La procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore deve concludere

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Avv. Simone Barni

Tribunale di Palermo, 10.10.2022, sentenza n. 4035, giudice Antonina Giardina

A cura del Mediatore Avv. Simone Barni da Prato.
Letto 660 dal 22/01/2023

Commento:
In una vicenda avente ad oggetto uno sfratto per morosità di un immobile non abitativo, il tribunale fa chiarezza sui dubbi interpretativi sorti a seguito della sentenza Cassazione  n. 8473/2019 e riafferma il principio generale che la procura deve essere notarile soltanto se gli atti richiedono la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.
Il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito e onerava la parte che aveva interesse a proporre domanda di mediazione. Parte ricorrente proponeva l’istanza di mediazione, ma non compariva personalmente al primo incontro, essendo presente soltanto il procuratore costituito. Il procedimento veniva dunque chiuso con esito negativo.
Per tale motivo, la resistente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della mediazione delegata.
L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 “non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione. La Cassazione – inoltre, ha spiegato – che è sufficiente una procura speciale sostanziale, non necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio ai fini della partecipazione alla mediazione”. 
Inoltre la Cassazione ha confermato la libertà delle parti di decidere il proprio percorso processuale, anche partecipando per mero adempimento al primo incontro, affermando: “la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione.
L’eccezione di improcedibilità viene dunque rigettata.°
 

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Simone Barni Mediatore Avv. Simone Barni
Sono un avvocato del Foro di Prato, ove esercito la professione.
Mi sono interessato alla mediazione a partire dal 2016, inizialmente con un po' di scetticismo. Successivamente ne ho potuto apprezzare i lati positivi ed i vantaggi: costi contenuti e velocità nella definizione della controversia. Soprattutto quest'ultimo aspetto è oggi fondamentale per assicurare una reale soddisfazione per le parti in lite.
Cerco di curare al meglio la mia formazione professionale e di tenermi costantemente ag...
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