La parte che, senza giustificato motivo, non partecipa al procedimento di mediazione viene condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Giuseppe Ianni

Tribunale di Milano, sentenza n. 8183 del 12.10.2021 – Giudice Estensore Dott. Francesco Ferrari.

A cura del Mediatore Avv. Giuseppe Ianni da Genova.
Letto 370 dal 10/10/2022

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti finanziari.
La Società finanziaria non aveva partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria e non aveva fornito alcun giustificato motivo.
L’attore si costituiva in giudizio rilevando che, a seguito di stipula del contratto di consulenza negli investimenti, aveva perso tutto il capitale investivo e ciò a causa della società che non aveva correttamente profilato il cliente e non lo aveva informato dele condizioni in cui versava la società che aveva emesso le obbligazioni.
La finanziaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le domande di parte attrice, condannandolo a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, ma ai sensi dell’art. 8 D. Lvo n. 28/2010 e successive modifiche, ha condannato la società finanziaria al versamento in favore del bilancio dello stato all’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio poiché quest’ultima, senza fornire alcuna idonea giustificazione, non era intervenuta motivo in sede di mediazione. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE
 
Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 573/2017 promossa da:

P.XXX M.XXXX parte attrice

contro
 
C S 

CONCLUSIONI Per parte attrice: (omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 
Con atto di citazione ritualmente notificato P.XXX M.XXXXXXX, in uno con altri attori, le cui posizioni sono state stralciate, con costituzione di autonomi fascicoli, conveniva in giudizio la C S (I.XXX) s.p.a., al fine di ottenerne la condanna la risarcimento dei danni conseguenti ad alcune operazioni di investimento mobiliare.
L'attore in particolare esponeva: - che stipulava con la convenuta un contratto di consulenza negli investimenti mobiliari; - che in esecuzione di tale rapporto, la convenuta consigliava all'attore diversi investimenti, fra cui l'acquisto di obbligazioni R.XX, A.XXXXX e obbligazioni emesse da P.XXXXXX T.XXXXX; - che tutti e tre tali titoli portavano alla pressoché totale perdita del capitale investito; - che l'investimento nelle obbligazioni P.XXXXXX T.XXXXX era stato consigliato in regime di conflitto di interessi non dichiarato dall'intermediario finanziario; - che la convenuta non aveva correttamente profilato il cliente e aveva dato corso alla consulenza con riferimento a titoli inadeguati per caratteristiche rispetto alle finalità conservative del patrimonio perseguite dall'attore; - che la convenuta non aveva fornito attività informativa in ordine alle caratteristiche del titolo al momento della consulenza, nè successivamente nella fase di detenzione del titolo; - che, in particolare, la convenuta non aveva tempestivamente avvisato l'attore della situazione di difficoltà in cui versavano le società emittenti le obbligazioni, disinteressandosi del portafoglio titoli dell'attore; - che il danno patito dall'attore, pari alle somme investite, ammontava a euro 240.061, 74.
Si costituiva ritualmente in giudizio C S (I.XXX) s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e , in particolare, con riferimento alla posizione dell'attore, evidenziando come lo stesso avesse intrattenuto rapporti contrattuali relativi alle negoziazione titoli già dal 2008; che in sede di profilazione l'attore avesse dichiarato un propensione al rischio elevata, mirando a un aggressivo incremento del proprio patrimonio investito, tanto che la convenuta all'esito comunicava per iscritto al M.XXXXXXX la sua classificazione come profilo elevato; che il contratto di consulenza era stato perfezionato dalle parti nel 2012; che le obbligazioni oggetto di contestazione erano certamente adeguate rispetto al profilo di investitore dell'attore e considerata la pregressa operatività dello stesso; che l'intermediario aveva fornito tutte le informazioni riferite a ciascun titolo oggetto dell'attività di consulenza, sia al momento della negoziazione, sia nella fase successiva; che nessun conflitto di interessi sussisteva con riferimento alle obbligazioni P.XXXXXX T.XXXXX, se non altro in quanto l'investimento non era stato effettuato in contropartita diretta; che l'attore aveva trasferito i titoli presso altro intermediario molto prima che si verificassero i default; che, con riferimento alle obbligazioni R.XX, erano ancora in corso le operazioni di rimborso, quanto meno parziale, del capitale investito. A seguito della separazione delle posizioni riguardanti gli altri attori, il giudice originario assegnatario della controversia disponeva consulenza tecnica di ufficio rivolta a ricostruire l'andamento dei titoli oggetto di contestazione durante il periodo in cui si era articolato il rapporto contrattuale fra le parti del giudizio. All'esito, dopo numerosi rinvii determinati dalla sostituzione di più giudici, la causa veniva riassegnata a questo giudice, il quale, dopo avere confermato l'udienza già programmata del 28.1.2021 per la disamina della c.t.u., rinviava all'udienza del 17.6.2021 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Parte attrice, infatti, ha contestato la validità o comunque l'inadempimento della convenuta in relazione a tre operazioni di investimento mobiliare operate in ragione di un rapporto di consulenza negli investimenti intercorrente fra le parti, deducendo, sia pure spesso in termini assolutamente generici, plurime ragioni di doglianza. In primo luogo, infatti, la difesa attorea ha dedotto la nullità o comunque l'inadempimento dell'intermediario finanziario, sostenendo il carattere inadeguato dei titoli oggetto della consulenza e, quindi, la violazione da parte della convenuta dell'obbligo ad astenersi dal dare corso all'acquisto delle obbligazioni. In particolare, a sostegno di tale doglianza, la difesa attorea ha evidenziato come la convenuta non avesse profilato il cliente e che tale omissione avrebbe dovuto precludere ogni valutazione in termini di adeguatezza dell'investimento. A fronte della produzione in giudizio di tre diverse profilature ad opera della convenuta, la difesa attorea ha replicato come la Prima di esse riguardasse un precedente rapporto acceso nel 2008 ed esauritosi nel 2010; la seconda risalisse al 2010 e , pertanto, non poteva essere ricollegata al contratto di consulenza oggetto di causa, stipulato solo nel giugno del 2012; la terza profilatura, infine, era abbinata a un rapporto di negoziazione titoli stipulato con la convenuta da una fiduciaria, la quale, pertanto, aveva reso le informazioni rispondendo al questionario, senza che le stesse potessero essere imputate al M.XXXXXXX.  
La difesa nei termini sopra riassunti non può essere condivisa, considerato come la profilatura del cliente risponda a una finalità di conoscenza dell'investitore in punto di disponibilità economiche, propensione al rischio e capacità a far fronte a possibili perdite, agli obiettivi di investimento perseguiti e alle conoscenze ed esperienze pregresse. Come tale, quindi, la profilatura è riferita al cliente e non al rapporto contrattuale cui dovrebbe, secondo la tesi attorea, accedere, con l'effetto che, una volta che l'intermediario disponga di tutte le informazioni necessarie riferite al proprio cliente, l'eventuale stipula di un nuovo contratto quadro di negoziazione in titoli non rende necessario sottoporre un nuovo questionario per apprendere informazioni già acquisite. Solo là dove dovessero subentrare nuovi elementi, tali da modificare i dati soggettivi oggetto di profilatura, subentrerebbe la necessità di sottoporre il cliente a un nuovo questionario, ma di tale circostanza ne avrebbe dovuto fornire la prova o, quanto meno, l'allegazione parte attrice. Viceversa, la difesa attorea, dopo avere con il proprio atto introduttivo sostenuto quale obiettivo di investimento perseguito dal M.XXXXXXX la mera conservazione del capitale e , quindi, avere prospettato un profilo assolutamente conservativo, a fronte della produzione dei tre questionari, descrittivi di una realtà e di obiettivi opposti a quelli presentati con il presente giudizio, non ha in alcun modo contestato la non veridicità dei dati ivi riportati, orientandosi piuttosto nel sostenere un riempimento da parte della convenuta contra pacta del modulo sottoscritto in bianco dal cliente. di tale circostanza, peraltro, non è stata fornita alcuna adeguata prova, considerata l'inammissibilità per genericità dei due capitoli di prova testimoniale sul punto dedotti e, a maggior ragione, considerato quanto sopra detto con riferimento alla mancata contestazione della veridicità dei dati riportati nei questionari prodotti dall'intermediario. 
Ritenuto quindi essere stata effettuata correttamente la profilatura del cliente, il livello elevato coerentemente attribuitogli conferma con assolta certezza l'adeguatezza dei tre strumenti finanziari oggetti degli investimenti contestati, trattandosi di titoli obbligazionari di tipologia e di livello di rischiosità equivalente a quelli precedentemente trattati dal M.XXXXXXX e da questi non contestati. Per ultimo è rimasta smentita anche la contestazione mossa dall'attore, il quale ha sostenuto di nulla avere mai saputo circa la profilatura prodotta in giudizio dalla convenuta, considerato come C S abbia provato di avere sempre inviato al cliente il resoconto del livello attribuitogli in esito alle risposte rese con il questionario sottopostogli. Parimenti infondata è la contestazione relativa all'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Premesso, infatti, come in sede di stipula dei rapporti contrattuali la convenuta avesse sempre consegnato il documento sui rischi in generale in materia di strumenti finanziari, come attestato dall' investitore con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di ricevuta, la doglianza riferita alle informazioni non rese in sede di investimento è rimasta relegata a una affermazione assolutamente generica e astratta, non avendo la difesa attorea mai indicato a quali aspetti o profili sarebbero state inerenti le informazioni non fornite. L'assoluta genericità della contestazione, circoscritta alla mera affermazione secondo cui non sarebbero state fornite le informazioni, è tale da precludere una concreta organizzazione delle difese in capo alla parte onerata e, quindi, a fare scattare l’inversione dell'onere probatorio in proposito prevista dall'art. 23 TUF. Per quanto attiene, invece, al difetto informativo successivamente all'investimento, va rilevato come parte attrice abbia ricollegato tale doglianza all'esito negativo dell'investimento e al default delle società emittenti, senza in alcun modo indicare quali sarebbero state le informazioni a conoscenza della convenuta che quest'ultima avrebbe omesso di rendere al proprio cliente. Anche in tale caso, pertanto, deve registrarsi una assoluta genericità della contestazione, con esiti analoghi a quelli in precedenza illustrati. Per ultimo, per quanto concerne la contestazione ricollegata a un conflitto di interessi sussistente in capo alla convenuta in relazione alle obbligazioni P.XXXXXX T.XXXXX, parte attrice, dopo avere ricostruito il ruolo assunto dal C  nelle operazioni che avevano portato alla fusione della compagnia telefonica portoghese in una società telefonica brasiliana e la partecipazione sociale detenuta in P.XXXXXX T.XXXXX, ha sostenuto la sussistenza di tale situazione di conflitto di interessi, peraltro non comunicato al cliente, in quanto sarebbe stato interesse della convenuta alleggerire la propria esposizione nei confronti della società portoghese, cedendo i titoli alla propria clientela.
La doglianza appare confusa e contraddittoria, considerato come la partecipazione sociale vantata dalla convenuta non avrebbe potuto essere alleggerita con l'acquisto da parte dell'attore di obbligazioni e che, in ogni caso tali obbligazioni non vennero acquistate dal M.XXXXXXX in contropartita diretta, ma sul mercato secondario. A ciò si aggiunga come parte attrice non abbia mai neppure allegato un proprio intendimento a modificare gli obiettivi di investimento, qualora avesse conosciuto il coinvolgimento di C S nell'operazione sopra ricordata, con l'effetto che l'ipotizzato inadempimento comunque sarebbe stato privo di efficienza causale rispetto al danno poi lamentato. A tali considerazioni, idonee a ritenere infondate le doglianze attoree, si aggiunge l'ulteriore dato, rappresentato dal trasferimento dei titoli in esame presso altro intermediario avvenuta diversi mesi prima dei default e al difetto di allegazione da parte attorea in ordine alla cronologia delle circostanze a suo dire rilevanti che avrebbero dovuto essere comunicate al cliente. Per le ragioni esposte, pertanto, le domande attoree vanno respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in compressivi euro 9.200,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.200,00 per spese generali. A carico di parte attrice vanno poste in via definitiva anche le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 8.919, Il, oltre i.v.a. e c.p.a.
Visto l'art. 8 del D. L. vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte convenuta non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre giustificati motivi (si veda verbale negativo di mediazione), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.686, 00, pari all' importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da P.XXX M.XXXXXXX nei confronti di C S (I.XXX) s.p.a .;
- condanna l'attore a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in compressivi euro 9.200, 00, oltre i.v.a. e c.p.a . , di cui euro 1.200, 00 per spese generali;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 8.919,00, oltre i.v.a. e c.p.a.;
- condanna ex art. 8 del D. L. vo 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.686, 00, pari all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

aa
Chi è l'autore
Avv. Giuseppe Ianni Mediatore Avv. Giuseppe Ianni
Avvocato, ho conseguito un Master in "Giurista d'Impresa" e uno in "Comunicazione e produzione radiofonica e televisiva"; divenuto poi Avvocato Negoziatore, mi sono in seguito appassionato alla mediazione in quanto attività efficace, semplice, informale e riservata. La mediazione riesce ad intervenire adeguatamente nella gestione del conflitto facendo sì che la parte sia ascoltata circa i suoi effettivi interessi e bisogni e diventi la reale protagonista di quello che sarà l'accordo finale, senz...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok