La preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non partecipare al procedimento di mediazione non ne giustifica l’assenza e non la esime dall’essere soggetto alle sanzioni pecuniarie e processuali.

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Dott.ssa Elisa  Semeraro

Tribunale di Torino, Giudice Estensore dott. Edoardo Di Capua - sentenza n. 2117/2021 del 30/04/2021.

A cura del Mediatore Dott.ssa Elisa Semeraro da Brescia.
Letto 824 dal 19/12/2021

Commento:

Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio, parte convenuta opposta dichiarava di aderire alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., mentre la parte attrice opponente dichiarava di non aderirvi.
Pertanto, l’Autorità Giudiziaria, preso atto delle posizioni assunte dalle parti, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata.
La parte attrice opponente attivava il procedimento di mediazione delegata, ma non partecipava all’incontro e non forniva alcun giustificato motivo.
Ciò emergeva al verbale di mediazione negativo prodotto in giudizio dalla parte convenuta opposta.
Sul punto, il Giudice ha precisato quanto segue:
  • il motivo per la mancata partecipazione all’incontro di mediazione può essere considerato giustificato solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia il carattere dell’assolutezza;
  • in caso contrario, ovvero in caso di motivo impeditivo temporaneo o fondato sul dissenso consapevole, informato e motivato, non costituisce giustificato motivo;
  • neppure la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non partecipare al procedimento di mediazione ne giustifica l’assenza;
  • pertanto, la parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non parteciparvi è assente ingiustificata e subisce le conseguenze sanzionatorie sia processuali sia pecuniarie;
  • ciò poiché la partecipazione quanto meno al primo incontro informativo costituisce un dovere;
  • infatti, la mediazione è volta a realizzare l’immediato sollecitamento delle pretese delle parti e a ridurre il contenzioso giudiziario.
Nel caso di specie, la parte attrice opponente non ha partecipato al procedimento di mediazione e ciò senza giustificato motivo; da ciò, il Giudice ha desunto argomenti di prova nel giudizio sfavorevoli alla predetta parte e ne ha tenuto conto nella valutazione del materiale probatorio già acquisito, concludendo per l’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente stessa; ed, infatti, il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo opposto alla luce dei pagamenti effettuati nelle more del giudizio di opposizione, condannato parte attrice opponente al pagamento della somma residua, oltre agli interessi moratori, rigettato le altre  domande di merito ed istruttorie formulate da quest’ultima ed, infine, condannato la medesima al pagamento delle spese processuali del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
 
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo Di Capua ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 9828/2019 R.G. promossa da:
P.XXX S.p.A . , in persona del legale rappresentante sig. M.XXXXXXX L.XXX, rappresentata e difesa dagli Avv. ti M.XXX ; - PARTE ATTRICE OPPONENT E-
contro: L.XXXXXXX S.n.c. di C.XXXX A.XXXX R.XX e F.XXXXXX B.XXX M.XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. G.; - PARTE CONVENUTA OPPOSTA -

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
 
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
 
Per la parte attrice opponente (nelle "note scritte" depositate in data 7.01.2021 ed a verbale di udienza "figurata " in data 27.01.2021): "Richiamato quanto scritto nelle note d' udienza 3.11.20, si insiste in via Istruttoria per l'ammissione delle prove, opponendosi all'ammissione delle prove di controparte, come da memorie 15.11.2019 e 6.12.19. Nel merito: in via principale, si chiede di accertare e dichiarare che nulla è dovuto a L.XXXXXXX S.n.c. per i canoni di luglio ed agosto con detrazione dalle somme pretese di Euro 1.464 (4.697-1.464=3.233), nonché dichiarare tenuta e condannare L.XXXXXXX S.n.c. al risarcimento del danno pari ad Euro 1.515 (1.275+240) per le voci esposte in narrativa con revoca del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta o comunque con compensazione con le somme eventualmente dovute; in via subordinata, nel denegato caso di soccombenza, dedurre dalle somme dovute quanto pagato in corso di causa pari ad Euro 1.718. Con il favore delle spese. Si precisa che risultano depositati telematicamente tutti gli atti e documenti".
Per la parte convenuta opposta (nelle "note scritte" depositate in data 7.01.2021 ed a verbale di udienza "figurata " in data 18.01.2021): "Precisa le conclusioni richiamando quelle di merito di cui alla propria comparsa di costituzione e risposta in giudizio del 25.07.2019 nonché le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, VI* c., nr. 2 e 3, c.p.c., del 18.11.2019 e dello 09.12.2019, depositate dall' esponente ed integralmente respinte con provvedimento del 23.12.2019. Parte opposta, inoltre, insta affinchè la S.V. Ill. ma voglia assegnazione i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In comparsa di costituzione e risposta: "Respinta ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e produzione In via preliminare in ogni caso, previa concessione della provvisoria esecutorietà parziale per Euro 4.697, 00 quanto al capitale del decreto ingiuntivo opposto n. 1874/2019 emesso dal Tribunale di Torino (somma pari al capitale ingiunto a cui sono stati sottratti gli acconti corrisposti dalla controparte); in subordine, per le ragioni di cui in premessa e di cui sopra, previa emissione di ordinanza esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per le somme richieste, ovvero somma inferiore accertanda, nei confronti della P.XXX S.p.a.; in via Istruttoria con ogni più ampia riserva di dedurre nei termini di legge nuovi mezzi istruttori; nel merito, in via principale con riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire, domandare, modificare, precisare e instare, anche in via Istruttoria, nei termini del codice di Rito; respingere l'opposizione proposta dalla P.XXX S.p.A., nonché le domande, istanze, deduzioni ed eccezioni avversarie, in quanto inammissibili \ improcedibili, infondate, in fatto e in diritto, e comunque sfornite di prova; per l' effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1874/2019, emesso dal Tribunale di Torino e , in ogni caso, dichiarare tenuta e , conseguentemente, condannare la P.XXX S.p.A., al pagamento, in favore de L.XXXXXXX S.n.c. di C.XXXX A.XXXX R.XX e F.XXXXXX B.XXX Marino della somma di Euro 5.429, 00 al netto degli acconti già versati per Euro 732, 00, o somma inferiore accertanda in corso di giudizio anche con valutazione d' ufficio od equitativa, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/02 dalla data di scadenza dei singoli pagamenti al saldo, e spese legali che si liquidano in Euro 540, 00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. in misura di legge se ed in quanto dovute ed Euro 145, 50 per spese non imponibili; In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, costi di CTP e CTU." 

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
1. Premessa.
1.1. Si premette che: - ai sensi dell'art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo"); - ai sensi dell'art. 118, 1 comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la "motivazione della sentenza di cui all' art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi". Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Sul ricorso depositato dalla società L.XXXXXXX S.n.c. di C.XXXX A.XXXX R.XX e F.XXXXXX B.XXX M.XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore (d'ora innanzi anche solo L.XXXXXXX S.n.c.), il Tribunale di Torino, con decreto n. 1874/219, datato 22/02/2019, depositato in data 25/02/2019, ha ingiunto alla società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. M.XXXXXXX L.XXX di pagare alla ricorrente la somma di Euro 5.429, 00, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 8.04.2019 ritualmente notificato, la società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. M.XXXXXXX L.XXX, ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, di "accertare e dichiarare che nulla è dovuto a L.XXXXXXX snc per i canoni di luglio ed agosto con detrazione dalle somme pretese di Euro 1.464 (4.697-1.464=3.233), nonché dichiarare tenuta e condannare L.XXXXXXX snc al risarcimento del danno pari ad Euro 1.515 (1.275+240) per le voci esposte in narrativa con revoca del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta o comunque con compensazione con le somme eventualmente dovute".
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta società L. XXXXXXX S.n.c. di C.XXXX A.XXXX R.XX e F.XXXXXX B.XXX M.XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande  di controparte e chiedendo, nel merito, l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Ordinanza in data 31.12.2019 il Giudice Istruttore: - non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti; - ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell' art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: "II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l' istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all' esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del Giudice.", tenendo conto: delle domande ed eccezioni proposte dalle parti; dei documenti prodotti dalle parti; della presente Ordinanza; dell' evidente esigenza di evitare il rischio di causa; dell' opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa; del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall' esito incerto e , dall'altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); dell' ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali; delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1 , parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice "Se accoglie la domanda in misura non superiore all' eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell' articolo 92"; dell' eventuale applicazione dell' art. 116 c.p.c.; versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 3.500, 00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese.
1.6. Con provvedimento in data 30.04.2020 il Giudice Istruttore: - ha precisato quanto segue relativamente alla proposta transattiva o conciliativa formulata dal sottoscritto Giudice con l' Ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. datata 23/12/2019:"con tale Ordinanza il Giudice ha formulato la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell' art. 185 bis c.p.c.: "versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 3.500, 00= dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese"; "con atto depositato telematicamente in data 17.03.2020 la parte convenuta opposta ha dichiarato di aderire alla predetta proposta; "con atto depositato telematicamente in data 03.03.2020 la parte attrice opponente ha dichiarato di aderire alla predetta proposta, rilevando: che il decreto ingiuntivo richiede un pagamento per sorte capitale di Euro 5.429, 00; che P.XXX S.p.a. in pendenza di decreto ingiuntivo ha pagato al 50% le fatture n. 72/2018 e n. 81/2018 per Euro 732, 00 e , in corso di causa, ha pagato Euro 1.718, 00 riconoscendo tali somme perché non contestate; che se P.XXX S.p.a. dovesse aderire alla proposta formulata nell' ordinanza 23/12/2019, riconoscendo ulteriori 3.500 Euro, pagherebbe complessivamente Euro 5.950, 00, ovvero una cifra superiore al capitale di Euro 5.429, 00 richiesto nel decreto ingiuntivo; "in realtà, con la predetta proposta ex art. 185 bis c.p.c. il Giudice aveva inteso ridurre l' importo di cui al decreto ingiuntivo opposto da Euro 5.429, 00 ad Euro 3.500, 00 (per le ragioni indicate nell' Ordinanza), senza tener conto dei predetti versamenti corrisposti da P.XXX S.p.A.; "pertanto, dalla predetta somma di Euro 3.500, 00 indicata nella proposta transattiva o conciliativa di cui all' Ordinanza datata 23/12/2019 devono detrarsi le somme di Euro 732, 00 e di Euro 1.718, 00 di cui ai predetti versamenti e , dunque, la somma effettiva da corrispondersi dalla parte attrice opponente alla parte convenuta opposta deve intendersi di Euro 1.050, 00; "si invitano quindi le parti a comunicare al Giudice sottoscritto, nelle rispettive "note scritte", l'adesione o meno alla predetta proposta così come rettificata; - preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e , in particolare, dell' art. 83, comma 7, lettera h ) , D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli Uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: "h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"; della Delibera CSM n. 186 dell'11/03/2020, che raccomanda l'adozione organizzative degli Uffici con il coinvolgimento dell' avvocatura; del "Protocollo per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto" predisposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 28/04/2020; - ha fissato udienza "figurata " in data 03.06.2020 con termine fino al 22.05.2020 per l' eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle predette "note scritte".
1.7. All'udienza "figurata" così fissata il Giudice Istruttore: - rilevato che la parte convenuta opposta ha dichiarato di aderire alla suddetta proposta ex art. 185 bis c.p.c. come riformulata, mentre la parte attrice opponente ha dichiarato di non aderirvi; - ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010; - ha fissato udienza successiva "figurata " in data 18.11.2020, con termine per l'eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle predette "note scritte".
1.8. All'udienza "figurata" così fissata il Giudice Istruttore ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni "figurata " in data 27.01.2021, con termine per l'eventuale deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito telematico delle predette "note scritte".
1.9. Le parti hanno depositato le rispettive "note scritte" precisando le conclusioni così come in epigrafe. 1.10. All'udienza "figurata " in data 27.01.2021 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall' art. 281-quinquies 1 comma c.p.c.
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti. 2.1.
Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice opponente ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6 comma, n. 2) e n. 3), c.p.c..
L' istanza non può trovare accoglimento. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 23.12.2019 le prove per testi dedotte dalla parte attrice opponente in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo: (.......)
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " in via principale, si chiede di accertare e dichiarare che nulla è dovuto a L.XXXXXXX S.n.c. per i canoni di luglio ed agosto con detrazione dalle somme pretese di Euro 1.464 (4.697-1.464=3.233), nonché dichiarare tenuta e condannare L.XXXXXXX S.n.c. al risarcimento del danno pari ad Euro 1.515 (1.275+240) per le voci esposte in narrativa con revoca del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta o comunque con compensazione con le somme eventualmente dovute; in via subordinata, nel denegato caso di soccombenza, dedurre dalle somme dovute quanto pagato in corso di causa pari ad Euro 1.718.". 3.2. Si deve premettere che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un' inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in R.XXXXXXXXXXXXXXX, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 Maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448). Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e , dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l' adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del Termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall' avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533, in G.XXX al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2015; Tribunale Salerno sez. II, 31 ottobre 2014 n. 5151 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341).
Ciò premesso, nel caso di specie, risultano accertate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta: - la società L.XXXXXXX S.n.c. è specializzata nel "montaggio, smontaggio e riparazione macchine edili - installazione e manutenzione impianti elettrici" (cfr. doc. 1 della parte convenuta opposta); - la società P.XXX S.p.A., è imprenditore commerciale, con stabilimenti in BT. se (TO) ed in Torino, il cui oggetto sociale comprende: "la costruzione e la revisione di gruppi meccanici, idraulici e pneumatici in particolare dedicati al settore ferroviario ed industriale; - la costruzione di macchine utensili; - la produzione di valvole e rubinetti; - la riparazione e la revisione di mezzi di trasporto; - il commercio di macchinari, impianti e dei gruppi sopra menzionati nonchè l'assunzione di rappresentanze con e senza deposito di detti beni. La società può inoltre compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o semplicemente utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l' assunzione di partecipazioni in altre società; essa può altresì concedere, senza carattere di professionalità, ipoteche, avalli, fidejussioni ed in generale garanzie reali e personali a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell' oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio" (cfr. doc. 2 della parte convenuta opposta); - in data 27.04.2017, la P.XXX S.p.A. (locataria) e L.XXXXXXX S.n.c. (locatrice) stipulavano e sottoscrivevano un contratto di locazione avente ad oggetto una G.X a T.XXX, Modello H. 232, M.XXX DALBE 18x24 R.XX, N Matricola 08/200735/TO, N Fabbr. FF215Z4 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. C/1 della parte convenuta opposta); - la G.X a T.XXX locata da LA R.XXXX S.n.c. alla P.XXX S.p.A. era destinata alla movimentazione di materiali all' interno del cantiere di quest' ultima, ubicato in Torino, Strada Comunale di Mongreno n. 368 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. C/1 della parte convenuta opposta); - la G.X locata da L.XXXXXXX S.n.c. alla P.XXX S.p.A., per poterla manovrare, era equipaggiata dalla casa produttrice con una pulsantiera a cavo consegnata, unitamente al macchinario, in data 27.04.2017 presso il cantiere di Torino, Strada Comunale di Mongreno n. 368 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 3 della parte convenuta opposta); pagina 14 di 27 Sentenza n. 2117/2021 pubbl. il 30/04/2021 RG n. 9828/2019 - in data 27.04.2017 la società L.XXXXXXX S.n.c. consegnava alla società P.XXX S.p.A., presso il cantiere di Torino, Strada Comunale di Mongreno n. 368, gli accessori della G.X locata, quali: un radiocomando, delle steppe, una forca, una benna conica, un cassone ribaltabile ed una catena prolunga bozzello (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. C/1 della parte convenuta opposta); - in pari data la società L.XXXXXXX S.n.c. consegnava alla società P.XXX S.p.a., presso il cantiere di Torino, Strada Comunale di Mongreno n. 368, gli originali, o copie conformi, del libretto di uso e manutenzione della G.X nonchè del registro di controllo, del verbale di "Verifica Periodica Annuale " E della scheda tecnica del macchinario (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche i docc. C/1 e 4 della parte convenuta opposta); - la società P.XXX S.p.a., ricevuto il macchinario con le dotazioni di cui al contratto di locazione, dichiarava che il bene era conforme a quanto richiesto, nonché funzionante ed esente da vizi e/o difetti (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 5 della parte convenuta opposta); - le società L.XXXXXXX S.n.c. e P.XXX S.p.A. fissavano il prezzo della locazione della G.X in Euro 600, 00 mensili (anticipati ) , oltre I.V.A. al 22, 00% e così per complessivi Euro 732, 00 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. C/1 della parte convenuta opposta); - nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 2018 (compresi) il canone di locazione della G.X, su richiesta della P.XXX S.p.A., veniva concordemente ridotto ad Euro 350, 00 mensili, oltre I.V.A. al 22, 00% (ossia, Euro 427,00) in seguito al fermo subito dal cantiere di Torino, Strada Comunale di Mongreno n. 368 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.); - dal mese di marzo 2018 il canone di locazione della gru maturava, nuovamente, a prezzo pieno, vale a dire Euro 600, 00 (mensili ) , oltre I.V.A. al 22, 00%, ossia Euro 732, 00 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.); - in data 29.05.2018, a mezzo di comunicazione e-mail, la P.XXX S.p.A. informava il sig. R.XX C.XXXX A.XXXX (socio de L.XXXXXXX S.n.c.) che sarebbe stato contattato dal nuovo Direttore Lavori (Ing. B ) o da un referente della P.XXX S.p.a., tale sig. L.XXXXX (Direttore C.XXXXXX ) , al pagina 15 di 27 Sentenza n. 2117/2021 pubbl. il 30/04/2021 fine di poter procedere con la "verifica" della G.X dopo il periodo di fermo del cantiere dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 6 della parte convenuta opposta); - con comunicazione e-mail dello 01.06.2018 la società L.XXXXXXX S.n.c. riscontrava quella del D.L. Ing. B del 31.05.2018, fornendo a questi i dati del sig. R.XX C.XXXX A.XXXX, socio de L.XXXXXXX S.n.c., nonché i suoi recapiti telefonici al fine di procedere con la "verifica" della G.X dopo il fermo cantiere (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 7 della parte convenuta opposta); - con e-mail in data 01.06.2018 la società L.XXXXXXX S.n.c. coglieva l' occasione per domandare che gli fossero declinate le generalità del "gruista" (ossia della persona deputata a manovrare la G.X) e se tale soggetto fosse in possesso del richiesto attestato di legge (cfr. doc. 7 della parte convenuta opposta); - in data 12.06.2018, in occasione dell' accesso presso il cantiere della P.XXX S.p.A. del sig. R.XX C.XXXX A.XXXX (socio de L.XXXXXXX S.n.c.), veniva scoperta l' assenza dei documenti della Gru (libretto uso e manutenzione, registro di controllo, certificato CE gru e radiocomando); - con e-mail del 17.07.2018, avente ad oggetto "FATTURE IN SOSPESO", la società L.XXXXXXX S.n.c. comunicava alla società P S.p.A. l'avvenuta ricezione del bonifico relativo alla Fattura n. 61 del 27.06.2017, pari ad Euro 732, 00 e sollecitava, contestualmente, il pagamento del documento contabile nr. 17 del 27.02.2018 di Euro 427, 00, poi ingiunto (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 8 della parte convenuta opposta); - sempre con la e-mail del 17.07.2018, la società L.XXXXXXX S.n.c. invitava la società P.XXX S.p.a. "... a verificare nuovamente la presenza dei documenti della gru, in modo da rendere possibile la verifica della macchina al più presto" (cfr. doc. 8 della parte convenuta opposta); - con e-mail in data 06.08.2018 la società P.XXX S.p.A. riscontrava la predetta comunicazione domandando alla società L.XXXXXXX S.n.c. se la G.X era comunque utilizzabile una volta scadute le verifiche periodiche, affermando che il libretto della G.X risultava smarrito da due mesi (cfr. doc. 9 della parte convenuta opposta); - sempre con e-mail dello 06.08.2018 la società P.XXX S.p.A. prometteva alla società L.XXXXXXX S.n.c. il pagamento della fattura arretrata (ossia, la predetta fattura n. 17/2018 poi ingiunta (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 9 della parte convenuta opposta); - con e-mail in data 06.08.2018 la società L.XXXXXXX S.n.c. riscontrava quella di pari data della P.XXX S.p.a., rilevando come la duplicazione della documentazione della Gru (ossia: libretto uso e manutenzione, registro di controllo, certificato CE gru e radiocomando) avrebbe richiesto tempo (cfr. doc. 10 della parte convenuta opposta); - sempre con la e-mail dello 06.08.2018 la società L.XXXXXXX S.n.c. rammentava alla P.XXX S.p.A. che senza la "Verifica Periodica Annuale" della Gru (per la quale servivano i documenti ) , la macchina non poteva essere utilizzata (cfr. doc. 10 della parte convenuta opposta); - in data 07.08.2018, il D.L. Ing. B, per la P.XXX S.p.A., dichiarava la perdita dei documenti della G.X verificatasi in data 12.06.2018 (cfr. doc. Il della parte convenuta opposta); - sempre con la e-mail dello 07.08.2018, il D.L. Ing. B segnalava che in data 25.08.2018 era previsto il rifacimento del tetto dell'immobile di Torino, Strada Comunale di M n. (cfr. doc. Il della parte convenuta opposta); - in ragione del contenuto delle e-mail intercorse nel periodo compreso tra il 06.08.2018 e il 07.08.2018, tra la società L.XXXXXXX S.n.c., la società P.XXX S.p.A. e l' Ing. B, la società L.XXXXXXX S.n.c. procedeva a richiedere i duplicati dei documenti della G.X al fine di giungere alla "Verifica Periodica Annuale" del macchinario (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche i docc. 10 ed Il della parte convenuta opposta); - con e-mail del 10.08.2018, la società L.XXXXXXX S.n.c., sentito l' organo competente nella persona dell' Ing. S.XXXXXXX, indicava per la verifica annuale della G.X la data del 27.08.2018 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 12 della parte convenuta opposta); - in data 10.08.2018 seguiva in riscontro alla e-mail de L.XXXXXXX S.n.c. quella del D.L. Ing. B per la P.XXX S.p.A. con cui veniva fornito al Sig. R.XX C.XXXX A.XXXX (socio de L.XXXXXXX S.n.c.) il numero di telefono del Direttore del C.XXXXXX, sig. L.XXXXX, al fine di accordare l' accesso sul cantiere (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 13 della parte convenuta opposta); - l' incontro per la verifica del macchinario si svolgeva alla presenza dell' Ing. S.XXXXXXX, rappresentante dell' organo preposto al controllo, nonché de L.XXXXXXX S.n.c. e della P.XXX S.p.A.  (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.); - la P.XXX S.r.l. lamentava, verbalmente, nel mese di novembre 2018 un presunto malfunzionamento al radiocomando della Gru (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.); - la G.X può essere manovrata sola da personale specializzato e qualificato che nel caso della P.XXX S.p.A., a far data dal 12.06.2018, coincideva con la persona del sig. N.XXXX P.XXXXX (cfr. docc. 14 e 15 della parte convenuta opposta); - il Sig. N.XXXX P.XXXXX, quale gruista nominato dalla P.XXX S.p.A., conseguiva l'attestato di addetto alla manovra "di gru a torre con rotazione in basso e in alto il 17.10.2018, ossia successivamente al suo incarico del 12.06.2018 nel cantiere di Torino, Strada Comunale di Mongreno n. 368 (cfr. docc. 14 e 15 della parte convenuta opposta); - in data 07.11.2018 L.XXXXXXX S.n.c., inviando nuova fattura, sollecitava alla P.XXX S.p.A. il pagamento dell' insoluto e questa, con e-mail del 10.11.2018, riferiva che prima di pagare dovevano essere effettuate delle verifiche con il D.L. (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche i docc. 16 e 17 della parte convenuta opposta); - con e-mail del 10.12.2018 la P.XXX S.p.A. lamentava il malfunzionamento del radiocomando della G.X riferendo che i canoni di locazione relativi al periodo in cui il macchinario era privo di certificazioni sarebbero andati impagati (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 18 della parte convenuta opposta); - in data 24.12.2018 la società L.XXXXXXX S.n.c. inviava alla P.XXX S.p.A. e-mail contenente la fattura per il nuovo canone maturato (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 19 della parte convenuta opposta); - in data 09.01.2019 la società L.XXXXXXX S.n.c. riceveva da parte della P.XXX S.p.A. nuova e-mail di analogo contenuto a quella del 10.12.2018, senza che la predetta società prendesse posizione sul pagamento richiesto il 24.12.2018 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 20 della parte convenuta opposta); - la società L. P.XXX S.p.A. effettuava il pagamento del 50% della fattura n. 134 del RG .n.1982 stesso accadeva per le fatture n. 145 del 2018 e n. 12 del 2019) , inviata dalla società L.XXXXXXX S.n.c., in ragione dell' asserito mal funzionamento del radiocomando della G.X, nonostante la comunicazione trasmessa a mezzo del legale di quest' ultima il 25.01.2019 (la circostanza, dedotta dalla parte convenuta opposta, non è stata specificamente contestata dalla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 115, 1 comma, c.p.c.; cfr. anche il doc. 17 della parte convenuta opposta); - la società L.XXXXXXX S.n.c. era autorizzata ad accedere al cantiere della P.XXX S.p.A. solo in data 12.02.2019, anche per verificare le funzionalità del radiocomando, visto che con e-mail dell' 11.02.2019 la P.XXX S.p.A. richiedeva intervento in cantiere per il presunto "blocco" della Gru (cfr. doc. 22 della parte convenuta opposta); - la società L.XXXXXXX S.n.c. riparava il radiocomando e lo riconsegnava alla P.XXX S.p.A. unitamente ai documenti della G.X debitamente annotati (cfr. doc. 22 della parte convenuta opposta). 3.4. La parte attrice opponente ha eccepito: - che gli importi in contestazione azionati con il decreto ingiuntivo sono oggi pari ad Euro 4.697, 00, per aver la P.XXX S.p.A., in pendenza di decreto ingiuntivo, pagato al 50% la fattura n. 134/2018 in data 31/12/2018, la fattura n. 145/2018 in data 12/2/2019 e la fattura n. 12/2019 in data 26/3/2019; - che, riaperto il cantiere in data 29/5/2018, la P.XXX S.p.A. necessitava della Gru per le lavorazioni, ma il collaudo -nonostante la società L.XXXXXXX S.n.c. 3 fin dal 12 giugno 2018 fosse al corrente della necessità di duplicazione della documentazione al fine dell' utilizzabilità della stessa Gru- non avveniva, per inerzia della convenuta in opposizione, se non alla fine di agosto 2018; - che, poiché tale inutilizzabilità deriva da inadempimento imputabile alla società L.XXXXXXX S.n.c., non sono dovute le somme di noleggio dei mesi di luglio e agosto di cui alle fatture 27/7/18 n. 72 e 27/8/18 n. 81 per lordi Euro 1.464 totali; - che, da altro punto di vista, il difetto derivante dalla mancata sostituzione/riparazione del radio comando ha comportato un aggravio di spesa a danno di P.XXX S.p.A.; infatti, la G.X aveva un braccio di 18 mt ed era preventivato (v.doc.1) che fosse guidata da una sola persona con un radio comando che potesse appunto governare a distanza il mezzo; tale radio comando smetteva a un certo punto di funzionare e senza che la società L.XXXXXXX S.n.c. provvedesse almeno alla riparazione, si era costretti, per non interrompere il cantiere, a dover utilizzare la pulsantiera a cavo (che serve in realtà per svolgere funzioni di emergenza e non le lavorazioni ordinarie); la pulsantiera era peraltro collegata alla G.X tramite un cavo di lunghezza insufficiente rispetto al campo di lavoro della Gru (che doveva superare il tetto della Casa ) , con conseguente necessità di avere due persone (rgn. 9828/2019 l' altra dove c'era o dove doveva arrivare il materiale) per poter operare; - che la ditta appaltatrice ha aumentato gli importi a lei dovuti in due fatture costituenti voce di danno; la Prima (doc. Il) ammonta come imponibile ad Euro 1.275 e riguarda 51 ore/uomo; la seconda, che riguarda sempre ore di lavoro necessarie per l'assistenza al gruista, ammonta ad Euro 1.475 lordi (doc. 12), ma risulta intestata al legale rappresentante di P.XXX S.p.A., L.XXX M.XXXXXXX, il quale si riserva di richiedere il rimborso anche di tale voce di danno. 3.5. In realtà, sulla base delle circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta richiamate in precedenza si evince che, nel caso di specie, da una parte, non vi era stato ritardo da parte della società L.XXXXXXX S.n.c. nel fornire la copia della documentazione originale della G.X persa irrimediabilmente dalla società P.XXX S.p.A. e , dall' altra parte, che nessuna responsabilità può essere fatta ricadere su L.XXXXXXX S.n.c. per il lamentato malfunzionamento del radiocomando dell' apparecchiatura da parte della P.XXX S.p.A. Per quanto riguarda le somme richieste in compensazione dalla parte attrice opponente per i presunti danni subiti, esse non risultano dovute, mancando prova idonea sul punto.
3.6. Dunque, alla data del deposito del ricorso monitorio la società L.XXXXXXX S.n.c. risultava creditrice nei confronti della P.XXX S.p.A. della somma di Euro 5.429, 00, a titolo di canoni insoluti di noleggio di della G.X, portati dalle fatture n. 17/2018, n. 72/2018, n. 81/2018, n. 97/2018, n. 115/2018, C. n. 134/2018, n. 145/2018, n.12/2019 (cfr. ALL. " a" prodotto dalla parte convenuta opposta). Tra le more del deposito del ricorso per ingiunzione e la sua notifica, la parte attrice opponente" (ha corrisposto un acconto di Euro 366, 00, in ragione del cui accredito, il decreto ingiuntivo n. o 1874/2019 del Tribunale di Torino veniva notificato con contestuale atto di quietanza (cfr. All. B e doc."23 della parte convenuta opposta). Nelle more di giudizio, tra la notifica del titolo e l'introduzione del giudizio d'opposizione, la parte attrice opponente ha versato l'ulteriore acconto di Euro 366, 00, del cui accredito la parte ciò convenuta opposta ha atto in propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. anche doc. 24 della parte "D convenuta opposta). La parte attrice opponente ha eccepito altresì il pagamento di Euro 366, 00, imputato al 50% della fattura n. 134/18 il cui accredito, peraltro, è avvenuto in data 31.12.2018 (cfr. doc. 13 della parte  attrice opponente) e , dunque, ben prima del deposito del ricorso per ingiunzione: e tale importo era già stato decurtato dal capitale monitoriamente azionato.
In data 30.07.2019, nelle more del giudizio di opposizione, la parte attrice dopo l'ulteriore acconto di Euro 1.718, 00, del cui accredito la parte convenuta opposta ha dato atto all' udienza del 18.09.2019.
Alla luce degli acconti ricevuti, dunque, il totale residuo oggi dovuto in punto capitale alla parte convenuta opposta, risulta pari alla somma di Euro 2.979,00.
3.7. Si deve ancora osservare che la parte attrice opponente, pur avendo attivato il procedimento di mediazione delegata, non ha peraltro partecipato all' incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. la copia del verbale di mediazione negativo prodotta dalla parte convenuta opposta, in cui il mediatore ha dato atto dell'impossibilità di iniziare la procedura di mediazione "per mancata partecipazione di parte istante al procedimento di mediazione". Sul punto, è poi appena il caso di osservare che un' eventuale comunicazione inviata al mediatore per spiegare le ragioni della mancata partecipazione all' incontro con il mediatore stesso non configurerebbe comunque un "giustificato motivo", tenuto anche conto che, secondo l' orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell' assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivale ad assenza ingiustificata, nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in F.XX it. 2017, 3, I., 1091).
Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall' art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti quanto meno al primo incontro rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 12 dicembre 2016, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017). Del resto, com' è noto, l'istituto della mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 persegue un duplice obiettivo: da un lato, quello di realizzare, attraverso la composizione preventiva della lite, l'interesse particolare dei contendenti ad un più immediato soddisfacimento delle proprie pretese sostanziali rispetto a quello conseguibile all' esito del processo; dall' altro, quello deflattivo di abbattere, nell' interesse generale, il contenzioso giudiziario (cfr. in tal senso: Tribunale Modena 10 ottobre 2014 in Giurisprudenza locale - Modena 2014). Ciò chiarito, l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione "il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile".
Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.
In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall' ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. X.XX 29 maggio 2017, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017).
In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l' accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. X.XX 29 maggio 2017, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. X.XX 28 novembre 2016, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017).
Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte attrice opponente all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente stessa, nei limiti e secondo quanto indicato in precedenza.
3.8. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, si devono trarre le seguenti conclusioni: - in favore della parte convenuta opposta risulta accertato un credito nei confronti della parte attrice opponente pari ad Euro 2.979, 00; - il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato richiesto ed ottenuto per il maggiore importo di Euro 5.429, 00 dev'essere revocato, tenuto conto che, secondo l' orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all' accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell' emissione del provvedimento opposto), dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo pagina 22 di 27 Sentenza n. 2117/2021 pubbl. il 30/04/2021 RG n. 9828/2019 parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall' opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l' eventuale posteriorità dell' accertato fatto estintivo al momento dell' emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all' originario decreto ingiuntivo" (cfr. in tal senso: Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993, n. 7448 in Giust. civ. M.XXX 1.XX, 1126 ed in Giust. civ. 1993, I., 2041; in senso sostanzialmente conforme si sono espresse anche le pronunce successive della Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito: Tribunale, Teramo, 04 settembre 2020, n. 685 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2020; Cass. civile sez. I, 16 luglio 2020, n. 15224; Tribunale F.XXXXX, 12 maggio 2020, n. 227 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2020; Tribunale Caltanissetta, sez. lav., 16 settembre 2019, n. 412 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale Torino, Sez. I.X 19 aprile 2019, n. 2010 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale Parma, 10 ottobre 2017, n. 1360 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2018; Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in R.XXXXXXXXXXXXXXX, 2018; Tribunale Perugia sez. lav., 14 febbraio 2017, n. 244 in Guida al diritto 2017, 34, 46; Tribunale Pescara sez. lav., 12 luglio 2016, n. 695 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2016; Tribunale Grosseto, 09 aprile 2016, n. 312 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2016; Tribunale Savona, 19 dicembre 2015, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2017; Tribunale Salerno sez. II, 04 novembre 2015 n. 4619 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2015; Tribunale Bari sez. I., 13 ottobre 2015 n. 4348 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2016; Tribunale Milano sez. X.XX, 05 settembre 2014 n. 10798 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2014; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2014 n. 8428; Tribunale Salerno, sez. II, 19 febbraio 2014, n. 564 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2014; Tribunale ai o P.XXXXX, 17 giugno 2013, n. 59 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2013; Tribunale Roma, sez. IX, 15 ottobre 2012, n. 19310 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2012; Tribunale Monza, sez. I, 10 giugno 2010, n. 1773 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2010; Corte appello Torino, 02 febbraio 2010 in Foro Padano 2011, 2, 268; Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085; Tribunale Bologna, sez. II, 03 aprile 2008 in Guida al diritto 2008, 38 86; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 2007, n. 12256; Cass. civile, sez. I, 18 maggio 2007, n. 11660; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2007, n. 4103; Cass. civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. civile, sez. II, 22 agosto 2006, n. 18265; Cass. civile, sez. II, 12 agosto 2005, n. 16911; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 2004, n. 1657; Cass. civile, sez. III, 10 ottobre 2003, n. 15186; Cass. civile, sez. lav., 1 dicembre 2000, n. 15339; Cass. civile, sez. III, 25 maggio 1999, n. 5074; Cass. civile, sez. lav., 12 dicembre 1998, n. 12521; Cass. civile, sez. II, 17 febbraio 1998, n. 1656; Cass. civile, sez. III, 5 giugno 1997, n. 5007; Cass. civile, sez. I, 21 marzo 1997, n. 2552; Cass. civile, sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13027); D CL - tenuto conto della domanda di merito proposta della parte convenuta opposta, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla parte convenuta opposta la residua somma di Euro 2.979, 00=, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla singola scadenza di pagamento fino al saldo; - del resto, deve condividersi l' orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui finanche la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della Costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende in sé in modo implicito la richiesta di condanna al pagamento del credito o di una parte di esso, che può pertanto essere pronunziata dal giudice per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso, senza incorrere in vizio di ultrapetizione (cfr. in tal senso: Corte appello Roma, sez. II, 02 settembre 2010, n. 3351 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2010; Cass. civile, sez. III, 30 aprile 2005, n. 9021); - le altre domande proposte della parte attrice opponente (ossia le domande diverse dalla riduzione dell'ammontare del credito e dalla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo conseguente a tale riduzione) devono essere rigettate. 4. Sulle spese processuali del procedimento monitorio 4.1. Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l' orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l' onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all' esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 28 dicembre 2020, n. 29642; Tribunale Milano, sez. X.XX, 04 gennaio 2020, n. 13 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2020; Cass. civile, sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. civile, sez. VI, 16 novembre 2017, n. 27234; Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503; Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in Giurisprudenza barese. it 2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass. civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818). 4.2. Ciò chiarito, nel caso di specie le spese del procedimento monitorio devono essere fatte interamente gravare sulla parte attrice opponente, sia per la soccombenza di quest' ultima sia in quanto i predetti acconti sono stati versati dalla parte attrice opponente successivamente al deposito del ricorso monitorio.
Pertanto, la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta Euro 540, 00 per compensi ed Euro 145, 50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA, nonché le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende. 5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione. 5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all' art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio di opposizione, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37). 5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall' art. 4, comma 1 , del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e , in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell' attività prestata, della natura, del valore dell' affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ) , i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 5.200, 01 ad Euro 26.000, 00": Euro 875, 00 per la fase di studio della controversia; Euro 740, 00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.600, 00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 1.620, 00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 4.835, 00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6. sulla condanna della parte attrice opponente al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010.
6.1. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte attrice opponente al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest' ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
6.2. L' art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio". La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2019; Tribunale V.XXX, 09 aprile 2018, in R.XXXXXXXXXXXXXXX, 2018). Si deve infine osservare che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall' esito del giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale V.XXX, 09 aprile 2018, in R.XXXXXXXXXXXXXXX, 2018; Tribunale Mantova sez. I 14 giugno 2016, in R.XXXXXXXXXXXXXXX 2016).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI Torino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 9828/2019 R.G. promossa dalla società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. M.XXXXXXX Luigi (parte attrice opponente) contro la società L.XXXXXXX S.n.c. di C.XXXX A.XXXX R.XX e F.XXXXXX B.XXX M.XXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore (parte convenuta opposta ) , nel contraddittorio delle parti:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 1874/219, datato 22/02/2019, depositato in data 25/02/2019.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla parte convenuta opposta, per le causali indicate in motivazione, la residua somma di Euro 2.979, 00, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla singola scadenza di pagamento fino al saldo.
3) Rigetta le (altre) domande di merito ed istruttorie proposte della parte attrice opponente società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore.
4) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 540, 00 per compensi ed Euro 145, 50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA, nonché le spese di registrazione del decreto ingiuntivo e successive occorrende.
5) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 4.835, 00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende. 6) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società P.XXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell' art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010.

Così deciso in Torino, in data 29 aprile 2021.

IL GIUDICE Dott. Edoardo Di Capua
 

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Chi è l'autore
Dott.ssa Elisa  Semeraro Mediatore Dott.ssa Elisa Semeraro
Laurea in giurisprudenza, ho gestito per 6 anni un organismo di mediazione e credo che la mediazione sia un ottima alternativa alla giustizia tradizionale sono stata moderatrice di 4 convegni sulla mediazione organizzati da me in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Brescia. La materia di mediazione da me più trattata è quella bancaria, anche se le mediazioni in cui ho messo a frutto maggiormente le mie qualità di mediatrice sono state quelle condominiali, di divisioni societarie e di s...
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