La perentorietà del termine di 15 giorni concesso dal giudice è desumibile anche per via interpretativa

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Avv. Angela  Soccio

Giudice di Pace di Nocera Inferiore, sentenza del 22/01/2018

A cura del Mediatore Avv. Angela Soccio da Roma.
Letto 4288 dal 11/07/2018

Commento:
Ancora una pronuncia circa la natura perentoria o meno del termine di 15 giorni concesso dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione.
Secondo il Tribunale di Nocera inferiore quando, valutata la natura della controversia, il giudice decide di mandare le parti in mediazione, il termine di 15 giorni concesso alle stesse per l'attivazione della procedura ha natura perentoria.
Infatti, seppur non espressamente previsto come perentorio, il termine indicato nel decreto D.lvo. 28/2010 acquista detta natura perchè, secondo parte della giurisprudenza, il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve, e che pertanto debba essere rigorosamente osservato.
Ne consegue che, data la sanzione della improcedibilità ricollegata al mancato esperimento della mediazione delegata, il termine di 15 giorni assolve una funzione fondamentale nell'economia del processo e, di conseguenza, deve essere obbligatoriamente osservato.

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona della dott.ssa Carmela Benigno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …. del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2016, TRA “XYZ SRL”, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall AVV. A.P., in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
 
CONTRO
 
Associazione ABC in p. del Presidente ed elett.te dom.to presso lo Studio dell'avv. A.C., che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
 
CONCLUSIONI:
 
Come da verbale e comparse in atti,
 
RAGIONI DI FATTO
 
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice, conveniva in giudizio Associazione ABC, in persona del Presidente per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 700,00 a fronte di una scrittura privata stipulata in data 15.01.15 , ed a titolo di occupazione temporanea dell'immobile di XYZ SRL. L'attrice lamentava che nonostante la scrittura privata, e reiterati inviti, l'Associazione non aveva provveduto al pagamento, motivo per cui adiva questa A.G. per ottenere tutela. Radicatasi la lite, si costituiva l'Associazione ABC che impugnava e contestava la domanda ed in primis eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il Giudice pertanto concedeva il termine previsto dalla legge per consentire alla società attrice di attivare la procedura di mediazione e rinviava il giudizio per tale incombente ad una udienza successiva. All'udienza all'uopo fissata, e previa esibizione delia documentazione al fine di verificare l'avvenuta mediazione, la società convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura dì mediazione. La società attrice, resisteva ritenendo che il detto termine non è perentorio e pertanto ritenuta la causa istruita documentalmente, chiedeva rinvio per le conclusioni, il giudice all'udienza all'uopo fissata, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa In decisione.
 
RAGIONI DI DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 
La domanda va dichiarata improcedibile. Osserva il giudice che il D.Lvo n. 28/10 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo della mediazione obbligatoria, prevede che dal momento in cui il giudice dispone l'avvio della mediazione, la stessa debba essere attivata nel termine di giorni 15. L'eccezione sollevata circa la tardività dell'avvio della procedura, oltre cioè i 15 giorni concessi dal giudice, implica a stabilire se il detto termine sia da considerarsi perentorio, oppure ordinatorio. Orbene, in armonia con alcune pronunce della Suprema Corte e di merito, questo giudice ritiene che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro il detto termine e /o la tardività delta proposizione dello stesso, comporta la improcedibilità della domanda, in quanto il termine di 15 giorni previsto dalla legge è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria (Trib. Firenze sentenza del 04.06.2015). Ciò in linea con il principio giurisprudenziale, secondo cui il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve, e che pertanto debba essere rigorosamente osservato (Cass.Civile n.14624/2000; n.4530/2004). Non può revocarsi in dubbio che nella fattispecie il termine assegnato dal giudice non è stato rispettato, e ciò comporta la sanzione della improcedibilità della domanda, atteso che non è consentito alle parti, allo spirare del termine, richiedere un nuovo termine per sanare l'inadempienza. L'onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava, infatti, sulla parte che nella fattispecie ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio. Il mancato esperimento della mediazione o la tardiva attivazione, ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art.5, II c., 1. n.28/2010, secondo cui "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello". Consegue che l'eccezione di improcedibilità è fondata e va accolta, in quanto l'esperimento della mediazione è stato attivato in ritardo, non avendo rispettato il termine di quindici giorni dall'ordinanza resa in udienza dal giudice, non tempestivamente rinnovato ( C. Cass. sez. Il, 19 gennaio 2005 n. 1064). Deve pertanto concludersi che la mediazione disposta dal giudice e tardivamente attivata, comporta la sanzione della improcedibilità della demanda giudiziale. Ne consegue che una volta accertata tale violazione, al giudice è precluso ogni ulteriore accertamento e, pertanto la domanda va dichiarata improcedibile. La novità della materia e la circostanza che non si è discesi nel merito della controversia fanno propendere questo giudice per la compensazione delie spese dì lite. P. Q. M. • Dichiara la domanda improcedibile; • Compensa le spese del giudizio. •
Dichiara la presente sentenza esecutiva, ex lege.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.01.2018
l Giudice di Pace Dott.ssa Carmela Benigno
 

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Chi è l'autore
Avv. Angela  Soccio Mediatore Avv. Angela Soccio
Angela Soccio, avvocato cassazionista.

Esperta nel diritto civile, con particolare riferimento al diritto d’impresa e al diritto bancario e fallimentare. Specializzata sulle ADR ed in particolare sui contenuti e sulle tecniche di mediazione e negoziazione. Già componente della Commissione Processo civile e mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Attualmente docente presso l'Università "Luiss" - Master per giuristi di impresa. Ha collaborato per diversi anni con la cattedr...
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