Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di bancaria, nella quale il fallimento agiva in giudizio contro un Istituto di Credito per farne accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale, a seguito di omessi controlli di soggetti che avevano effettuato prelevamenti sul conto corrente, ed ottenere quindi la condanna di quest’ultimo alla restituzione delle predette somme di denaro.
Il curatore chiedeva al Giudice delegato l’autorizzazione ad avviare la procedura di mediazione.
Il Giudice delegato autorizzava l’instaurazione della mediazione.
Al primo incontro la parte invitata non compariva e, pertanto, il curatore procedeva giudizialmente nei confronti della Banca.
La parte invitata dichiarava di non aver partecipato in quanto riteneva la mediazione inutile per impossibilità di raggiungere un accordo.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Il curatore chiedeva al Giudice delegato l’autorizzazione ad avviare la procedura di mediazione.
Il Giudice delegato autorizzava l’instaurazione della mediazione.
Al primo incontro la parte invitata non compariva e, pertanto, il curatore procedeva giudizialmente nei confronti della Banca.
La parte invitata dichiarava di non aver partecipato in quanto riteneva la mediazione inutile per impossibilità di raggiungere un accordo.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- La Banca non ha fornito giustificazioni adeguate alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione avviato;
- Ed, infatti, è priva di rilevanza la valutazione prognostica, formulata dalla convenuta, circa l’inutilità della procedura per l’impossibilità di raggiungere la conciliazione;
- Va, pertanto, applicata la sanzione pecuniaria prevista per Legge ovvero il pagamento di una somma pari al contributo unificato da corrispondere all’Erario. *