invio della comunicazione da parte di un soggetto - C.XX S.p.a. - non più titolare del credito; che infine gli interessi al saggio legale, pure liquidati nel decreto ingiuntivo, erano dovuti solo sull' importo capitale di Euro 19.938,49.
L'opponente conveniva quindi in giudizio I.XXXXXXXX S.r.l., chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inefficacia del decreto opposto; nel merito, di respingere la domanda monitoria.
3. Si costituiva l'opposta, la quale allegava che l'asserita tardiva notifica del decreto ingiuntivo "comportava solo l'inefficacia del provvedimento senza escludere la qualificabilità del ricorso. Quanto al merito, esponeva: che la decadenza dal beneficio del Termine conseguiva, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1186 c.c. alla sopravvenuta insolvenza della debitrice; che il contratto di cui è causa riportava nel dettaglio tutte le condizioni economiche applicabili, accettate dalle parti e confermate dalla I.XXXXXX mediante sottoscrizione di un atto di riconoscimento di debito; che la polizza assicurativa stipulata dall'opponente era facoltativa, onde il relativo premio andava escluso dal calcolo del Taeg, e che l'eventuale divergenza tra Taeg contrattuale e Taeg effettivo era del tutto irrilevante, qualora - come nella specie - fossero precisati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente; che quindi il credito ingiunto era da ritersi pienamente provato, risultando generiche e infondate le contestazioni della debitrice. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione".
4. A. prima udienza di comparizione, veniva assegnato termine per l'avvio della mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010, conclusasi con esito negativo.
Nell'udienza successiva, l'opponente eccepiva l'improcedibilità del giudizio, per difetto, in capo all'avvocato C.XX che aveva rappresentato l'opposta innanzi al mediatore, di procura speciale e sostanziale per la fase di mediazione, e di procura a partecipare all'incontro.
Replicava nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. I.XXXXXXXX S.r.l., allegando la procura a partecipare al procedimento di mediazione rilasciata all'avv. C. dai due difensori 2 nominati per il presente giudizio. 
Non ammessa la c.t.u. contabile richiesta dall'opponente e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa - assegnata al sottoscritto, subentrato al precedente giudice istruttore - è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. E –
5. Assume carattere pregiudiziale l'eccezione, sollevata dall'opponente, di improcedibilità della domanda monitoria. 
5.1 Risulta dal verbale dd. 18.3.2021 che all'incontro con il mediatore presenziarono, in collegamento multimediale presso una sala virtuale, per I.X S.r.l. l'avv. M.XXX in sostituzione degli avvocati R.X, "come da procura speciale per la mediazione agli atti del procedimento", e la sig. I.XX unitamente all'avv. E.X B..
L'incontro si chiuse con esito negativo, attesa l'indisponibilità delle parti a proseguire la trattativa, e dopo che il mediatore rammentò la necessità, secondo l'indirizzo espresso dalla Cassazione con sentenza n. 8473/2019, della presenza personale delle parti o, in loro vece, di "procura speciale sostanziale".
5.2 L'art. 8 del D.Lgs. 28/2010, nella versione qui applicabile, relativamente all'instaurazione e trattazione del procedimento di mediazione obbligatoria (e anteriore quindi alle modifiche introdotte dall'art. 7, co. 1, lett. h) D.L. 149/2022, a decorrere dal 30.6.2023), dispone che "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro difensori a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento".
La Corte di Cassazione, con la sentenza menzionata dal mediatore (n. 8473/2019), è stata chiamata a decidere, in primo luogo, se, nel procedimento di mediazione c.d. obbligatoria, il cui preventivo esperimento è quindi previsto a pena di improcedibilità (come nel caso qui in esame, vertendosi in tema di contratti bancari e finanziari) "la parte che propone la mediazione sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituirà".
In secondo luogo e in caso affermativo, se la parte stessa "possa essere sostituita da chiunque, ed in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti".
La Corte ha innanzitutto evidenziato che "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".
Dalla previsione dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010, che dispone che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti sia i loro avvocati, la Corte ha quindi tratto l'avviso che, "ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato".
In difetto - peraltro - della previsione di un divieto in merito, deve ritenersi che la partecipazione al procedimento di mediazione sia delegabile dalla parte ad altri, tra cui lo stesso difensore ("Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore"), al quale il potere deve essere conferito "mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto". Pertanto - precisa la Cassazione - "il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale".
Con la conseguenza che, "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perchè il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha quindi respinto il ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva confermato quella di primo grado, con la quale era stata dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea, per mancata comparizione della parte personalmente, ma solo del difensore non munito di rappresentanza sostanziale e speciale.
L'indirizzo espresso con la sentenza testé citata è stato confermato sia in sede di legittimità (v. di recente, Cass. n. 13029/2022), sia dalla prevalente giurisprudenza di merito (v., tra le altre, C. App. L'Aquila, sent. n. 1129/2021; Trib. Napoli, sent. n. 3514/2020; C. App. A.XXXX, sent. n. 154/2019, tutte in dejure), e da esso non vi è motivo di discostarsi.
5.3 Nel caso in esame, per la parte ingiungente partecipò al primo incontro con il mediatore l'avv. M.XX C.XX il quale risultava privo di potere rappresentativo sostanziale.
E, invero, la procura venne allo stesso conferita dagli avvocati R.XX Z.X e A.X OXX, i quali non solo erano privi del potere di rappresentanza sostanziale di I.XXXXXXXX S.r.l. (che non potevano quindi a loro volta delegare ad altri), essendo stato conferito loro il diverso potere, di carattere meramente processuale, di rappresentare la parte nel presente giudizio mediante procura ad litem che, sia pure ampia, in quanto estesa al potere di conciliare la controversia, "non attribuiva la rappresentanza sostanziale, né poteri specificamente riferiti (come richiesto dalla Cassazione) al procedimento di mediazione, ma individuarono anche, quale fonte del loro (asserito) potere rappresentativo, delegato all'avv. C.XX, una "procura notarile" non meglio identificata, e che comunque non risulta allegata agli atti, atteso che i due difensori rappresentano in giudizio la convenuta opposta in base alla procura speciale (non notarile)  allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
5.4 Pertanto, non essendo stata regolarmente svolta la procedura di mediazione, stante la mancata comparizione della convenuta opposta (su cui grava l'onere di presentare la domanda di mediazione, e che quindi subisce gli effetti dell'improcedibilità; v. Cass. S.U. n. 19596/2020, il cui insegnamento è stato recepito dall'art. 5 bis L. 28/2010, introdotto dall' art. 7, co. 1, lett. e D. Lgs. 149/2022) personalmente o mediante rappresentante sostanziale validamene nominato all'incontro innanzi al mediatore, va dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quella prodotta con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. è la procura generale rilasciata da I.XXXXXXXX S.r.l. non ai due difensori, ma alla C.XXXX B.XX I.X S.r.l. r
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati valori inferiori a quelli medi indicati nella nota spese allegata dal difensore, tenuto conto sia della natura in rito della decisione, sia della mancata assunzione di mezzi di prova.
La relativa statuizione di condanna va emessa in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo l'opponente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera dd. 31.7.2020 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.
Con separato decreto si provvede infine alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, da porsi a carico dello Stato ex art. 82 D.P.R. cit..

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Trieste, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2718/2020 R.XX, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da I.XXXXXXXX S.r.l. e , per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 115/2002, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA - se dovuta - ex lege.

Trieste, 22 settembre 2023

Il Giudice dott. Daniele Venier

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Chi è l'autore
Avv. Maria Francesca  Rosa Mediatore Avv. Maria Francesca Rosa
Svolgo la professione di avvocato nel Foro di Cagliari.
L’esperienza professionale mi ha permesso di constatare che mediare i conflitti tra le persone preserva la loro relazione e soddisfa potenzialmente gli interessi e i bisogni di tutte le parti coinvolte.
Sono sempre stata appassionata di diritto dei consumatori e, in questo particolare ambito, ho potuto sperimentare e verificare che le attività di conciliazione sono efficaci a evitare il contenzioso.
Credo nella mediazione e ritengo alt...
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